Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24715 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16140/2015 proposto da:

Avv. G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI

PORTA FURBA, 31, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10907/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI, emessa il 05/12/2014 e depositata il

12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10907/32/14, depositata il 12 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Napoli, dall’avv. G.C., che si doleva della pronuncia a sè sfavorevole resa dalla CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento per TARSU dovuta nei confronti del Comune di Napoli per l’anno 2009.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, articolati in una pluralità di censure.

Gli intimati Equitalia Sud S.p.A. e Comune di Napoli non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo pronunciato la sentenza impugnata su questione che non aveva costituito motivo di gravame, nonchè, in subordine, per violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è da ritenersi manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo col quale il G. aveva impugnato la cartella di pagamento dinanzi alla CTP di Napoli, non essendo stata indicata e provata la data di notifica della cartella ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sennonchè la decisione di primo grado, che aveva pronunciato nel merito in senso sfavorevole per il contribuente, aveva espressamente affermato l’ammissibilità del ricorso del G., nè detta statuizione risulta essere stata oggetto di gravame, con appello incidentale condizionato, nè da parte del Comune di Napoli, nè da parte dell’agente della riscossione.

E’ principio assolutamente pacifico che il vizio, quale quello dell’intempestiva proposizione del ricorso, tale da determinarne l’inammissibilità, pur rilevabile d’ufficio, che possa quindi comportare la nullità della sentenza, deve tuttavia essere fatto valere specificamente come motivo d’impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, applicabile al processo tributario giusta il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (in generale, tra le molte, sugli effetti conseguenti al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi d’impugnazione, cfr. Cass. sez. lav. 24 maggio 2013, n. 12923; Cass. sez. lav. 20 maggio 2008, n. 12746).

In mancanza, pertanto, deve ritenersi effettivamente formato in punto di ammissibilità del ricorso il giudicato interno, violato dalla sentenza impugnata, che ha pronunciato oltre i limiti di quanto devoluto nel giudizio di appello.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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