Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24714 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22455/2010 proposto da:
G.V.J. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIRILLO Pasquale giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FORD ITALIA SPA, SVAMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 299/2010 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA del 30/04/2010, depositata il
05/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“Con la sentenza di primo grado il Giudice di pace di Aversa, adito da G.V.J. nei confronti della s.p.a. Svama e della s.p.a. Ford Italia, ha condannato queste ultime in solido a pagare all’attore la somma di 1.032,91 Euro, a titolo di risarcimento dei danni – dedotto l’indennizzo già corrisposto da una compagnia di assicurazioni – conseguiti all’incendio di un’autovettura, che egli aveva acquistato dalla prima convenuta e che era stata importata in Italia dalla seconda.
Impugnata in via principale dalla s.p.a. Svama e in via incidentale da G.V.J., la decisione è stata riformata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa, che con sentenza del 5 maggio 2010 ha respinto la domanda.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. V.J., in base a due motivi. La s.p.a. Svama e la s.p.a.
Ford Italia non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
L’impugnazione appare manifestamente fondata, poichè effettivamente il Tribunale – come G.V.J. lamenta – da un lato ha ritenuto applicabile nella specie il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, che è entrato in vigore in epoca posteriore a quella dei fatti di causa, dall’altro ha mancato di tenere conto, ai fini della verifica del vizio dell’autovettura e del nesso di causalità con l’incendio, delle varie risultanze istruttorie che nel ricorso, in ottemperanza al principio di autosufficienza, sono state riportate.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”. – le parti e il pubblico ministero non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011