Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24714 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18387/2017 proposto da:

I.C., IN.CO., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA APPIA PIGNATELLI 202, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

COTARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO MAIORANO;

– ricorrenti –

contro

ARCA SUD SALENTO già IACP DI LECCE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI, 30 presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA VERGINE;

– controricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 508/207 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/5/2017, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da I.V., I.C. e In.Co., quali eredi di C.A., per la condanna dell’Istituto convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla C. a seguito di una caduta in cui la stessa era incorsa all’interno del bagno dell’abitazione di proprietà dello IACP di Lecce dalla C. condotta in locazione;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la caduta della C. fosse dipesa dalla circostanza che il pavimento del bagno posto all’interno dell’appartamento fosse umido e scivoloso;

che, peraltro, nessuna prova era stata acquisita circa una possibile relazione tra detta condizione del pavimento del bagno e gli asseriti fenomeni di infiltrazione d’acqua ricollegabili alla rottura delle tubature interne ai muri dell’appartamento denunciata dagli originari attori;

che, conseguentemente, alcun nesso di causalità era stato possibile attestare tra l’evento lesivo dedotto in giudizio e l’asserita rottura delle tubazioni idriche interne alla struttura muraria soggette alla custodia dell’istituto proprietario dell’appartamento;

che, avverso la sentenza d’appello, I.C. e In.Co. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Arca Sud Salento (già Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce) resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2053 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale fornito un’interpretazione arbitraria e scorretta dei fatti dedotti in giudizio ai fini della relativa esatta qualificazione giuridica, omettendo di considerare il carattere decisivo della rovina dell’edificio di proprietà dell’Istituto avversario ai fini della produzione dell’evento dannoso originariamente denunciato, con la conseguente palese attestazione della responsabilità del ridetto istituto proprietario ai sensi dell’art. 2053 c.c. (quale ipotesi particolare di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.): responsabilità derivante dalla sola sussistenza del nesso di causalità tra il danno denunciato e la rovina dell’edificio, nella specie confermato dal contenuto degli elementi di prova acquisiti al giudizio e richiamati in ricorso;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano prospettato il motivo in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

che, in riferimento al ricorso per Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4

(Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01, vedi ora nello stesso senso Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017);

che, nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda proposta dagli originari attori sul presupposto dell’insussistenza di alcuna possibile relazione tra il carattere insidioso del pavimento del bagno su cui ebbe a cadere la C. e gli asseriti fenomeni di infiltrazione d’acqua ricollegabili alla rottura delle tubature interne ai muri dell’appartamento denunciata dagli originari attori e, dunque, sul presupposto dell’insussistenza di alcun nesso di causalità tra l’evento lesivo dedotto in giudizio e l’asserita rottura delle tubazioni idriche interne alla struttura muraria soggette alla custodia dell’istituto proprietario dell’appartamento, l’odierna censura, nel riproporre la questione dell’applicabilità, la caso di specie, della fattispecie richiamata dall’art. 2053 c.c., dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, in ogni caso, pur quando volesse interpretarsi il motivo di impugnazione in esame come diretto a denunciare la pretesa scorretta ricostruzione del nesso di derivazione causale tra i danni subiti dalla C. e il fatto dell’Istituto avversario, la censura deve ritenersi comunque inammissibile;

che, infatti, rivista la censura in esame da tale diversa prospettiva, varrà rilevare come, attraverso detta doglianza, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così interpretato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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