Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24714 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24714 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 21372-2012 proposto da:
GRAFFEO MASSIMO (GRFMSM59A25B157M,) BESOZZI
VALENTINI FABIO (BSZFBA57B01B157L) DE CESARE
PRIMIANO

vrrroRIO

(DCSVTR61E10D643Z) CAZZAMALLI

LIVIO (CZZLVI56R10D142T1 CONDORELLI ENRICO
(CNDNRC57S01A944K) CAPUZZI ELIO LUCIANO
CPZLNC58M01B157E BERTALOT GIOVANNI
BRTGNN62D11L277F E FACCHINETTI MARIA CRISTINA
(FCCMCR61H43A794D tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTIMO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato
CASTALDI ITALO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCARELLI
STANISLAO ANTONIO giusta procura in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 04/11/2013

- ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584,

DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 80185250588, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 747/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 15/06/2011, depositata il 21/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Italo Castaldi (delega avvocato Lucarelli Stanislao
Antonio) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
avuta la presenza del P.G., in persona del Dott. MARIO FRESA, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Massimo Graffeo, Fabio Besozzi Valentini, Vittorio De Cesare
Primiano, Livio Cazzamalli, Enrico Condorelli, Elio Luciano Capuzzi,
Giovanni Bertalot e Maria Cristina Facchinetti ricorrono, affidandosi
ad almeno quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 747 del
21.6.11 della Corte di appello di Brescia, con cui è stato rigettato
l’appello proposto da loro e da altri medici (Tiziana Guaini, Federica
De Giuli, Rossella Pellizzari, Felice Mangeri e Mauro Corazza) avverso
la reiezione della domanda – dispiegata da tutti loro e da altri medici,
non appellanti – di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERI

e dei Ministeri dell’Economia e Finanze, della Salute e dell’Università e
Ricerca, per il pagamento della giusta remunerazione – o per il
risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di
specializzazione di medicina in tempo anteriore all’entrata in vigore del

per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE.
Resistono la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri con controricorso.
Motivi della decisione
2. In estrema sintesi, questi sono i termini della controversia.
2.1. La sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda per
intervenuta prescrizione, dovendo il relativo termine — reputato
quinquennale — decorrere dalla data di adozione della direttiva
comunitaria, ma pure per difetto di legittimazione passiva dei Ministeri,
dovendo ravvisarsi solo quella della Presidenza del Consiglio; la
sentenza di secondo grado: corregge la prima conclusione, ritenendo
decorrere il termine prescrizionale — qualificato ora decennale — dal
conseguimento del diploma di specializzazione e quindi maturato per
almeno sei degli appellanti; conferma la legittimazione passiva della
sola Presidenza del Consiglio dei Ministri; esclude poi l’allegazione e la
prova di condizioni e presupposti per la spettanza della giusta
remunerazione secondo quanto previsto dalla sopravvenuta normativa
interna di adeguamento a quella comunitaria, come pure per il
risarcimento da perdita di chances; così confermando, sia pure con
motivazione diversa, il rigetto.
2.2. Gli odierni ricorrenti si dolgono: di violazione e falsa applicazione
di norme di diritto quanto alla decorrenza del termine prescrizionale
(motivo A, relativo al Condorelli, al Graffeo, al Cazzamalli ed al
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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d.lgs. 257/91, o per applicazione retroattiva di quest’ultimo, ovvero

Valentini); di violazione e falsa applicazione di norme di diritto quanto
al danno da mancata remunerazione (motivi B 1.1 e B 1.2) ed a quello
da non conformità del diploma al diritto comunitario (motivo B 1.3); di
violazione del diritto comunitario, per l’inottemperanza agli obblighi di
ogni Stato membro di integrale riparazione del mancato adeguamento

2.3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, sia pure in
apparenza riferendo il controricorso al solo Graffeo, sommariamente
contestano i motivi di doglianza e depositano memoria ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ., invocando la recente Cass. 9071/13 e comunque
sostenendo l’insussistenza di adeguato supporto probatorio alle
domande di controparte.
3. Giova premettere che la materia è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni – ampie ed esaustive, alle quali, per brevità, ritiene il
Collegio opportuno e sufficiente rinviare integralmente – da questa
Corte a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17
maggio 2011, tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza
(basti qui menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394,
17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272,
23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565,
23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580,
23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735,
23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091,
24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819,
24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno
2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539,
5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003,
21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720,
21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041,
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013

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alla disciplina comunitaria (motivo B II).

22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587,
1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
15197, 15198, 15199, 15205, 15663, 16104, 17066 a 17074, 17454 a
17457, 19479, 19686, 19687, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e

quello risultante dai seguenti principi:
3.1. la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva
82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,
ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei soggetti che abbiano
seguito corsi di specializzazione medica dal 1° gennaio 1983 sino
all’anno accademico 1990-1991 – una responsabilità per
inadempimento di obbligazione ex te, per non aver assicurato, in
relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n.
2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di
detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo
Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a
tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in
condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e
correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto
all’adeguata remunerazione;
3.2. inoltre, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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21368). Ed al riguardo può definirsi come orientamento consolidato

colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel

emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11;
3.3. ancora, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione
di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina
dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale
sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in
difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia
rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e
cioè al 1.1.12 (in particolare, tra le altre in tal senso: Cass. 9 febbraio
2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850);
3.4. in tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al
pagamento dell’adeguata remunerazione deve essere individuato nello
Stato, alla stregua della previsione dell’art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare
attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE; pertanto, è
da escludersi al riguardo la legittimazione passiva delle Università,
presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più

corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e
conseguito i diplomi (per prima, v. Cass. 29 agosto 2011, n. 17682,
seguita peraltro da copiosa giurisprudenza); ed è anzi da affermarsi la
passiva legittimazione della sola Presidenza del Consiglio (per tutte:
Cass., ord. 19 dicembre 2012, n. 23494; benché l’evocazione in

concreto tenute dall’Avvocatura dello Stato: per tutte, v. Cass. 22
maggio 2013, n. 12654, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104, nonché Cass.,
ord. 30 agosto 2013, n. 20033), quale rappresentante dello Stato
italiano, nel suo complesso inadempiente all’obbligo di conformazione
alla normativa comunitaria, in virtù del carattere generale delle sue
attribuzioni in tema di indirizzo dell’azione di governo e di iniziativa
per l’adeguamento dell’ordinamento interno a detta normativa;
3.5. lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto
inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del
danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione, solo
la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo
le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al
più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio,
ove la scelta dell’una o dell’altra opzione (tempo pieno o parziale) sia
dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso
medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto
corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla
singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della
disciplina dettata dal diritto comunitario (tra e prime, Cass. 11
novembre 2011, n. 23577, cui è sufficiente un integrale richiamo); in
sostanza (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1182; Cass., ord. 27 novembre
2012, n. 21072), ai fini della prova, la circostanza che i medici avessero,
nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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giudizio di altri Ministeri possa risultare sanata dalle condotte in

specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio
presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche
nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d’altra
parte, i medici possono essere gravati della prova di non aver
percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o

titolo di aliunde perceptum – l’onere della cui prova va posto a carico del
soggetto inadempiente;
3.6. quanto, infine, alla c.d. perdita di chance, è noto come essa esiga
infatti “la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e
certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente
valutabile” (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385), sicché, ai fini del suo
riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione,
da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo (tra le
prime, v. Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, cui può qui farsi integrale
rinvio);
3.7. si tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva
quantificazione equitativa, la quale — da un lato — ha quale parametro le
indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo
Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di
adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie
astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano
potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo
all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non
risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e — dall’altro — comporta
esclusivamente gli interessi — e quindi non anche la rivalutazione, salva
la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod.
civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e dalla data della messa
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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borse di studio, trattandosi di circostanze – eventualmente rilevanti a

in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi
con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il
carattere di un’obbligazione di valuta (Cass. 11 novembre 2011, n.
23558 e Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni si
rinvia integralmente).

4. Tutto ciò posto, va rilevato che la statuizione, esplicita nella gravata
sentenza, sulla carenza di passiva legittimazione dei Ministeri pure
citati in giudizio non è attinta da valida censura degli odierni ricorrenti:
essa è pertanto definitiva (oltre ad essere conforme a quanto sub 3.4).
4.1. Il primo motivo di ricorso è fondato: per quanto argomentato sub
3.1 a 3.3, il termine prescrizionale è decennale e decorre dal 27.10.99,
sicché esso non era decorso per alcuno degli attuali ricorrenti, alla data
di instaurazione del giudizio di primo grado (atto di citazione notif. il
19.4.00, secondo quanto indicato a piè di pag. 4).
4.2. Gli altri motivi, unitariamente considerati, sono parzialmente
fondati, in applicazione di quanto riferito sub 3.5 e 3.6: mentre per il
danno da perdita della remunerazione soccorrono i ricorrenti le
presunzioni di cui sub 3.5, va invece escluso, del resto non
rinvenendosi nel ricorso — in violazione del disposto dei nn. 3 e 6
dell’art. 366 cod. proc. civ. — la precisa testuale trascrizione dei passaggi
degli atti del giudizio di merito in cui le relative prospettazioni sono
state effettuate, il danno da perdita di

chance

(potendo le

argomentazioni sub 3.6 riferirsi anche all’allegazione ed alla prova della
diversità dello sviluppo della carriera in possesso del diploma
corrispondente alla normativa comunitaria).
5. La gravata sentenza va quindi cassata in relazione alle censure
accolte ed il giudice di rinvio, che si individua nella medesima corte
territoriale, ma in diversa composizione, esaminerà nel merito, vale a
dire non ritenendole prescritte, le domande degli odierni ricorrenti
Ric. 2012 n. 21372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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9

quanto al solo danno da perdita di remunerazione, da quantificarsi poi
secondo i criteri sub 3.7. Il medesimo giudice del rinvio provvederà
anche, ai sensi dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 385 cod.
proc. civ., a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla corte di
appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 9 ottobre 2013.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; per l’effetto, cassa la

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