Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24714 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9118/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CASELLA

38, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO ARESTA;

– ricorrente –

contro

Z.M., Z.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA

CALANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO MONACHESI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 687/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che la corte di appello di Ancona, con sentenza n. 687/2014, ha dichiarato inammissibile, perchè proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., l’appello proposto dal signor C.G. avverso la sentenza del tribunale di Ancona (sezione distaccata di Osimo), depositata il 23.5.08, che aveva accolto l’actio confessoria servitutis proposta nei suoi confronti dai signori Z.M. e L.;

che il sig. Camilloni aveva richiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, deducendo che in data 25.4.09, in pendenza del termine per l’appello (spirante l’8.7.09), il suo difensore nel giudizio di primo grado, avv. Sergio Novelli, era stato colpito da improvvisa malattia (ictus) che lo aveva reso incapace di intendere e volere (tanto da venire, successivamente, interdetto);

che la corte dorica ha disatteso la suddetta istanza di rimessione in termini, argomentando che – anche ammettendo che alla malattia del difensore si possa attribuire rilevanza ai fini della disciplina dettata dell’art. 184-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis nella specie la concessione della rimessione in termini era impedita dalla circostanza che il sig. C. risultava assistito da due difensori, ossia, oltre che dall’avv. Sergio Novelli, colpito da ictus il 25.4.09, anche dall’avv. Marcello Novelli, cancellatosi dall’Albo degli avvocati l’8.6.2009, ancora in pendenza del termine per l’appello;

che, al riguardo, l’impugnata sentenza sottolinea come la scelta del difensore della parte di cancellarsi dall’Albo non giustifica la rimessione in termini della parte stessa, in quanto non integra una causa di impedimento non imputabile a detto difensore, cosicchè tale scelta rileva unicamente sul piano dei rapporti interni tra il difensore e il cliente;

che avverso la sentenza della corte di appello di Ancona il signor C. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi;

che i signori Z. hanno depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 23 gennaio 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria;

considerato:

che preliminarmente – con riferimento al rilievo con cui i contro ricorrenti hanno sottolineato che il ricorso per cassazione è stato notificato non al loro domicilio eletto per il giudizio di secondo grado, presso l’avv.ssa Antonella Devoli, bensì all’avv. Fabio Monachesi, loro difensore non domiciliatario – va chiarito che detto rilievo non esclude l’ammissibilità del ricorso stesso, avendo questa Corte già affermato che “qualora la parte si sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza, e uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione è valida (ove sussistano i presupposti della notifica al procuratore costituito, a norma dell’art. 330 c.p.c.) ancorchè eseguita presso il procuratore non domiciliatario” (Cass. n. 12516/07);

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di prendere in considerazione il documento, da lui prodotto in allegato al proprio atto di appello, attestante che l’avvocato Marcello Novelli era invalido al 100% fin dal 2001; nel mezzo di impugnazione si argomenta che tale documento, il cui ottenimento era stato particolarmente difficoltoso in ragione della sensibilità dei dati ivi contenuti, doveva giudicarsi ammissibile, in quanto dotato del requisito della indispensabilità ex art. 345 c.p.c., comma 3, giacchè esso offriva la dimostrazione dell’esistenza di un impedimento fisico dell’avvocato Marcello Novelli, che precludeva al medesimo la possibilità di svolgere il proprio mandato professionale e, quindi, di attivarsi, dopo l’ictus che aveva colpito l’avvocato Sergio Novelli, per tutelare l’interesse del signor C. all’impugnazione della sentenza di primo grado;

che con il secondo motivo di ricorso, promiscuamente riferito dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, il ricorrente si duole dell’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’impedimento fisico dell’avv. Marcello Novelli; in particolare, il ricorrente sostiene la decisività del fatto della malattia dell’avv. Marcello Novelli sul rilievo che la sentenza gravata si fonda sull’assunto che costui avrebbe dovuto avvertire il signore C. di essersi cancellato dall’albo, in tal modo trascurando la circostanza che il medesimo avv. Marcello Novelli era totalmente impedito, sin dal 2001, a causa della cardiopatia ischemica che lo affliggeva;

che il che il primo motivo di ricorso va giudicato inammissibile, in quanto non risulta pertinente alla motivazioni poste a fondamento della decisione; la corte territoriale, infatti, non ha adottato alcuna statuizione, esplicita o implicita, di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., comma 3, della documentazione comprovante la patologia che affliggeva l’avvocato Marcello Novelli; la mancata considerazione di tale documentazione, non è, pertanto, riconducibile ad alcuna valutazione di inammissibilità della stessa emergente, anche soltanto implicitamente, dalla trama argomentativa dell’impugnata sentenza;

che il secondo motivo non può trovare accoglimento per difetto di decisività del fatto di cui si denuncia l’omesso esame, ossia della condizione di totale invalidità dell’avvocato Marcello Novelli; tale condizione di invalidità, infatti, risale al 2001 (epoca addirittura precedente al conferimento del mandato ad litem, come si evince da riferimento svolto a pag. 10, ultimo capoverso, del ricorso per cassazione alla “assoluta mancanza di firma dell’Avv. Marcello, nè in calce all’atto di costituzione nè sotto la delega”) e, tuttavia, non ha impedito a detto avvocato di rimanere iscritto al Albo fino al 2009, mantenendo fino a tale data tutte le prerogative, con le conseguenti responsabilità, di avvocato esercente la professione;

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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