Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24714 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16128/2015 proposto da:

F.F., F.A.L., L.R.G., quali

eredi del defunto F.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA NOMENTANA 435, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LEO, rappresentate e difese dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO giusto

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE PONTECAGNANO FAIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

27/10/2014 e depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le ricorrenti hanno depositato memoria, con allegato atto di rinuncia del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 455/15, depositata il 20 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle contribuenti menzionate in epigrafe, quali eredi di F.A., nei confronti del Comune di Pontecagnano – Faiano, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto dai signori F.A. e L.R.G. avverso avvisi di accertamento per ICI relativamente agli anni dal 2007 al 2009.

La sentenza della CTR ritenne non validamente instaurato il contraddittorio in grado d’appello sul presupposto che il ricorso in appello fosse stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la mancata produzione della raccomandata informativa comportasse l’inesistenza della notifica.

Avverso detta pronuncia le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato anche all’Agenzia delle Entrate.

Il Comune intimato non ha svolto difese, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso per eccepire la propria estraneità alla lite, non essendo stata parte del doppio grado del giudizio di merito.

Preliminarmente va dato atto che in data 26.10.2015 l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di accettazione di rinuncia al ricorso nei propri confronti da parte delle ricorrenti, che, unitamente a memoria ex art. 378 c.p.c., hanno provveduto a depositare il proprio atto di rinuncia al ricorso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio unicamente riguardo al ricorso proposto dalle ricorrenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, senza che sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175).

Nel resto occorre provvedere all’esame dei motivi addotti dalle ricorrenti a sostegno del ricorso proposto nei confronti del comune di Pontecagnano – Faiano.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che il ricorso in appello fosse stato notificato al Comune, non costituitosi, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., a ciò facendo conseguire l’inesistenza della notifica per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Il motivo, sebbene concluso da quesiti di diritto inconferenti, ma superflui, non trovando applicazione alla presente controversia l’art. 366 bis c.p.c., ormai abrogato, è manifestamente fondato.

Del tutto fuori luogo è il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla notifica ex art. 140 c.p.c., che attiene alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario nel caso c.d. di irreperibilità relativa, laddove parte ricorrente, producendo in atti l’originale dell’avviso di ricevimento inerente alla notifica del ricorso in appello, ha comprovato trattarsi di notifica effettuata direttamente per mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito nel processo tributario, anche in grado d’appello, per effetto del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 16, comma 3.

La Corte, verificato quanto sopra quale giudice del fatto in relazione al denunciato errore di diritto nell’applicazione di norma di legge processuale, rileva quindi che il ricorso in appello, spedito a mezzo raccomandata AR il 19 gennaio 2013, risulta essere stato consegnato al Comune di Pontecagnano – Faiano presso la sede municipale in data 22.1.2013, come da sottoscrizione apposta dal funzionario che ne ha curato la ricezione, ciò essendo sufficiente ad integrare, nella notifica effettuata direttamente per mezzo del servizio postale con raccomandata AR, la valida conoscenza dell’atto da parte dell’ente destinatario (sui requisiti per il perfezionamento della notifica effettuata direttamente per mezzo del servizio postale, tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111; da ultimo cfr. Cass. sez. unite 28 settembre 2016, n. 19071).

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo, ciò comportando l’assorbimento del secondo e la causa, limitatamente al rapporto processuale tra le ricorrenti ed il Comune di Pontecagnano – Faiano, rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità relativamente a detto rapporto processuale.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e compensa le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra le ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Accoglie il ricorso nei confronti del Comune di Pontecagnano – Faiano in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese per quanto indicato in motivazione, a diversa sezione della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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