Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24713 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21867/2010 proposto da:

F.R. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), F.F. (OMISSIS),

V.D. (OMISSIS), F.A.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato CORBO’ FEDERICO MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARRESI Salvatore giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato DI LELIO

BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO Antonino Paolo

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

7/04/2010, depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Argiolas Luciano (delega avvocato Antonio Paolo

Russo), difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 3 luglio 2008 il Tribunale di Catania condannò F.R. e F.F., divenuti nel corso del giudizio proprietari di un fabbricato in quella città, a demolirlo nella porzione posta a distanza minore di sei metri dal confine con il limitrofo fondo appartenente a A.G., nonchè a rimborsare a quest’ultima le spese di giudizio, in solido con i precedenti comproprietari e anch’ essi parti in causa V. D., F.A., F.M. e F. S..

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania, che ha rigettato il gravame con sentenza del 19 aprile 2010, contro la quale hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, V.D., F. R., F.A., F.M., F.S. e F.F.. A. G. si è costituita con controricorso.

I motivi di ricorso appaiono tutti manifestamente infondati, in quanto:

1) il giudice “può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155): cognizioni che nella specie certamente occorrevano, trattandosi di individuare l’epoca di costruzione di un edificio, il giudice di secondo grado ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni per le quali ha aderito alle conclusioni dell’elaborato peritale e disatteso le critiche che ad esso erano state rivolte dagli appellanti; i documenti da questi ultimi depositati sono stati presi in considerazione (e motivatamente ritenuti ininfluenti) con la sentenza impugnata, nonostante il (peraltro esatto) rilievo della tardività della produzione;

2) le norme sulle distanze debbono essere rispettate indipendentemente dalla circostanza che il terreno del vicino non sia edificato nè edificabile;

3) alle violazioni delle disposizioni in materia di distanze si può reagire non solo in via possessoria, ma anche petitoria, come nella specie è avvenuto, con azione che non è soggetta alla prescrizione (recte: decadenza) eccepita dai V. – F.;

4) la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti riguarda le distanze delle vedute (per le quali consente che venga disposta, in luogo dell’eliminazione, l’adozione di idonei accorgimenti) e non è estensibile a quelle delle costruzioni;

5) il quinto motivo di ricorso è privo di autonoma valenza, poichè dall’affermata fondatezza di quelli procedenti viene fatto discendere che le spese di giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico di A.G..

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;

– i ricorrenti non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il difensore della resistente e il pubblico ministero, comparsi in camera di consiglio, hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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