Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24713 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24713 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 20764-2012 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DI TULLIO CARMELINA (DTLCML53A61L219S) MORANO
GABBIANI ALBERTO, GIORDANO MAURIZIO, MINA
MARIO, PASTORE GIOVANNA, REGA ANGELA TERESA,
VITTONATO VANDA, CRAVANZOLA MARGHERITA,

Data pubblicazione: 04/11/2013

DECKO ANDREI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato RINALDI EMILIO, che
li rappresenta e difende giuste procure a margine (da pag. 1 a pag. 9)
del ricorso;

avverso la sentenza n. 3776/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 28/03/2012, depositata il 16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Rinaldi Emilio difensore dei controricorrenti e
ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti;
avuta la presenza del P.G., in persona del Dott. MARIO FRESA, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per
l’assorbimento dell’incidentale.

Svolgimento del processo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, affidandosi ad un
motivo, per la cassazione della sentenza n. 3776 del 16.7.12 della corte
di appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza del
tribunale della Capitale, è stato parzialmente accolto l’appello — nei
confronti della sola Presidenza e con condanna di questa al pagamento
della somma di € 8.000 per ogni anno di frequenza di ognuno, oltre
interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo — proposto da
Carmelina Di Tullio, Alberto Gabbiani, Maurizio Giordano, Mario
Mina, Giovanna Pastore, Angela T. Rega, Vanda Vittonato, Margherita
Carvanzola e Andrej Decko avverso la reiezione della domanda di
condanna — dispiegata dagli stessi e da altri nove sanitari — della
Repubblica Italiana e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per il pagamento della giusta
Ric. 2012 n. 20764 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

remunerazione – o per il risarcimento del danno consistente nella
mancata percezione di quella – per il periodo di frequentazione di
scuole universitarie di specializzazione di medicina in tempo anteriore
all’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per inadempimento agli obblighi
derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.

motivo di ricorso incidentale subordinato.
Motivi della decisione
2. La ricorrente si duole dell’erroneità della liquidazione risarcitoria e
comunque della considerazione sia degli interessi che della
rivalutazione monetaria, mentre i ricorrenti, in via incidentale
subordinata, chiedono il riconoscimento degli interessi almeno dalla
data della domanda e non soltanto da quella della pubblicazione della
sentenza. Illustra il motivo con memoria ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ., richiamando Cass. 587/13, 1157/13 e 16104/13.
3. I ricorsi, principale ed incidentale, sono entrambi fondati per quanto
di ragione.
Giova premettere che la materia è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni – ampie ed esaustive, alle quali, per brevità, ritiene il
Collegio opportuno e sufficiente rinviare integralmente – da questa
Corte a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17
maggio 2011, tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza
(basti qui menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394,
17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272,
23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565,
23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580,
23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735,
23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091,
24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819,
Ric. 2012 n. 20764 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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Gli intimati resistono con controricorso, col quale dispiegano altresì un

24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno
2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539,
5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003,
21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720,
21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041,

1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
15197, 15198, 15199, 15205, 15663, 16104, 17066 a 17074, 17454 a
17457, 19479, 19686, 19687, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e
21368). Ed al riguardo, per quel che qui interessa, va ricordato, con
richiamo alle ampie argomentazioni già sviluppate in Cass. 11
novembre 2011, n. 23558 o in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, che si
tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva
quantificazione equitativa, la quale – da un lato – ha quale parametro le
indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo
Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di
adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie
astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano
potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo
all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non
risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e – dall’altro – comporta
esclusivamente gli interessi – e quindi non anche la rivalutazione, salva
la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod.
civ. e della giurisprudenza sul punto maturata – e dalla data della messa
in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi
con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il
carattere di un’obbligazione di valuta.

Ric. 2012 n. 20764 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-4-

22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587,

4. Ed è appena il caso di precisare che nessuna influenza può avere la
sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre

direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,
non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 10 gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
5. La gravata sentenza, nella parte in cui liquida il risarcimento in
misura e con accessori (e decorrenze) diverse, va quindi cassata in
relazione a questa sola censura accolta, con rinvio alla stessa corte di
appello di Roma, in diversa composizione, affinché ridetermini il
quantum alla stregua dei principi di cui al punto 3 ed alla giurisprudenza
ivi richiamata. Il giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi
dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 385 cod. proc. civ., a
liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello
incidentale; cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e
rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, addì 9 ottobre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la

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