Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24713 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13218-2015 proposto da:

G.L.N., G.G.,

G.C., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO PECCHIOLI,

DONATELLA DE DONNO;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LUISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i sig.ri G.F., G.G., G.C. e G.L.N. hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Firenze, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Lucca, ha riconosciuto al sig. P.A. di aver acquistato per usucapione la servitù di passo pedonale e carraio sul passaggio a volta e androne distinto al NCEU del Comune di Lucca dai mappali (OMISSIS), di proprietà dei ricorrenti, a vantaggio del cortile interno catastalmente identificato dal mappale (OMISSIS), del medesimo foglio, di proprietà dello stesso P.;

che l’intimato P.A. ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 23 gennaio 2019;

che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 6.12.2018, sottoscritto da tutti i ricorrenti e dai loro difensori, avvocati Pecchioli Paolo e De Donno Pecchioli Donatella, corredato dalla dichiarazione di accettazione della rinuncia sottoscritta dal difensore del contro ricorrente, avv. Francesco P. Luiso, in forza del potere espressamente conferitogli con la procura speciale ad litem posta in calce al controricorso;

che, quindi, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che, poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

che non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione del contro ricorrente alla rinuncia;

che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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