Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24713 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15148/2015 proposto da:

COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI, C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del

Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA FURITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 34, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI MAZZITELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA

MARVASI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2272/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 22/10/2014 e depositata il

18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Marco Zanasi, per il ricorrente, che condivide la

relazione;

udito l’Avvocato Ernesto De Sanctis (delega Avvocato Andrea Marvasi),

per i controricorrenti, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2272/02/14, depositata il 18 dicembre 2014, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna ha parzialmente accolto l’appello proposto dai signori C.L. e S.M. nei confronti del Comune di Lesignano dè Bagni, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bergamo, che aveva invece rigettato il ricorso congiuntamente proposto dai contribuenti avverso avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali l’ente locale aveva contestato l’omesso pagamento del relativo tributo con riferimento ad aree edificabili, secondo i valori rispettivamente attribuiti dagli stessi contribuenti con dichiarazioni presentate il 28 luglio 2006.

La sentenza della CTR ritenne che i valori precedentemente dichiarati dai contribuenti non fossero più attuali, quantificando nella misura del 50% la perdita di potenzialità edificatoria delle aree, con conseguente abbattimento nella stessa percentuale del valore delle aree medesime.

Avverso detta pronuncia il Comune di Lesignano dè Bagni ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso i contribuenti.

Con il primo motivo l’ente impositore denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, in assenza di denuncia di variazione da parte dei contribuenti di dati od elementi dai quali potesse conseguire un diverso ammontare dell’imposta, il Comune non poteva che rilevare l’omesso versamento dell’imposta stessa in relazione al valore attribuito agli immobili dai contribuenti medesimi, di modo che la pronuncia della CTR, che aveva ridotto il valore dell’area, si poneva in palese violazione della succitata norma.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 4 giugno 2007, n. 12989), con riferimento a quanto previsto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, secondo e terzo periodo, per effetto dei quali, quando si verifichino modificazioni dei dati o variazioni negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, va rinnovata l’originaria dichiarazione, ha affermato che l’onere di denuncia a carico del contribuente, nelle forme indicate dalla norma, delle variazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate, comporta che la sussistenza dell’obbligo di denuncia a carico del contribuente esoneri l’ente impositore dall’onere di accertamento del verificarsi di eventi che giovino alla controparte.

Detto obbligo informativo, che non ammette equipollenti (cfr. Cass. sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15235) è sopravvissuto pur a seguito della novella di cui del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, quale convertito in L. n. 248 del 2006, che, pur sopprimendo il generale obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall’anno 2007, ha fatto salve le ipotesi delle modificazioni soggettive e oggettive comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (più di recente, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 17562 e 17563 del 2 settembre 2016).

Ne consegue che la dichiarazione ICI del 2006 resa da ciascun contribuente, in assenza di dichiarazione rettificativa del valore, conserva effetto anche per gli anni successivi (si vedano anche le ulteriori pronunce richiamate in ricorso dall’ente locale, Cass. sez. 5, nn. 4839, 4840, 4841, 4842, dell’H marzo 2015 e Cass. sez. 5, 18 marzo 2015, n. 5399).

A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, operando un abbattimento del valore delle aree in oggetto nella misura del 50%, valutazione che l’Amministrazione ha altresì censurato con un secondo motivo di ricorso, che può ritenersi assorbito, così come l’ulteriore successivo motivo, alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in solido a carico dei controricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna i controricorrenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA