Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24712 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20544/2010 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAZZILLI Pasquale giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRESE Vito giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2009 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE

DISTACCATA di RUTIGLIANO del 4/04/09, depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Calabrese Vito, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

condivide la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 7 luglio 2003 il Giudice di pace di Casamassima – adito da M.G. nei confronti di G.G., proprietari l’uno e l’altro delle uniche due unità immobiliari di un fabbricato in (OMISSIS) – respinse la domanda dell’attore, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al rimborso di una quota delle spese che il primo aveva sostenuto per il rifacimento del lastrico solare dell’edificio.

Impugnata dal soccombente, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano, che con sentenza del 6 luglio 2009 ha condannato G.G. a pagare a M.G. 1.394,43 Euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a cinque motivi. M.G. si è costituito con controricorso.

Con i primi tre motivi di ricorso G.G. sostiene che erroneamente il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello, basata sul rilievo che nell’atto di impugnazione mancavano motivi specifici di gravame, non era inoltre contenuta la riproposizione della domanda formulata in primo grado, era altresì avanzata la richiesta di ammissione di una prova nuova, quale la consulenza tecnica di ufficio poi effettivamente ammessa dall’istruttore.

Si tratta di censure che appaiono manifestamente infondate, poichè dagli atti di causa – che in questa sede possono essere presi direttamente in esame, stante la natura dei vizi denunciati – emerge che in realtà M.G. aveva rivolto alla sentenza del Giudice di pace critiche sufficientemente puntuali, precise e pertinenti al contenuto della decisione, dalle quali si ricavava la chiara, anche se implicita, richiesta di accoglimento dell’originaria domanda; quanto poi alla consulenza tecnica di ufficio, va osservato che si tratta di un mezzo istnittorio che può essere disposto, anche in appello, senza necessità di sollecitazione di parte.

Con gli altri due motivi di ricorso G.G. lamenta che a M.G. è stata accordata la somma da costui reclamata, pur in mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 1110 e 1134 c.c..

La doglianza risulta manifestamente fondata, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato a constatare che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti a cura di M.G. e ha del tutto omesso di verificare se realmente sussistesse nella specie il requisito dell’urgenza, che è richiesto nel caso in cui le spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa riguardi le parti comuni di un edificio condominiale (v. Cass. s.u. 31 gennaio 2006 n. 2046: “La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione; ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c.”.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, prima e seconda ipotesi”;

– la parte resistente ha presentato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;

– il collegio concorda con le argomentazioni-svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni svolte nella memoria del controricorrente, basate su deduzioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede;

– rigettati pertanto i primi tre motivi di ricorso e accolti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli altri due; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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