Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24712 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4440/2017

R.G., sollevato del Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del

27/01/2017 nel procedimento vertente tra:

V.G. da una parte e RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

dall’altra, ed iscritto al n. 2965/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI RENATO che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e

dichiari la competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, con i

conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che V.G. ha convenuto la Riscossione Sicilia s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese invocando: a) la sospensione di un provvedimento di comunicazione preventiva di ipoteca; b) l’annullamento del suddetto provvedimento e delle relative cartelle di pagamento; c) la declaratoria di inesistenza del diritto della controparte a procedere in via esecutiva;

che l’attore ha precisato l’inerenza dell’opposizione proposta esclusivamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto gli importi dovuti in forza di verbali di accertamento di contravvenzioni per violazioni al codice della strada;

che, a sostegno dell’opposizione proposta, l’opponente ha dedotto: la mancata notificazione, nei propri confronti, delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici; l’intervenuta prescrizione del credito; l’irregolarità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa indicazione delle modalità di ricorso e, infine, l’impignorabilità del bene oggetto del preavviso di ipoteca;

che, con sentenza resa in data 3/7/2016, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale della stessa città;

che, con provvedimento in data 27/1/2017, il Tribunale di Termini Imerese – ritenuta la propria competenza limitatamente alla sola controversia concernente l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento – ha sollevato regolamento d’ufficio di competenza con riguardo alle restanti domande del V., attesa l’inerenza delle questioni sollevate da dette domande a debiti derivanti da contravvenzioni previste dal codice della strada, funzionalmente attribuite alla competenza del Giudice di Pace;

che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese;

che, all’adunanza in camera di consiglio del 15/6/2017, sul presupposto dell’avvenuta rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di questioni connesse all’oggetto dell’odierno giudizio, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17604 del 15/6-14/7/2017, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo;

che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), il regolamento è stato nuovamente condotto in decisione all’odierna camera di consiglio;

considerato che, secondo quanto emerge dallo stesso testo del provvedimento del Tribunale di Termini Imerese che ha sollevato il presente regolamento, l’oggetto del (residuo) giudizio cui ha riguardo l’invocata regolamentazione della competenza (una volta separate le questioni relative all’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici, ritenute dal Tribunale di competenza propria) è costituito dall’accertamento: 1) dell’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione procedente; 2) dell’irregolarità della comunicazione preventiva di ipoteca e, infine, 3) dell’impignorabilità del bene oggetto del preavviso di ipoteca;

che, al riguardo, varrà osservare come ciascuna di tali questioni sia (direttamente o indirettamente) destinata a risolversi nel rivendicato accertamento negativo del diritto, dell’ente che agisce per la riscossione, a procedere in sede esecutiva in relazione a crediti che risalgono all’irrogazione di sanzioni amministrative riferite alla contestata violazione di norme del codice della strada;

che, in particolare, tale natura delle pretese in esame deve ritenersi propria anche della contestazione della comunicazione preventiva di ipoteca, atteso che, secondo quanto affermato da Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, “la qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscossione di iscrivere il fermo e l’ipoteca resta ferma (…) sia che l’accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l’esistenza del diritto dell’agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l’iscrizione dal punto di vista della regolarità formale dell’atto”;

che, ciò posto, alle questioni in esame deve trovare applicazione il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, secondo cui l’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 01);

che, più in particolare, secondo il più recente indirizzo fatto proprio dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01), in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, L. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b), citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione;

che gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo (e, per quel che rileva in questa sede, all’impugnativa della pretesa dell’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca), in quanto azione di accertamento negativo (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01, cit.);

che, conseguentemente, l’odierno regolamento deve ritenersi fondato poichè, alla luce di quanto esposto, la competenza appartiene per materia al Giudice di Pace di Termini Imerese, trattandosi di azione di accertamento negativo del diritto, dell’ente che agisce per la riscossione, a procedere in sede esecutiva in relazione a crediti che risalgono all’irrogazione di sanzioni amministrative riferite alla contestata violazione di norme del codice della strada, che segue la stessa regolamentazione, quanto alla competenza, dell’oggetto sostanziale della domanda rientrante nella competenza per materia del Giudice di Pace;

che, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio (nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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