Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24712 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24712 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 23344-2012 proposto da:
TRIPACK ITALIA SRL (03739601213) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato
SANDULLI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
CIOP SRL in persona del presente del consiglio di amministrazione e
legale rappresentante ed inoltre NOBIREX SRL in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che le rappresenta e

Data pubblicazione: 04/11/2013

difende unitamente agli avvocati MARCO CUNIBERTI, GAZZOLA
GIOVANNI, giuste procure speciali in calce alla memoria;

resistenti

avverso il provvedimento R.G. 1189/2012 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Anna Patania (per delega
avv. Piero Sandulli);
per le resistenti é solo presente l’Avvocato Alessandra Giovannetti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 23344 sez. M3 – ud. 26-09-2013
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MONDOVI’, depositato 1’8/08/2012;

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Ritenuto guanto segue:

E’ impugnata, con ricorso per regolamento di competenza,
l’ordinanza in data 8.8.2012, con la quale il giudice unico
del tribunale di Mondovì, a scioglimento della riserva

i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c., riservando
all’esito del deposito della prima memoria ogni decisione
sulle eccezioni pregiudiziali di incompetenza e sospensione
ex art. 649″.
La ricorrente Tripack Italia srl contesta il provvedimento,
in questa sede impugnato, che ha disatteso l’eccezione di
continenza proposta, ed ha ritenuto sussistere la competenza
del tribunale di Mondovì.
Resistono con memoria difensiva le società Ciop srl e Nobirex
srl.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha
depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Le resistenti hanno anche depositato memoria.
Considerato guanto segue:

Il ricorso appare inammissibile perché proposto contro un
provvedimento che non può essere considerato decisivo sulla
competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nel testo novellato

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adottata all’udienza del 19.6.2012, ha concesso alle parti ”

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dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, che in esso ha sostituito
la parola “sentenza” con quella “ordinanza”, così adeguando
la norma alla nuova previsione dell’art. 279 c.p.c., comma l,
come novellato dall’art. 46 della citata legge con la

non definisca il giudizio, debba rivestire la forma
dell’ordinanza.
In proposito, si deve rilevare che il cambiamento della forma
della decisione sulla competenza espresso da tali modifiche
normative non ha inciso, in alcun modo, sul procedimento che
in senso dinamico può portare alla decisione.
Esso presuppone sempre la rimessione in decisione della causa
ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c. (ed ai sensi
dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281
quinquies

per il procedimento di decisione del giudice

monocratico).
Occorre, dunque, perché si possa giungere alla decisione che
la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni
o che si faccia luogo all’invito a precisarle.
È rimasta, d’altro canto, immutata la norma dell’art. 187
c.p.c., e particolarmente il terzo comma di essa, che
postula, pur sempre, che la rimessione in decisione della
causa sulla questione di competenza debba seguire quel
procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur
interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un

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previsione che la decisione soltanto sulla competenza, che

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convincimento espresso o implicito nel senso che la questione
possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che
essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi
nell’effettiva sede decisoria.

conserva piena validità – nonostante il cambiamento della
forma del provvedimento decisionale – il mutamento di rotta
della giurisprudenza della Corte, che ha segnato l’abbandono
dell’orientamento che, un tempo, era incline a ravvisare
decisioni sulla competenza del giudice di merito in
provvedimenti in realtà privi del carattere formale della
sentenza, perché non conseguenti allo svolgimento della fase
di decisione formale, con il previo invito a precisare le
conclusioni, e consistenti esclusivamente nella
manifestazione del potere del giudice di delibare la
questione di competenza ai fini dell’ulteriore corso del
processo.
Tale mutamento ha trovato espressione in Cass. sez. un.
(ord.) 12.5.2008, n. 11657, la quale, dando ampio conto della
pregressa situazione giurisprudenziale e riprendendo un
analogo arresto di una precedente decisione, riguardo alla
giurisdizione (Cass. sez. un. 13.78.2005, n. 14693), ha così
statuito:

” Nelle cause attribuite alla competenza del

tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che
assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione,

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Ne deriva che, anche nel regime della L. n. 69 del 2009,

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quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla
competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis
cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le
conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase

una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per il giudice l’esaurimento della potestas
iudicandi sul punto “.
Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite (che risulta
ribadito da numerosissime decisioni rese dalla Struttura
Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, pur se
non massimate, si pone Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825 che ha
affermato che ”

Nelle cause attribuite alla competenza del

tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che
assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione,
quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla
competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis
cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le
conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase
istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che
una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per 11 giudice l’esaurimento della potestas
iudicandi sul punto”.
Il nuovo ed ormai consolidato orientamento trova applicazione
nel caso in esame, con la conseguenza che si deve constatare

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istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che

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che l’impugnato provvedimento non appare definibile come
decisione affermativa della competenza impugnabile con
l’istanza di regolamento, in quanto non v’è stata alcuna fase
di rimessione in decisione della controversia, previa

n. 4986; Cass. ord. 16.6.2011 n. 13287).
Il giudice del merito, infatti, ha adottato la decisione
sulla competenza impugnata con l’ordinanza in data 8.8.2012,
senza il previo avviso alle parti, a seguito della riserva
assunta all’udienza del 19.6.2012 nella quale ha concesso
alle parti ” i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c.,
riservando all’esito del deposito della prima memoria ogni
decisione sulle eccezioni pregiudiziali di incompetenza e
sospensione ex art. 649″.
In questo caso, quindi, se nel procedimento davanti al
giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od
implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli
adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza
e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale
ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla
competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso
detto atto deve ritenersi inammissibile( Cass.ord. 26.6.2013
n. 16051; Cass. ord. 16.6.2011 n. 13287; Cass. ord. 28.2.2011
n. 4986).

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precisazione delle conclusioni (v. anche Cass. ord. 28.2.2011

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Conclusivamente,

il

regolamento

di

competenza

è

inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui e 3.000,00 per
onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2013, nella
camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della
Corte di cassazione.

della ricorrente.

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