Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24712 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10920-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE DI TELLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO,

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO CANTILLO, MICHELE LISANTI

giusto mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale e

giusta deliberazione presidenziale di conferimento incarico n. 604/D

del 30/04/2015;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9183/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 10/10/2014 e depositata il

24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 9183/07/14, depositata il 24 ottobre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto, relativamente alla disciplina delle spese di lite, dal sig. M.A. avverso la decisione della CTP di Caserta, che – avendone accolto il ricorso proposto nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito, per brevità, Consorzio) e di Ge. Fi.L. S.p.A avverso due ingiunzioni di pagamento, la prima per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2006 al 2010, la seconda per contributo d’irrigazione per gli anni 2007 e 2008 in relazione a terreni siti in Frignano – aveva dichiarato non ripetibili nei confronti delle controparti rimaste contumaci le spese anticipate dal ricorrente.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il Consorzio resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a sua volta ad un motivo, mentre l’intimata Ge.Fi.L. S.p.A. non ha svolto difese.

Va in ordine logico esaminato prioritariamente il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, con il quale il Consorzio censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente dinanzi alla CTP di Caserta, per violazione dell’art. 156 c.p.c. e art. 160 c.p.c., della L. n. 53 del 1994, artt. 4 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il Consorzio deduce la nullità della notifica del ricorso introduttivo eseguita dal difensore del ricorrente, avvocato, a norma della citata L. n. 53 del 1994, perchè non prevista in relazione al processo tributario e non essendo stata comunque allegata in copia l’autorizzazione a provvedere direttamente alla notificazione da parte del Consiglio dell’Ordine, presso il quale l’avvocato è iscritto, ciò comportando, in assenza della costituzione in primo grado delle parti convenute, la nullità insanabile.

Il motivo è manifestamente infondato. Il richiamo al precedente di questa Corte di cui alla sentenza 18 febbraio 2014, n. 3934, peraltro improntato ad eccessivo rigore formale (ciò che appare di chiara evidenza proprio nella fattispecie in esame, in cui il Consorzio nel grado d’appello e in sede di legittimità non ha comunque contestato l’esistenza dell’autorizzazione indicata nella notifica effettuata direttamente dall’avvocato del contribuente per mezzo del servizio postale), è in ogni caso inconferente. Nella fattispecie di cui al precedente richiamato, si era, infatti, in tema di notifica, L. n. 53 del 1994, ex art. 1 di ricorso per cassazione avverso sentenza di commissione tributaria regionale.

In questa sede, invece, la questione verte sulla notifica del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di primo grado. Ciò posto, deve osservarsi che, diversamente da quanto dedotto dal Consorzio nel proprio controricorso con ricorso incidentale, non merita censura la statuizione della CTR, che – prescindendo da ogni considerazione in punto di ammissibilità della notifica del ricorso dinanzi alla CTP ai sensi dell’art. 1 Legge citata, quale forma alternativa alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario – ha sostanzialmente ritenuto che detta forma di notifica potesse comunque considerarsi equipollente a normale notifica diretta per mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, consentita espressamente, per il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, irrilevante restando, quindi, l’ulteriore, non pertinente, riferimento alla L. n. 183 del 2011.

Appare invece, meritevole di accoglimento il motivo addotto a sostegno del ricorso principale, con il quale il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (essendo indicato anche l’ulteriore parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Invero la decisione impugnata ha ritenuto legittima la pronuncia della CTP, che aveva dichiarato non ripetibili nei confronti delle controparti rimaste contumaci in primo grado le spese anticipate dal ricorrente quale esercizio di facoltà discrezionale del giudice di merito, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, senza necessità di specificarne le ragioni, laddove avesse ravvisato, come nella fattispecie, la sussistenza di giusti motivi.

Sennonchè il ragionamento esposto, così come il riferimento, da parte della sentenza della CTR, alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 30 luglio 2008, n. 20595, incorre nella denunciata violazione, non tenendo conto del testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 nelle rispettive formulazioni applicabili, ratione temporis, al processo in questione.

Risulta, infatti, che il ricorso proposto dal contribuente dinanzi alla CTP di Caserta avverso le ingiunzioni di pagamento fu notificato il 21/22.5.2012.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella formulazione allora vigente, dopo aver richiamato il generale principio della soccombenza quanto al governo delle spese di lite, stabiliva che “La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2”. Quest’ultimo, a sua volta, nella formulazione allora vigente, quale posta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, applicabile ai giudizi instaurati successivamente alla sua data di entrata in vigore (4 luglio 2009), oltre all’ipotesi della soccombenza reciproca, prevedeva, quale causa giustificativa dell’esercizio della facoltà discrezionale di compensazione, la concorrenza di “altre grave ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (in senso sostanzialmente analogo si esprime l’attuale D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, quale modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, in vigore dal 1 gennaio 2016, stabilendo, per quanto qui rileva, che le spese di giudizio possono essere compensate, “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”).

Ne consegue la fondatezza del motivo di ricorso principale, avendo erroneamente ricondotto la decisione impugnata la valutazione della correttezza dell’esercizio del potere di compensazione delle spese nel quadro della precedente formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in punto di sufficienza dell’onere motivazionale, laddove il testo di detta norma applicabile ratione temporis, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ne aveva modificato gli stessi presupposti. Al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572; tra le altre successive conformi Cass. sez, 6-2, ord. 10 febbraio 2014, n. 2883), qualificarono come elastica detta norma, da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con giudizio sindacabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, chiarendo quindi la successiva giurisprudenza che “le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, “devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” (così, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 13 luglio 2015, n. 14546; Cass. sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11217).

Il ricorso principale va dunque accolto, mentre il ricorso incidentale va rigettato per manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania, che, nell’attenersi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale medesimo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia anche, per le spese, a diversa sezione della CTR della Campania.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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