Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24711 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/10/2017), n. 24711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4154-2013 proposto da:
D.C.A., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRUNO BELLELI;
– ricorrenti –
contro
B.G., BO.SE., CA.BE.GI.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO AMICI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LIVIO FONTANOT;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 422/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei ricorrenti che ha chiesto
accoglimento delle difese depositate;
udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato FONTANOT Livio, difensore dei resistenti che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I ricorrenti, C.G. e D.C.A., hanno instaurato una causa contro B.G., Ca.Gi. e Bo.Se. proponendo domanda di regolamento dei confini dei rispettivi fondi. La domanda è stata rigettata in primo grado.
2. La sentenza veniva impugnata dai coniugi C. davanti alla Corte d’appello di Trieste che rigettava l’appello con sentenza del 28 giugno 2012.
3. I C. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.
B., C. e Bo. resistono con controricorso.
I ricorrenti e i controricorrenti, rispettivamente, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe omessa o solo apparente, essendosi la Corte limitata a “riaffermare la bontà del ragionamento della sentenza di primo grado, ma senza nemmeno prendere in esame alcuno dei motivi di impugnazione”.
La denunciata violazione non sussiste: la sentenza impugnata esamina infatti l’unico motivo di appello, sinteticamente affrontandone e confutandone gli argomenti.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 950 c.c., in quanto la Corte d’appello, nel confermare la scelta del Tribunale di privilegiare il titolo d’acquisto dei convenuti e quindi il piano tavolare del geometra S., avrebbe errato nel non utilizzare le mappe catastali, e in particolare la mappa d’impianto, con criteri di precedenza.
La doglianza è infondata. Il giudice di merito ha infatti rispettato quanto prescritto dall’art. 950, che appunto prevede un ruolo sussidiario delle mappe catastali e il giudizio di non attendibilità della prova utilizzata e al contrario di certezza di quella non utilizzata involge valutazioni di fatto non censurabili davanti a questa Corte.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017