Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24711 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. III, 14/09/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 14/09/2021), n.24711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16470/2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ORTOLEVA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Dott. I.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI ANICHINI;

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA

8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL UNIPERSONALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato nel dicembre 2006 l’avvocato V.R., quale tutrice provvisoria dell’interdicenda B.L., conveniva davanti al Tribunale di Firenze Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l. Unipersonale – socio essendone M.G., figlio di B.L. perché fosse annullato e/o dichiarato nullo il “contratto di mutuo fondiario” stipulato il 14 dicembre 2004 con rogito notarile dalla società unipersonale con la suddetta banca nella parte avente ad oggetto il rilascio di fideiussione da parte della B. fino l’importo di nove milioni di Euro a garanzia del finanziamento erogato dalla banca a tale società. L’attrice adduceva che quando avvenne la stipulazione la B. era incapace di intendere e volere, come sarebbe emerso da documentazione medica, per cui la sua volontà contrattuale sì sarebbe dovuto ritenere annullabile ai sensi dell’art. 428 c.c. e art. 1425 c.c., comma 2, qualora non sussistesse addirittura nullità per circonvenzione d’incapace.

Si costituivano i convenuti, resistendo. Interveniva poi M.P. – anch’ella figlia della B. – per aderire alle domande attoree.

Essendosi interrotto il giudizio per sopravvenuto decesso della B., M.P. lo riassumeva quale erede della defunta. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza n. 1678/2014, rigettava ogni pretesa attorea, qualificando la concessione della fideiussione come contratto agli effetti dell’art. 428 c.c., comma 2 e ritenendo non provata la malafede degli altri contraenti.

M.P. proponeva appello, in cui sì costituivano la banca e M.G. in proprio, e nelle cui more la società unipersonale falliva; pur evocato in giudizio nell’atto di riassunzione, il fallimento restava contumace.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 5 marzo 2019, rigettava l’appello condannando M.P. a rifondere le spese alla banca e a M.G. con distrazione al suo difensore.

Ha presentato ricorso M.P. sulla base di due motivi. Si sono difesi con rispettivo controricorso sia la banca sia M.G..

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 7 luglio 2021.

Ritiene il collegio, considerato il thema decidendum della presente causa includente questioni di diritto che assumono “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., la sussistenza dei presupposti per la rimessione della causa a nuovo ruolo affinché sia trattata in pubblica udienza. In particolare, occorre approfondire la natura dell’istituto della fideiussione, in riferimento alla fattispecie degli atti unilaterali (art. 1334 c.c.) e all’alternativa fattispecie dei contratti con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.), ai fini di determinare la corretta applicazione dell’art. 428 c.c., la quale costituisce sine dubio l’oggetto effettivo del contenzioso, sostenendo la parte ricorrente l’applicabilità del comma 1 e la parte controricorrente l’applicabilità del comma 2, della suddetta norma.

Allo scopo altresì si ritiene opportuno, tenuta in conto la complessità della regiudicanda, chiedere all’Ufficio del Massimario una relazione in tema.

P.Q.M.

Rimette la causa a pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

 

 

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