Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24711 del 08/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 25646/2016
R.G., sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
ordinanza del 07/11/2016 nel procedimento vertente tra:
G.A.M. contro EQUITALIA SUD SPA, PREFETTURA DI
CASERTA, ed iscritto al n. 65/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non
partecipata del 1007/2015 dal Consigliere Dotr. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi la
competenza del giudice di pace territorialmente competente, con le
conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
che G.A.M. ha proposto, dinanzi al Giudice di pace di Caserta, opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo allo stesso notificato dalla Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione di taluni importi riferiti al mancato pagamento di sanzioni amministrative relative alla violazione di norme del codice della strada;
che, a sostegno dell’opposizione proposta, l’opponente ha dedotto, tra gli altri motivi di censura, la mancata notificazione, nei propri confronti, della cartella di pagamento e dei verbali di contestazione delle violazioni asseritamente commesse;
che, con sentenza emessa in data 9/7/2015, il Giudice dì pace di Caserta ha declinato la propria competenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritenuto competente;
che, con ordinanza resa in data 7/11/2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo funzionalmente competente il Giudice di pace;
che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la dichiarazione della competenza del Giudice di Pace;
che, all’adunanza in camera di consiglio del 16/3/2017, sul presupposto dell’avvenuta rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di questioni connesse all’oggetto dell’odierno giudizio, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9910 del 16/3-19/4/2017, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo;
che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), il regolamento è stato nuovamente condotto in decisione all’odierna camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che, nel sollevare d’ufficio il presente regolamento di competenza, il tribunale, sul presupposto che l’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo costituisse unicamente l’occasione per la contestazione dei presupposti stessi del credito ex adverso vantato (non avendo il G. mai avuto occasione di esercitare le proprie prerogative di difesa nei confronti delle contestazioni dell’ente impositore), ha rilevato come la competenza sull’opposizione del G. spettasse al Giudice di pace, siccome giudice funzionalmente competente a conoscere delle controversie in materia di sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada;
che le osservazioni del tribunale remittente devono ritenersi fondate, spettando effettivamente al Giudice di pace di Caserta la competenza a decidere sull’opposizione proposta dal G.;
che, in particolare, deve trovare applicazione, al caso di specie, il principio sancito dalle Sezioni unite di questa Corte, ai sensi del quale il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura, non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01);
che, più in particolare, secondo il più recente indirizzo fatto proprio dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01), in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del 2011, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b) del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
che gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01, cit.);
che, conseguentemente, l’odierno regolamento deve ritenersi fondato poichè, alla luce di quanto esposto, la competenza appartiene per materia al Giudice di Pace di Caserta, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione quanto alla competenza sull’oggetto sostanziale della domanda rientrante nella competenza per materia del Giudice di Pace;
che, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio (nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Caserta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 18 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018