Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24711 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 05/11/2020), n.24711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1090/2013, proposto da:
Z. Parati s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Ferrajoli
Luigi del foro di Bergamo e Fischioni Giuseppe, presso lo studio
quest’ultimo domiciliata in via della Giuliana, 32 – Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 160/67/12 emessa inter partes l’8
agosto 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia:
Fatto
RILEVATO
Che:
Con la sentenza sopra detta – e per la parte che qui ancora rileva – la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha validato gli accertamenti con i quali l’Agenzia delle Entrate di Bergamo aveva ripreso a tassazione interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi rispettivamente il 15 settembre e il 30 dicembre 1987 e prorogati dalla società con riduzione del tasso d’interesse dal 15% al 14%, in data 25 settembre 1997.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la sua decisione ritenendo che con la seconda delibera si fosse novato, e non solo prorogato, il prestito obbligazionario, atteso che non solo era stato dilazionato il termine di rimborso (circostanza ritenuta di per sè essenziale nel mutuo di somme di denaro) ma anche il tasso d’interesse.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza la società, che deduce un unico motivo d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c.. Il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La ricorrente deduce la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per “violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 115, e degli artt. 1230 e 2415 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito alla seconda deliberazione un effetto novativo, in assenza dell’aliquid novi, tale non potendo ritenersi nè la proroga della scadenza, secondo quanto previsto espressamente dall’art. 1231 c.c. in tema di obbligazioni civili nè la lieve riduzione, dal 15% al 14%, del tasso d’interesse applicato al prestito obbligazionario, trattandosi di elemento accessorio dell’obbligazione.
Il ricorso è inammissibile.
Posto che ogni singolo prestito è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale (v. cass. sez. 1, 31 marzo 2006, n. 7693), parte ricorrente avrebbe dovuto produrre le due delibere (di emissione e di c.d. proroga) o trascriverne il contenuto, indicare le specifiche norme di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.) che assume essere state violate.
Non avendo così operato, resta insindacabile in questa sede l’accertamento compiuto dal giudice di merito sulla natura novativa delle modifiche intervenute sull’originario prestito obbligazionario (cfr., Cass. sez. 2, 22 agosto 2002, n. 12366; Cass. sez. lav. 1 aprile 2003, n. 4948; cass., 13 febbraio 2006, n. 3075).
Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020