Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24711 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22922-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA AMBIENTE E CONSUMATORI ONLUS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1633/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori (di seguito denominata per brevità ” Associazione”) proponeva ricorso avverso il provvedimento prot. 2010/57932, comunicato in data 12.1.2010, di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus per insussistenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 460 del 1997, art. 10 per il riconoscimento della qualifica di Onlus.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Campania rigettava l’appello sul rilievo che il provvedimento di cancellazione era stato emesso senza il preventivo e obbligatorio parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale previsto dal D.M. n. 266 del 2003, art. 5.

4. Avverso la sentenza della CTR Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’associazione non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo denuncia la ricorrente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, del D.M. n. 266 del 2003, artt. 2, 3, 5 e 6, nonchè D.P.C.M. n. 392 del 2001, art. 4, comma 2, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’acquisizione ai fini dell’emissione del provvedimento il previo parere dell’Agenzia delle ONLUS non ricorrendo l’ipotesi contemplata nel citato D.M., art. 6, comma 4.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Ai sensi del D.M. n. 266 del 2003, art. 5, commi 1 e 2 “La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’art. 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, provvede alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, all’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, ovvero, nell’ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l’ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’effettuazione dei controlli e l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 28, nonchè di quelle previste dalle singole leggi d’imposta. Gli uffici dell’Amministrazione tributaria che, nell’ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l’inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla cancellazione dall’anagrafe, con le modalità di cui al comma 1 “. Il successivo art. 6 intitolato ” Disposizioni transitorie” prevede che ” I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2, ovvero della copia dello statuto o dell’atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione è spedita in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di cui all’art. 3.

Nel caso in cui i soggetti di cui al comma i omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l’adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’art. 5, comma 5″

2.2 Questa Corte (cfr. Cass. nr 27369/2013) ha affermato che il decreto n. 266 del 2003 prevede il parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus ” solo in caso: a) di riscontro di concreta inosservanza dei requisiti prescritti nello statuto; b) di riscontro del successivo venir meno dei requisiti presenti al momento dell’iscrizione (cfr. art. 5, commi 2 e 5); c) di ostacolo al controllo della ricorrenza dei requisiti (cfr. art. 6, comma 4)”.

2.3 Nella fattispecie relativa al giudizio in esame si tratta di una organizzazione iscritta in data 3.12.2013 e, quindi, prima del 3 ottobre 2003 data di entrata in vigore del D.M. n. 266 del 2003.

2.4 Si deve,quindi, applicare la disposizione transitoria dettata dal D.M. citato e precisamente l’art. 6, comma 4, che prevede che il parere dell’Agenzia delle ONLUS interviene nella sola ipotesi di soggetti che non integrino, sebbene sollecitati a farlo, l’originaria comunicazione. Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del provvedimento che in ossequio al principio di autosufficienza è stato integralmente trascritto nel ricorso, l’Agenzia Delle Entrate ha chiesto all’Associazione l’integrazione documentale della comunicazione ai sensi del D.M. n. 266 del 2003, art. 6, commi 1 e 3, al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, in ottemperanza a tale richiesta, l’Associazione in data 11.12.2009 ha prodotto copia dell’atto costitutivo e dello statuto e, dall’esame di tali atti l’Agenzia delle Entrate, rilevando il mancato possesso dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997 ha disposto la cancellazione dell’associazione dall’anagrafe unica delle Onlus. Non ricorre la previsione del parere dell’Agenzia delle ONLUS di cui al D.M. n. 266 del 2003, art. 6, comma 4.

3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può esser decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dell’Associazione

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da disposto. In considerazione degli esiti favorevoli per la contribuente e del consolidamento del principio giurisprudenziale sopra affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso le spese dei giudizi di merito vanno compensate.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, Condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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