Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24710 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’Avv. MARRA Alfonso

Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

1944/08 depositato il 4 dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato avanti al Tar Campania in data 4.1.2000 e ancora in corso alla data di presentazione della domanda (27.3.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio avanti al giudice amministrativo in quanto ha ritenuto insussistente nella specie il patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio sia in considerazione della condotta processuale della parte che ha omesso di svolgere qualunque attività sollecitatoria per quasi un decennio, dimostrando così il disinteresse al giudizio, sia per la ritenuta originaria consapevolezza della totale infondatezza della pretesa.

La seconda ratio decidendi, idonea da sola a giustificare la pronuncia in quanto “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità – che deve essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti – è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza sull’esito del processo (Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 16/12/2010), non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente che si è limitato genericamente a contestare la sussistenza della prova in ordine alla ritenuta consapevolezza mentre nulla ha obbiettato in relazione alla precisa affermazione contenuta in motivazione secondo la quale era fin dall’origine chiaro che “la domanda fatta valere …

attiene ad una pretesa risarcitoria ampiamente prescritta”.

L’infondatezze delle esaminate censure rende ultroneo l’esame di quelle ulteriori.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA