Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24710 del 08/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 4991-2018 proposto da:
DI BELLA DARIO GIUSEPPE, difensore di M.C., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso lo studio
dell’avvocato MARIO BENEDETTI, rappresentato e difeso da se
medesimo.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE E PERSONALE DI
D.C.E., UNICREDIT spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2336/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nulla camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. Chiara Graziosi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte:
rilevato che con ricorso proposto ex art. 391 bis c.p.c. l’avvocato DI BELLA DARIO GIUSEPPE, quale procuratore di M.C., esponeva che quest’ultima aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza n. 349/2015 della Corte d’appello di Catania con il suo patrocinio e con richiesta di distrazione delle spese processuali di tutti i gradi al difensore, ricorso che era stato deciso da questa Suprema Corte con sentenza 31 gennaio 2018 n. 2336, che aveva cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale condannando le controparti della ricorrente a rifonderle le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, senza peraltro disporre la distrazione; rilevato che pertanto l’avvocato Di Bella ha individuato in questa omessa distrazione delle spese processuali un errore materiale, chiedendone quindi la correzione;
rilevato che l’errore materiale effettivamente sussiste, per cui nel dispositivo della sentenza dopo le parole “a rifondere alla ricorrente le spese processuali” si deve aggiungere “con distrazione all’avvocato DI BELLA DARIO GIUSEPPE”;
rilevato che, infine, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, considerata la natura ordinatoria della correzione ex art. 287 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, 28 marzo 2008 n. 8103 e Cass. sez. 3, 19 marzo 2018 n. 6701), controparte d’altronde per nulla avendo interloquito.
PQM
In accoglimento dell’istanza di correzione, stabilisce che nel dispositivo della sentenza 31 gennaio 2018 n. 2336 di questa Suprema Corte dopo le parole “a rifondere alla ricorrente le spese processuali” si deve aggiungere “con distrazione all’avvocato DI BELLA DARIO GIUSEPPE”.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018