Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24710 del 04/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24710 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18707-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITAI E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GRECO GIUSEPPE (GRCGPP45R28E984Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo
studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

acis8

Data pubblicazione: 04/11/2013

avverso la sentenza n. 1938/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 28/06/2010, depositata il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2011 n. 18707 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

r.g.n. 18707/2011 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca +1 c/Greco Giuseppe
Oggetto: impiego pubblico privatizzato – ‘Direttore servizi generali amministrativi – riconoscimento anzianità maturata

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013 ai
sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis

2

Greco Giuseppe, dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca inquadrato nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA) con decorrenza 10 settembre 2000 secondo la previsione
del CCNL 26.5.1999, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Martano,
sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta
l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di
ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del
CCNL 15.3.01 sulla base del sistema della “temporizzazione”, facendo applicazione
della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del
Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente;

3. rigettata dal primo Giudice la domanda e proposto appello dal dipendente, la Corte
territoriale accoglieva parzialmente l’impugnazione e, per l’effetto, accoglieva la
domanda con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive a
decorrere dalla data del 24 luglio 2003, oltre accessori di legge;
4. ricorre l’Amministrazione per la cassazione della sentenza prospettando un
articolato motivo di ricorso;
5. l’intimato resiste con controricorso;
6. il ricorso del Ministero si appalesa meritevole di accoglimento in ragione della
giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni oggetto
della controversia (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass.
9.12.10 nn. 24912-24913-24914).
7. Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.
66, comma 6, del CCNL comparto scuola quadriennio normativo, primo biennio
economico, del 4 agosto 1995; degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26
maggio 1999 quadriennio normativo, primo biennio economico; degli articoli 8 e
19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del
CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e primo biennio
r.‘g.n. 1870712011

c.p.c., in sintesi del seguente tenore:

economico.
Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver ritenuto applicabile
all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali
ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 1998-2001 dei
dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, la pregressa
disciplina delle ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un
ruolo all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata ne’ nuova

disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo accesso del
suddetto personale nel nuovo profilo professionale.
8. Il ricorso è fondato, dal momento che la decisione della Corte territoriale contrasta
con il principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un
precedente orientamento, secondo cui “La specifica norma di cui all’art. 8 del
CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale
del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al
personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali
e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto
scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola
generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia
configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non
è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di
parità di trattamento” (v. Cass. nn. 24912- 24913 – 24914 del 2010 nonché
numerose altre conformi in pari data; in precedenza v., sostanzialmente nel
medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata.
Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con rigetto della domanda proposta dalla parte intimata.
12

Data la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali manifestatisi sulla questione, la
Corte stima opportuno compensare le spese dei giudizi di merito.

2
r.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA