Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24710 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13811/2014 R.G. proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Napoli, c.so Umberto I

n. 106, presso lo studio dell’avv. Orlando Antonio, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

e nei confronti di

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Napoli, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 354/32/13, depositata il 18 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 354/32/13 del 18/10/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza n. 92/17/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP ed IVA relativo all’anno d’imposta 2004 ed emesso nei confronti della Redermet s.r.l.;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato notificato allo S. in ragione della sua qualità di rappresentante legale della menzionata società; b) la CTP respingeva il ricorso del contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata da S.R.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti dello S. si giustificava in ragione della qualità di legale rappresentante della Redermet s.r.l. alla data cui si riferisce l’accertamento; b) l’intervenuta cessazione della qualità di legale rappresentante “incide al più sulla legittimazione ad agire in giudizio, che certamente non produce, sulla controversia, effetti favorevoli all’appellante”;

2. S. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico, complesso, motivo di ricorso la ricorrente deduce:

a) la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il nominativo a cui la notifica è indirizzata deve corrispondere al nominativo dell’atto notificato; b) la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione del mancato controllo tra l’intestatario della raccomandata e il destinatario del documento contenuto nella stessa; c) l’omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la raccomandata indirizzata a S. contiene un atto indirizzato a soggetto diverso;

2. peraltro, va pregiudizialmente considerato che, come sostenuto in ricorso e accertato dalla sentenza della CTR, S.R. era legale rappresentante della Redermet s.r.l. alla data cui si riferisce l’accertamento e non già alla data della notificazione dell’avviso;

2.1. orbene, indipendentemente da ogni questione relativa alla notificazione dell’avviso di accertamento al ricorrente in proprio o nella qualità di legale rappresentante della Redermet s.r.l. con riferimento all’anno d’imposta 2004, non è dubbio che S. non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento, come anche evidenziato dalla sentenza impugnata;

2.2. peraltro, ha errato la CTR a confermare la sentenza della CTP che ha ritenuto la legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento all’odierno ricorrente, in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso;

2.3. ne consegue che, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo il processo essere iniziato;

3. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate.

3.1. nemmeno è dovuta dal ricorrente la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in ragione dell’ammissione dello stesso al gratuito patrocinio (Cass. n. 27699 del 30/10/2018; Cass. n. 13935 del 05/06/2017).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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