Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2471 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23396/2006 proposto da:

T.G., G.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato

VITTUCCI Antonio, che li rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TARQUINIA;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 1002/05 del GIUDICE DI PACE di

CIVITAVECCHIA del 13.1.06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.C. e T.G. impugnano per cassazione l’ordinanza d’udienza 13.1.06 con la quale il G.d.P. di Civitavecchia ha convalidato, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, un atto amministrativo irrogativo di sanzione pecu-niaria, emesso dal Comune di Tarquinia ed opposto dai medesimi, per mancata comparizione d’essi opponenti.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo la reiezione del ricorso.

Il quale è articolato come segue:

Fatto:

L’esposizione dei fatti di causa vengono così esposti nella sentenza:

Il Giudice, verificata la regolare notificazione dell’avviso di comparizione al ricorrente e all’Amministrazione, da atto che il ricorrente non è comparso e non ha comunicato a questo giudice la sussistenza di motivi di impedimento legittimo a comparire alla presente udienza. Per l’amministrazione è comparso l’app.to C., all’uopo delegato che chiede la convalida del verbale impugnato. Il Giudice di Pace convalida l’atto impugnato da G.C. e T.G., sulla scorta di questa motivazione: “Il Giudice, ritenuto che la documentazione allegata non fornisce elementi tali da fondare priva fata l’illegittimità dell’atto impugnato nè siffatti elementi sono deducibili dai documenti depositati dall’Amministrazione (v. sent Corte Costituzionale 28 novembre-5 dicembre 1990 n. 534 e 8 dicembre 1995 n. 507) letto la L. n. 689 del 1981, art. 23”.

Diritto:

Avverso detta sentenza le parti ricorrenti propongono ricorso per Cassazione peri seguenti.

Motivi:

PRIMO MOTIVO. Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. La norma indicata non si applica alla fattispecie. E’ vero, infatti, che non v’è prova in atti dell’avvenuta modificazione (sic: n.d.e.) dell’avviso di comparizione al ricorrente, che peraltro non è stato portato a conoscenza della parte in alcun modo. Di qui il legittimo impedimento. Inoltre, ma non di meno, la sentenza è nulla perchè vede parte opposta, anche rappresentata in udienza, non legittimata passivamente. Viene indicato il Comune di Santa Mannella mentre, viceversa il Comune competente e che aveva elevato la contravvenzione impugnata, è quello di Tarquinia.

SECONDO MOTIVO. Violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anche dell’entità della sanzione. Il giudice di Prime Cure ha convalidato l’atto impugnato anche per “insufficienza di prove”, quando una tale evenienza è prevista solo per il caso di insufficienza nelle prove sulla responsabilità dell’opponente (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11). Anzi in detto caso la norma precisava l’accoglimento della opposizione. Viceversa in carenza di prove è lo stesso Giudice che può disporne di proprie al fine del decidere (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7). Peraltro nella fattispecie le prove di colpevolezza non vi erano e se vi fossero, non erano sicuramente da ritenersi sufficienti. La sentenza impugnata è nulla laddove non esamina neppure sommariamente i motivi di opposizione di cui ci si attende tenga conto codesta Suprema Corte di Cassazione. Per quanto sopra esposto e ritenuto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l’Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia cassare l’impugnata sentenza del 13/01/06 RG. 1002/05 non notificata emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia Dr. M.P., con ogni disposizione conseguente.

Com’è evidente, elementi idonei alla ricostruzione degli antecedenti in fatto della lite e dello svolgimento del processo nella precedente fase del giudizio non risultano adeguatamente prospettati nel ricorso introduttivo della presente fase con il quale – pur ponendo l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, un preciso onere al riguardo a carico del ricorrente, sanzionandone l’inottemperanza con l’inammissibilità del ricorso, proprio al fine di mettere il giudice di legittimità in condizione d’apprezzare le doglianze prospettate con i motivi in relazione ai loro presupposti oggettivi in fatto ed in diritto – si è limitata l’esposizione in fatto al richiamo dello stesso quale risultante dalla sentenza impugnata che è, a sua volta, del tutto carente, sì che neppure è dato conoscere quale illecito amministrativo fosse stato contestato ai ricorrenti e di qual natura fosse l’atto opposto.

Per il che potrebbe essere dichiarato inammissibile, come pure per difetto di specificità e d’intelligibilità dei motivi, i quali sono, peraltro, infondati e possono, dunque, essere disattesi nel merito.

Quanto al primo motivo, nella parte concernente l’omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, come giustamente rilevato dal P.G., risulta dagli atti che gli opponenti avessero eletto domicilio presso la cancelleria del G.d.P., eppertanto ivi era stato loro correttamente notificato mediante deposito il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione; nella parte concernente l’indicazione del Comune di Santa Marinella in luogo di quello di Tarquinia, è evidente che trattasi d’un lapsus calami, un errore materiale privo di conseguenze per i ricorrenti e, se mai, da far correggere ad iniziativa della controparte, unica interessata al riguardo.

Quanto al secondo motivo, è ben evidente che il difetto di prova enunziato nell’ordinanza attiene alla palese illegittimità dell’atto impugnato che, onde consentire una pronunzia anche in assenza della parte opponente, doveva emergere ex actis e non è stata, invece, riscontrata.

E’, infatti, ben vero che, come questa Corte ha già evidenziato, in tema d’opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, ai verbali di contestazione od alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 – le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 689 dal 1981, art. 23, comma 5, rispettivamente, nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, in assenza di comunicato legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso ed anche quando l’Amministrazione accertante l’illecito od irrogante la sanzione avesse omesso il deposito dei documenti di cui all’art. 23, comma 2 – l’ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, anche l’indicazione, almeno implicita, dell’avvenuto deposito dei documenti prescritti dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nonchè la motivazione in ordine alla infondatezza dell’opposizione alla stregua dell’esame di tali documenti, oltrecchè di quelli eventualmente depositati dall’opponente.

E’ , tuttavia, altrettanto vero che, una volta attestato detto momento valutativo nell’ordinanza di convalida, è precluso sindacarne la persuasività, così sotto il profilo della completezza come sotto quello dell’esattezza, dacchè il ricorso per cassazione, quale delineato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, è uno strumento specifico ed eccezionale di censura d’un atto non decisorio di definizione del processo, l’illegittimità del quale può essere dedotta limitatamente alla mancanza di quei requisiti che, dopo la richiamata sentenza additiva, vanno ravvisati nella regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell’udienza, nell’inesistenza del legittimo impedimento a comparire e nella valutazione del difetto di riscontri documentali alla fondatezza dell’opposizione; il relativo procedimento, infatti, è giudizio civile improntato al principio dispositivo, ossia all’interesse del privato a coltivarlo ed a proseguirlo o meno, donde la rilevanza della scelta di non presentarsi al giudice, mentre la sua impugnazione introduce un controllo di mera legittimità, insuscettibile d’estensione alla fondatezza della pronuncia, negativa o positiva, sulla responsabilità dell’opponente quale desumibile dalla documentazione agli atti.

Va, pertanto, ribadito, che – non potendosi pretermettere di considerare la ratio della norma, intesa alla sollecita definizione di quei procedimenti in ordine all’esito dei quali la stessa parte attrice, ingiustificatamente astenendosi dall’attività d’impulso che le è propria, abbia formalmente dimostrato la propria carenza d’effettivo interesse – l’ordinanza della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia atto d’aver valutato la documentazione hinc et inde prodotta e d’averne tratto il convincimento della non manifesta illegittimità del provvedimento stesso in relazione alle censure mosse dall’opponente, senza necessità di dettagliato riferimento e di specifica puntuale disamina in ordine a ciascuna delle censure stesse; diversamente opinando, verrebbe frustrata l’evidenziata ratio della norma, imponendosi un dispendio d’attività giurisdizionale superflua, atteso l’apparente disinteresse della parte, con negativi riflessi non solo sulla durata del singolo procedimento ma anche sui tempi di trattazione degli altri procedimenti che siano stati, invece, correttamente coltivati, in contrasto con il principio di ragionevole durata per l’uno e soprattutto per gli altri, costituzionalmente sancito dall’art. 111, e con il consequenziale dovere generale di brevità ove la natura della decisione non richieda, come per le evidenziate ragioni nella fattispecie non richiede, una dettagliata disamina delle ragioni del decisum.

Nel senso indicato si sono pronunziate, esplicitamente, Cass. 26.4.05 n. 8681, 11.5.01 n. 6549 e 2.2.98 n. 1003 ed in tal senso è il più recente costante indirizzo di questa Sezione con decisioni 10.1.07 n. 1255 e successive, oltrecchè, implicitamente, Cass. 15.3.01 n. 3763 in motivazione; peraltro, ove si vadano ad esaminare le motivazioni di altre decisioni, le meno esplicite massime delle quali sembrerebbero avallare la tesi per cui il giudice dovrebbe rendere nell’ordinanza una motivazione completa ed esaustiva sul punto che ne occupa, ci si avvede che trattavasi, in realtà, di casi nei quali il giudice o s’era limitato a constatare l’assenza dell’opponente omettendo del tutto la menzione dell’avvenuta valutazione in ordine alla mancanza d’una documentata manifesta illegittimità del provvedimento impugnato (Cass. 25.8.04 n. 16846, 30.8.02 n. 12716, 18.5.00 n. 6466, 15.2.00 n. 1694, 25.6.99 n. 6571, 7.5.99 n. 4586), od aveva deciso su questioni diverse da quelle effettivamente dedotte e documentate dall’opponente (Cass. 26.8.04 n. 16990), od ancora aveva convalidato il provvedimento impugnato nonostante la fondatezza ex actis dell’opposizione fosse lapalissiana ed il giudice non ne avesse tenuto conto (caso particolare esaminato da Cass. 8.9.97 n. 8738).

Le esposte considerazioni sono state recepite recentemente da Cass. SS.UU. 30.4.2010 n. 10506 che ha ribadito: “Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione hinc ed inde prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della ratio sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità”.

Nel caso in esame, il giudice a qua ha esplicitamente affermato nell’ordinanza, anzi di disporre la convalida, che ex actis, dell’opponente e dell’opposto, non risultava prima facie l’illegittimità dell’atto impugnato, onde, contrariamente all’opinione dei ricorrenti, il necessario momento valutativo risulta aver avuto luogo, dacchè il giudice, con apprezzamento discrezionale insindacabile in questa sede, ha ravvisato nella documentazione depositata una prova inidonea dell’illegittimità della sanzione dedotta dagli opponenti; ne consegue che indebitamente viene chiesto a questa Corte di controllare l’esattezza di tale affermazione.

Gli esaminati motivi non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva.

I ricorrenti evitano le conseguenze economiche della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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