Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24709 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. III, 14/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 14/09/2021), n.24709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3334/2019 proposto da:

CODIR SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall’avvocato Niccolò A. Bruno, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del medesimo in Roma, viale Aurelio Saffi n. 20,

Pec: n.bruno.cert.vm.associati.it;

– ricorrente –

e contro

VIDELLI LIMITED;

– intimata –

ATAC SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall’avvocato Stefano Bibbolino, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del medesimo in Roma, via Prenestina n. 45,

stefano.bibbolino.legalmail.it;

avverso la sentenza n. 7390/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Codir, incaricata di distribuire tramite una rete di rivenditori i titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico Atac, stipulò con Erg Limited, affidataria in outsourcing da parte di Atac del servizio di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema di bigliettazione elettronica, un contratto in base al quale la prima si impegnava alla distribuzione e alla vendita dei titoli di viaggio e riservava ad Erg l’importo complessivo dei ricavi trattenendo per sé una percentuale. Il contratto intercorrente tra le parti era collegato e dipendente dal contratto intercorso “a monte” tra Atac ed Erg.

La Codir promosse un primo giudizio per sentir dichiarare l’inadempimento di Erg al contratto e pronunciare la risoluzione del medesimo; in esso la Erg svolse domanda riconvenzionale. Un secondo giudizio si instaurò a seguito di opposizione di Codir ad un Decreto Ingiuntivo intimato da Erg a titolo di riversamento degli incassi, giudizio nel quale fu chiamata in causa anche l’Atac.

2. I due giudizi riuniti furono decisi dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17441 del 24/8/2010 con la quale fu rigettata sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la domanda riconvenzionale di Erg sia l’opposizione a Decreto Ingiuntivo di Codir.

3. A seguito di appello della società Codir nel quale si costituì anche Atac, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7390 del 22/11/2016, ha rigettato l’appello disattendendo gli argomenti dell’appellante in merito alla pretesa unilateralità delle rendicontazioni telematiche di Erg ed in ordine alla nullità della clausola solve et repete, secondo la quale la Codir doveva prima riversare le somme settimanalmente dovute alla Erg e solo dopo sollevare eventuali contestazioni. La Corte d’Appello ha altresì disatteso i motivi di appello relativi alla fondatezza dell’opposizione di Codir al decreto ingiuntivo intimato da Erg, così come ha rigettato le domande risarcitorie formulate da Codir nei riguardi di Erg per insussistenza della prova delle diverse ragioni di preteso inadempimento e quella afferente la pretesa di Codir volta ad ottenere una somma forfettaria a titolo di indennizzo per l’ipotesi di intervenuta anticipata risoluzione del contratto principale stipulato tra Atac ed Erg.

3. Avverso la sentenza la Codir srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Atac con controricorso.

La causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso non è rituale nei confronti della società Videlli Limited in quanto non si rinviene in atti la relata di notifica. Conseguentemente occorre procedere al rinnovo della notifica nei confronti della Videlli Limited la quale è litisconsorte necessaria nel giudizio instaurato da Codir nei confronti di Atac.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Videlli Limited e fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza alle parti per assolvere all’incombente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

 

 

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