Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24709 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 05/11/2020), n.24709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27491-2013 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VALERI I,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA ROSSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimata –

e contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENIRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 274/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 274/14/13, depositata il 10.04.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, applicando gli studi di settore all’attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura esercitata dal ricorrente, aveva rideterminato induttivamente il suo reddito in Euro 60.716,00 (rispetto all’importo dichiarato di Euro 3.240,00).

Nel contenzioso instaurato dal contribuente avverso l’atto impositivo la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo aveva accolto le doglianze del Brachino, annullando l’accertamento con sentenza n. 04/01/2012. Tale pronuncia era però riformata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza ora impugnata.

Il ricorrente si duole con due motivi della pronuncia:

con il primo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver affermato il legittimo ricorso all’accertamento induttivo, nonostante fosse mancata l’effettiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver ritenuto legittimo l’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, pur in carenza di richiesta di chiarimenti al contribuente.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con atto depositato il 6.06.2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per definizione agevolata delle pendenze fiscali oggetto della controversia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per definizione della controversia fiscale e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Con questa dichiarazione il Brachino ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese, attesa la tardiva costituzione della Amministrazione, peraltro con memoria depositata al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

l’esito della controversia esclude anche il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA