Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24708 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.19/10/2017),  n. 24708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3507/13) proposto da:

MITO SVILUPPO IMMOBILIARE s.r.l., (già IMMOBILIARE MILANESE s.r.l.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale per atto del notaio dott.ssa

C.G. di (OMISSIS), dall’Avv.to prof. Franco Fabio

Maccabruni del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo

studio Rossi e associati in Roma, via di Monte Giordano n. 36;

– ricorrente –

contro

C.R.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco e Pasqualino Orrico

del foro di Milano, in virtù di procura speciale apposta in calce

al controricorso, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

– controricorrente –

e contro

BANCA INTERMOBILIARE di INVESTIMENTI e GESTIONI s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv.to Vittorio Ferreri del foro di Torino e dall’Avv.to

Alfonso Picone del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso, e domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Gramsci n. 22;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 347 depositata

il 24 gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Franco Maccabruni, per parte ricorrente, e Francesco

Picone (con delega orale dell’Avv. Alfonso Picone), per parte

resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2006 la Immobiliare Milanese s.r.i. (ora Mito Sviluppo Immobilare s.r.l.) evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, la C.R.M. s.r.l. chiedendo di accertare che la condizione sospensiva contenuta al paragrafo E dell’Accordo Integrativo stipulato tra le parti l’1 marzo 2002 non si era verificata e che conseguentemente ella non era tenuta ad effettuare alcun altro pagamento a favore della convenuta, con particolare riferimento all’importo di Euro 635.241,99 di cui al predetto Accordo.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, che chiedeva ed otteneva anche di chiamare in causa la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni – BIM s.p.a., che aveva garantito il pagamento del predetto, la quale si costituiva contestando l’avveramento della condizione cui era subordinato il versamento, riunito al giudizio quello introdotto dalla C.R.M. nei confronti delle medesime parti, sugli stessi fatti, il giudice adito, in accoglimento della domanda della Mito Sviluppo Immobiliare Milanese, previo reiezione della domanda proposta dalla C.R.M. anche nei confronti della BIM, dichiarava non dovuta la somma di cui alla clausola E) dell’accordo concluso fra le parti in data 1° marzo 2002 per mancato avveramento della condizione sospensiva ivi prevista.

In virtù di rituale impugnazione interposta dalla C.R.M., la Corte di appello di Milano, nella resistenza delle appellate, proposto dalla BIM appello incidentale condizionato, in riforma della decisione del giudice di prime cure, accoglieva la domanda dell’appellante e per l’effetto condannava la MITO Sviluppo Immobiliare e la BIM, in solido, al pagamento della somma di Euro 635.241,99, oltre interessi e alla restituzione degli importi corrisposti per le spese processuali di primo grado; in accoglimento della istanza formulata dalla BIM ai sensi dell’art. 1953 c.c., dichiarava la MITO tenuta a pagare direttamente la somma indicata in favore della C.R.M..

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale – premesso che nell’accordo la C.R.M. aveva dichiarato e garantito la possibilità di edificare una cubatura riferita al s.l.p., di mc. 14.000, di cui almeno mc. 11.000 ad uso residenziale – evidenziava che il contratto prevedeva un prezzo di Lire 7.000.000.000, del quale Lire 960.000.000, poi elevato coll’accordo integrativo del 1 marzo 2002 a Lire 1.230.000.000 e garantito da fideiussione bancaria, sarebbe stato versato dall’acquirente solo nel caso di avveramento “della condizione sospensiva costituita dall’ottenimento della definitiva comunicazione formale da parte della Amministrazione comunale dell’assenso alla realizzazione della volumetria” sopra indicata. Osservava che sebbene la clausola E) facesse esplicito riferimento alla delibera di adozione della convenzione da parte del consiglio comunale di Milano e la predetta delibera aveva approvato il piano di recupero indicando una volumetria a fini residenziali di soli mc. 6.498,54 (nella misura richiesta dalla stessa C.R.M.), risultava pacificamente dalla documentazione prodotta che – ammettendo la normativa regionale il cambiamento di destinazione d’uso senza opere edilizie (L.R. n. 1 del 2001) – la MITO aveva alienato anche le unità immobiliari, che in origine avevano destinazione produttiva (laboratorio), con destinazione residenziale, così realizzando la volumetria indicata nel contratto concluso con l’appellante e da quest’ultima garantita. Del resto la normativa regionale era mutata in epoca successiva (nel 2005: L.R. n. 12 del 2005) e di ciò era ben consapevole la MITO, come emergeva dal contratto preliminare di vendita stipulato dalla stessa società con V.D. il 31.10.2007, nel quale la promittente venditrice si assumeva tutti i costi connessi al cambio di destinazione. Concludeva che l’intendimento delle parti nell’introdurre nel contratto la condizione sospensiva era stato quello di pervenire alla realizzazione della volumetria a fini residenziali indicata attraverso la procedura poi in concreto attuata e ciò alla luce della normativa di cui alla L.R. n. 1 del 2001 e poi confermata nel 2005 in ordine all’ammissibilità del mutamento di destinazione d’uso senza opere, essendo dovuto solo il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione (L.R. n. 12 del 2005, art. 52).

Esaminando l’appello incidentale condizionato, la corte distrettuale rilevava la infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla BIM ai sensi dell’art. 1957 c.c., commi 1, 2 e 3, per avere la MITO introdotto il giudizio con citazione notificata il 07.07.2006, messa a disposizione la delibera del consiglio comunale il 12.06.2006, mentre andava accolta la domanda di liberazione ai sensi dell’art. 1953 c.c., comma 1 per avere esercitato l’azione di rilievo nei confronti della debitrice.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la MITO Sviluppo Immobiliare s.r.l., sulla base di sostanziali due (complessivi) motivi, cui hanno replicato le intimate con separati controricorsi, proposto dalla BIM ricorso incidentale affidato ad un unico articolato mezzo, cui hanno ulteriormente replicato la MITO e la C.R.M..

In prossimità della pubblica udienza la MITO e la BIM hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – riferendosi alle doglianze formulate ai punti C1, C2, C3, C4 e C5 del ricorso – la Mito Sviluppo Immobiliare denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e regolamentari, nonchè omessa o carente motivazione ovvero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deducendo una erronea interpretazione della L.R. Lombardia n. 1 del 2001, art. 2, comma 2, in quanto pur rispondendo al vero che il legislatore regionale aveva ammesso la possibilità di una mera comunicazione alla p.a., introducendo una sorta di regime semplificato, nel caso di modificazione di destinazione d’uso senza opere, ovviamente si trattava di procedura subordinata alla sussistenza del presupposto della conformità urbanistica dell’intervento proposto. In realtà il P.R.G. di Milano prevedeva la dimensione massima che poteva avere l’insediamento quanto alla destinazione d’uso residenziale, con la conseguenza che il Comune non poteva assentire destinazioni funzionali residenziali in misura superiore rispetto a quelle fissate nello strumento urbanistico generale e consolidate nel piano di recupero. Ragione per la quale la MITO aveva indicato nel piano di recupero dalla stessa depositato la volumetria residenziale di mc. 6.498,54, che era quella massima all’epoca compatibile con lo strumento urbanistico generale. Tutto quanto esposto – ad avviso della ricorrente – trova riscontro nella nota del Direttore centrale dello Sviluppo del Territorio del Comune di Milano, fornita ex art. 213 c.p.c., nella quale vengono descritti i parametri di conformità urbanistica del cambio di destinazione d’uso alla luce delle previsioni (urbanistiche) del piano di recupero, con la conseguenza che la condizione sospensiva prevista nell’accordo aveva il significato di vincolare il pagamento dell’ultima parte del prezzo all’ottenimento della “definitiva comunicazione formale da parte dell’amministrazione comunale dell’assenso alla realizzazione della volumetria” concordata, condizione che non si sarebbe affatto verificata. Aggiunge che le considerazioni svolte dalla corte territoriale in merito al successivo mutamento della destinazione d’uso, intervenuto peraltro soltanto nel mese di luglio 2009, a distanza di oltre 3 anni dalla delibera in questione, non avrebbero pregio dal momento che la possibilità per la MITO di alienare gli immobili con destinazione residenziale non era derivata nè dalla disciplina di piano approvata col piano di recupero, nè dalla L.R. n. 2 del 2001, ma esclusivamente dalla disciplina normativa ed urbanistica entrata in vigore successivamente all’approvazione del piano di recupero stesso (L.R. n. 12 del 2006).

Con il secondo motivo la ricorrente principale nel rivolgere le doglianze alle statuizioni relative alla BIM di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e regolamentari, nonchè di manifesta contraddittorietà ed omessa o carente motivazione, lamenta che la corte territoriale, nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 699 del 1965, abbia fatto erronea applicazione dei principi in essa affermati, in particolare per avere statuito l’obbligo della ricorrente al pagamento integrale e diretto in favore della C.R.M., dal momento che l’inadempimento del debitore verso il fideiussore può dare luogo soltanto alla condanna al risarcimento dei danni.

Occorre premettere che i due motivi di ricorso ora sintetizzati denunciano in più parti il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, facendo riferimento ad una formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile nel presente giudizio, avente ad oggetto una decisione pubblicata dopo l’11 settembre 2012. La citata disposizione codicistica è, infatti, stata sostituita dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, a tenore del quale il vizio deducibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Formulazione, questa, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Inoltre, dal punto di vista della formulazione complessiva, il ricorso – che per più di due terzi delle sua lunghezza è costituito dall’interpretazione dell’accordo pattizio alla luce di normativa regionale (quella del 2006) neanche richiamata nei precedenti gradi di merito del giudizio – oltre ad essere connotato da un’inestricabile commistione di profili di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di vizi motivazionali, non risulta conforme ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, in particolare espressi nella sentenza n. 17698 del 2014, con le seguenti precisazioni.

I motivi, infatti, non solo devono contenere l’indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, devono evidenziare, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, e motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente si impedisce alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Di guisa che risulta inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nelle censure e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

In diversi termini, i motivi devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di argomentazioni da cui sia possibile desumere il preciso contenuto delle censure formulate e identificare l’errore di attività o di giudizio nel quale sarebbe incorso il giudice del merito. E’ inammissibile, pertanto, il motivo nel quale il vizio inficiante la sentenza impugnata venga solo apoditticamente enunciato, senza alcun successivo adeguato svolgimento di pertinenti argomentazioni a sostegno.

Nella specie, all’iniziale indicazione della ragione di censura – peraltro palesemente generica – da ricondurre al presupposto dell’avveramento della condizione prevista in contratto non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale vengano sviluppati argomenti in diritto, con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 4, perchè al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall’altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte. La ricorrente non ha, infatti, sviluppato nell’esposizione dei motivi argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuno degli istituti assuntivamente violati, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un’altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma o di quell’istituto, essendosi limitata a sostenere l’inidoneità degli elementi di giudizio presi in considerazione a giustificare l’adottata decisione.

Peraltro, sia detto per debito di ragione, le questioni (a quanto è dato di capire) lambite dal ricorso in esame hanno trovato nella pronuncia di merito corretta soluzione giuridica, dal momento che con le censure sopra formulate la ricorrente, nel dedurre l’erronea interpretazione di una clausola contrattuale, senza neanche indicare i parametri interpretativi violati, chiede sostanzialmente una nuova e diversa valutazione del contenuto del contratto, esorbitante dal sindacato di legittimità.

Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dalla BIM, va preliminarmente valutata la ammissibilità dello stesso: infatti a dire della C.R.M. sarebbe tardiva la sua notifica avvenuta solo il 29 marzo 2013, a fronte di ricorso notificato il 6 febbraio 2013.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene.

Nel caso in esame il controricorso è stato notificato dall’Avv. Alfonso Picone con consegna all’ufficio postale in data 15 marzo 2013, come da ricevuta UNEP – Corte d’appello Torino, e dunque nei termini di legge.

Essendo il ricorso incidentale tempestivo, va analizzato l’unico motivo con il quale la ricorrente BIM, nel denunciare la violazione degli artt. 1362 – 1365, nonchè degli artt. 1366 – 1370 c.c. in ordine ai criteri utilizzati dalla corte distrettuale per l’interpretazione del contratto de quo, insiste nelle difese svolte dalla ricorrente principale con il primo motivo, in particolare ribadisce la circostanza che la MITO abbia successivamente ed altrimenti ottenuto un aumento della superficie destinata a residenziale, giacchè detto aumento non sarebbe avvenuto in attuazione del Piano di recupero, così come avrebbe dovuto per quanto pattuito fra le parti, ma solo dopo avere dato attuazione alla Convenzione cui detto piano accedeva e, cioè, mediante la richiesta di accatastamento, la presentazione della dichiarazione di fine lavori e della dichiarazione per il rilascio del certificato di agibilità. In altri termini, ad avviso della BIM, la condizione come dedotta dalle parti non si sarebbe verificata come pattuita, ma per altre vie.

La censura non può trovare ingresso.

Pur volendo prescindere dai seri dubbi sul difetto di autosufficienza del ricorso incidentale, secondo la giurisprudenza di questa corte, non è in discussione la possibilità che, quale manifestazione dell’autonomia privata, le parti considerino l’adempimento di una delle obbligazioni contrattuali subordinato a condizione sospensiva o risolutiva del contratto (Cass. 8 agosto 1990 n. 8051; Cass. 12 ottobre 1993 n.10074; Cass. 24 novembre 2003 n. 17859; Cass. 15 novembre 2006 n. 24299). Tuttavia anche in tal caso l’evento condizionante rimane pur sempre l’adempimento o l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, la cui rilevanza va comunque valutata secondo il parametro della buona fede, riferibile sia all’interpretazione (art. 1366 c.c.) sia all’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Sicchè, come si è chiarito in giurisprudenza con riferimento appunto alla condizione di adempimento, la condizione può essere considerata non avverata solo “nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non più possibile l’adempimento dell’obbligazione contro la volontà del creditore” (Cass. 27 dicembre 1994 n. 11195).

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente incidentale, del resto, anche quando sia stipulata una clausola risolutiva espressa, “il giudice non è tenuto solo a constatare che l’evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell’obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest’ultimo” (Cass. 5 agosto 2002 n. 11717; Cass. 17 dicembre 1990 n. 11960). La stessa essenzialità del termine di adempimento di un’obbligazione contrattuale può essere ritenuta “solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo” (Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549; Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549).

Ed è appunto la circostanza dell’avveramento della condizione che i giudici del merito hanno accertato, in considerazione degli interessi contrattuali delle parti, e dunque correttamente hanno considerato irrilevante la questione della configurabilità delle modalità di avveramento di una condizione sospensiva di adempimento, senza peraltro riferimento alcuno alla nuova normativa regionale del 2006, cui la BIM appare fare riferimento solo in sede di legittimità.

E’ del tutto ragionevolmente, pertanto, che i giudici del merito abbiano valutato comunque la sussistenza dell’interesse della parte acquirente per apprezzare l’efficacia della convenzione e costituisce una valutazione inammissibile, perchè implica un giudizio di fatto e non di legittimità, l’assunto che la condizione si sarebbe verificata per causa non riferibile alla promittente venditrice, non risultando al riguardo decisivo il documento prodotto relativo alla delibera comunale, che vorrebbe dimostrare la genesi del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che la MITO si proponeva, come rilevato dalla medesima corte distrettuale.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, con condanna della MITO e della BIM, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità in favore della CRM, liquidate come in dispositivo, spese che vanno compensate fra le prime due società. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 13630 del 2017).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale;

condanna la MITO s.r.l. e la SIM s.p.a. in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della CRM s.r.l., che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esporsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori come previsti per legge;

dichiara compensate le spese di legittimità fra la ricorrente principale e quella incidentale. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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