Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24707 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22708/2011 proposto da:

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.a.s. nonchè del socio accomandatario

D.G., in persona del curatore S.W.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n.24, presso lo

studio dell’avvocato Morici Claudio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Melardi Silvana, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

avverso la sentenza n. 3932/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

Con sentenza del 2006, n. 191, il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della domanda avanzata L. Fall., ex art. 44 dal fallimento (OMISSIS) s.a.s.” e del socio accomandatario D.G., dichiarava l’inefficacia nei confronti della Curatela della cessione alla C. delle quote di nominali Euro 2000,00 di partecipazione alla soc. Trasporti e Trasporti s.r.l. e del parco veicolare, rigettava invece la domanda intesa ad ottenere l’inefficacia dell’atto del 12/9/2003 con cui la società successivamente fallita aveva alienato alla C. un immobile sito in (OMISSIS), ed una quota di proprietà di altro fondo, come pure la richiesta di risarcimento dei danni.

La Corte d’appello, con sentenza del 7/9-4/10/2010, ha respinto l’appello del Fallimento.

La Corte del merito ha ritenuto che la compravendita della quale era stata chiesta l’inefficacia non era stata provata, ma meramente dedotta dal Fallimento, nè poteva essere provato l’atto pubblico per presunzioni, e in ogni caso non risultavano prodotte la nota di trascrizione nè la relazione del curatore, che avrebbe fatto fede degli accertamenti compiuti in relazione all’esistenza del contratto, da ciò conseguendo che non poteva essere ritenuta provata la data dell’atto; nè poteva ritenersi ammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione in appello del rogito per notaio N. del 12/9/2003, che la parte ben avrebbe potuto depositare in primo grado, nè questa aveva dedotto di non avere potuto provvedere alla produzione per causa non imputabile.

Il Giudice del merito ha altresì respinto l’impugnazione relativa al rigetto della domanda risarcitoria, rilevando che non solo non era stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, sull’esistenza del danno, ma che il Fallimento non aveva neppure qualificato la natura del pregiudizio subito, salvo il ristoro di un imprecisato danno morale; nè era ipotizzabile la pronuncia di una condanna generica, da formularsi comunque tempestivamente dalla parte, dato che mancava in ogni caso l’accertamento del fatto potenzialmente produttivo di danno.

Quanto infine alla doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite, la Corte capitolina ha rilevato l’inammissibilità della censura, visto che non era stata impugnata e neppure rilevata la contraddizione tra il dispositivo della sentenza e la motivazione, nella quale si disponeva che le spese rimanessero compensate.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a cinque motivi.

L’intimato non si è costituito.

All’udienza dell’8/7/2015, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, attesa la sospensione del giudizio di cassazione, disposta dalla Corte d’appello, giudice della revocazione, ex art. 398 c.p.c., u.c.; all’udienza del 9/6/2016, è stato disposto il non luogo a provvedere sulla richiesta di rinvio a nuovo ruolo, trattandosi di causa sospesa. Con sentenza n. 3852 del 2017, depositata il 9/6/2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione della sentenza del Tribunale, avanzata dal Fallimento, riattivandosi così il giudizio di cassazione che, retto dal principio dell’impulso d’ufficio, non necessita dell’istanza di riassunzione ex art. 297 c.c. (sul principio, da ultimo, la pronuncia del 20/2/2015, n. 3362).

Considerato che:

Col primo motivo, il Fallimento si duole della mancata ammissione del rogito del 12/9/2003, sotto il profilo dei due vizi, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Col secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 167 e 347 c.p.c., deducendo che la contestazione del B., costituitosi quale erede della sig. C., sulla assenza documentale del rogito non equivale a negare l’esistenza dell’atto in sè.

Col terzo mezzo, il Fallimento si duole, sotto il profilo del vizio motivazionale, del mancato esame della relazione L. Fall., ex art. 33, anzi due, del curatore, attestante il rogito del 12/9/2003, di data posteriore al fallimento.

Col quarto, della violazione della L. Fall., artt. 30, 33 e 34 e art. 2967 c.c., in relazione alla data dell’atto di disposizione, attestata dal Curatore.

Il quinto motivo è relativo alla statuizione sulle spese della sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato, da cui l’assorbimento degli ulteriori mezzi. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nella disciplina anteriore alla riforma, che qui trova applicazione ratione temporis, si applicano le norme del rito contenzioso ordinario, salve le specifiche varianti previste nella L. Fall., da cui l’applicazione in secondo grado dell’art. 345 c.p.c., in relazione al quale con la pronuncia n. 1277 del 25/01/2016 (conforme alla precedente sentenza 14098/09 e conforme la successiva 3309/2017) questa Corte ha affermato che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, (fino alla riforma apportata dalla L. n. 134 del 2012, qui inapplicabile “ratione temporis”) con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall’art. 437 c.p.c., comma 2, per il processo del lavoro, non attiene al merito della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo” è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.

Spetta dunque a questa Corte stabilire la natura indispensabile o meno della produzione, della quale non può dubitarsi, stante la decisività della stessa, in quanto idonea a rovesciare sul punto la decisione impugnata, provando l’atto di compravendita di cui si discute.

Nè può porsi alcuna questione sull’eventuale preclusione istruttoria in primo grado, atteso che con la recente pronuncia del 4/5/2017, n. 10790, le Sez. U. hanno affermato che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; va cassata la pronuncia impugnata, con rimessione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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