Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24707 del 04/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24707 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sui ric.orso 30371-2007 propostò da:

GAMAY GEORGES, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato
BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ACQUILINO SERGIO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2701

contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 04/11/2013

144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale
notarile in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 905/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;
udito l’Avvocato OTTILINI TERESA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 20/08/2007 R.G.N. 1261/2002;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 20 agosto 2007 la Corte d’appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona emessa il 25
febbraio 2002, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda
proposta Gamay Georges nei confronti dell’INAIL intesa ad ottenere il

presupposto di avere lavorato presso la Vetrotex s.p.a. presso il reparto
Velo Vetro esposto ad agenti tossici ed oncogeni contraendo, a causa di tale
esposizione, dermatite eczematosa e neoplasia laringea a causa della quale
aveva subito intervento di laringectomia totale, con svuotamento
laterocervicale bilaterale del collo e, perdita della voce e tracheotomia
definitiva. La Corte territoriale è pervenuta a tale pronuncia di rigetto sulla
base di due consulenze tecniche d’ufficio contrastanti fra di loro, ritenendo
condivisibile la seconda che ha considerato l’esposizione quantitativamente
modesta a fattori cancerogeni tenuto conto della limitatezza temporale della
adibizione alle mansioni presso il reparto Velo Vetro, a fronte di un agente
cancerogeno certo quale il fumo di sigarette, abitudine praticata dal
ricorrente per molti anni con un alto numero di sigarette al giorno.
Il Gamay propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso l’INAIL.
Entrambe le parti hanno presentato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento
alla mancata considerazione dei dati epidemiologici che sarebbero stati
insufficientemente considerati nella CTU posta a fondamento della

riconoscimento del proprio diritto alla rendita per invalidità permanente sul

sentenza impugnata, con particolare riferimento alla formaldeide, sostanza
certamente cancerogena e che, come confermato dalle prove testimoniali
assunte, veniva respirata dagli operai addetti al reparto del Gamay.
Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
74 del d.P.R. 1124 del 1965, e dell’art. 41 cod. pen. con riferimento al

causalità del fattore esposizione a sostanze cancerogene pur nella presenza
certa di un diverso fattore extralavorativo cancerogeno costituito dal fumo.
I due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente comportando
la soluzione di questioni giuridichc tra loro strettamente connesse, non
possono trovare ingresso in questa sede.
Ed invero, al di là della assorbente considerazione riguardante la
inammissibilità del primo motivo del ricorso per la mancata formulazione
del quesito di diritto in violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c.
mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, (cfr., tra
le tante, Cass. 18 novembre 2011 n. 24255; Cass. 30 dicembre 2009 n.
27680) lo stesso motivo si presente inammissibile anche per il principio
dell’autosufficienza perché con esso si patrocina una non consentita in
questa sede rivisitazione delle risultanze processuali attraverso una propria
lettura delle dichiarazioni dei testi escussi e di alcuni documenti, che tra
l’altro non vengono allegati al ricorso (relazione tecnica del 24 febbraio
2003, nonché dei consulenti di parte e di quelli d’ufficio di primo e di
secondo grado).
E ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto attiene al secondo
motivo, che pure non può trovare accoglimento.
La Corte territoriale, con un corretto iter argomentativo sul versante logicogiuridico e facendo proprie le motivate e puntuali conclusioni del secondo
consulente d’ufficio, ha evidenziato che nel caso di specie la genesi della
neoplasia doveva individuarsi esclusivamente nel fumo di sigarette (il

principio dell’equivalenza del nesso causale che non escluderebbe la

ricorrente, pur negando quanto riportato nella cartella clinica nella quale
risultava fumatore di circa 80 sigarette al giorno, aveva però ammesso di
avere fumato mediamente 20-25 sigarette al giorno sino ad un massimo di
40 sigarette), da ritenersi il più importante fattore di rischio
extraprofessionale del carcinoma laringeo, mentre risultava inverosimile

all’attività lavorativa svolta dal momento che il Gamay era stato esposto a
fattori di rischio – quale il formaldeide avente per la neoplasia in oggetto
una limitata evidenza epidemiologica-e perché presentavano un livello di
rischio non elevato potokré mgli ambienti lavorativi della società.rValori
limiti venivano sostanzialmente rispettati.
Da quanto sinora esposto consegue che le censure avanzate contro la
decisione della Corte territoriale finiscono per concretizzare un mero
dissenso diagnostico, che per la giurisprudenza non può trovare riscontro
alcuno in sede di giudizio di legittimità (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass.
3 febbraio 2012 n. 1652 secondo cui nel giudizio in materia d’invalidità il
vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato
adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisarle in
caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui
fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali,
secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce
mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del
convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza
della richiesta prestazione).
Stante il contrastante esito dei giudizi di merito appare equa la
compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;

che la denunciata malattia potesse essere in qualche modo ricollegabile

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA