Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24706 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. III, 14/09/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16661/2019 proposto da:

R.R., rappresentata e difesa, ammessa al gratuito patrocinio,

dall’avvocato PIETRO MASTRANGELO, e con il medesimo elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 9, pec:

mastrangelo.pietro.oravta.legalmail.it;

berardinoiacobucci.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE D’ELIA, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, pec: delia.daniele.oravta.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La signora R.R. convenne, con atto di citazione del 27/3/2014, il notaio M.M. davanti al Tribunale di Taranto rappresentando di aver stipulato un atto di compravendita con il venditore F.O. avente ad oggetto la metà della piena proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS) e la metà della piena proprietà di un locale commerciale pure sito in (OMISSIS), beni pervenuti al venditore a seguito dello scioglimento della comunione tra lo stesso e la moglie; che su detti beni, risultati gravati da ipoteca, i creditori del venditore avevano avviato un’azione esecutiva alla quale ella aveva dovuto opporsi e rispetto alla quale era risultata soccombente; che di conseguenza il notaio rogante doveva essere ritenuto responsabile per non aver eseguito le visure catastali su detti beni e condannato al risarcimento dei danni.

2. Il notaio M. si costituì in giudizio respingendo ogni addebito, mostrò di aver eseguito le ispezioni ipotecarie sia sul nominativo di O.P. sia con quello della moglie e che, in ogni caso, il prezzo di acquisto, peraltro estremamente modesto rispetto al valore degli immobili, era stato pagato dalla R. con ampio anticipo rispetto alla stipula del rogito, sicché il pregiudizio economico doveva intendersi derivato dalla inavvedutezza dell’attrice e non dalla sua colpa professionale.

3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 342 del 29/1/2016, rigettò la domanda ritenendo la presenza in atti di molteplici elementi atti a far supporre che la R., al momento del rogito, fosse pienamente consapevole dei pregiudizi gravanti sugli immobili, quali la presenza di ipoteche e pignoramenti ben anteriori all’atto di compravendita; che anche in ragione di tali vincoli il prezzo della compravendita era stato molto contenuto e che era stato pagato ben prima della stipula; che i beni risultavano locati a terzi e che i canoni – riscossi dalla R. anche a nome del F. – confermavano l’assenza del pregiudizio derivante dalla compravendita, la quale, con ogni probabilità, doveva considerarsi simulata.

4. La Corte d’Appello di Lecce, adita dalla R., con sentenza n. 160 del 15/3/2019, ha rigettato l’appello in base a due rationes decidendi.

In primo luogo, ha ritenuto che l’accertamento degli elementi acquisiti agli atti – piena consapevolezza della R. in ordine alla pendente pregiudizievole procedura esecutiva, atteso il richiamo – all’interno del rogito – della sentenza del Tribunale di Forlì in data 14/3/2008, contenente informativa sulle ipoteche pignoramenti, atteso il compimento di visure postergate rispetto all’inizio della procedura esecutiva, attesa la modesta entità del prezzo rispetto al valore dei beni accertato in sede esecutiva, atteso il pagamento del prezzo con largo anticipo rispetto al rogito fossero tutti coordinati con gli elementi in atti e influenti circa la dimostrazione presuntiva della consapevolezza della R., interruttiva dell’eventuale rapporto causale tra inadempimento del professionista e danno. In secondo luogo, ha affermato che tutte le critiche formulate dalla R. con il proprio atto di appello sarebbero state in ogni caso inidonee a demolire la sentenza di primo grado a fronte della ragione più liquida, atteso che, ove anche si fosse dato atto nel rogito della pendenza di pignoramenti e della iscrizione di ipoteche, ugualmente l’atto sarebbe risultato inefficace perché posteriore ad esse.

5. Avverso la sentenza R.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito il notaio M.M. con controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

le questioni dedotte nel ricorso – in particolare con il primo motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza per non aver consentito il contraddittorio sui singoli elementi presuntivi dai quali desumere la consapevolezza sulla precarietà del proprio acquisito – possono assumere rilevanza nomofilattica e sono tali da giustificare la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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