Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24706 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6526-2014 proposto da:

D.V.F., rappresentato e difeso dall’avvocato DINO SELIS

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA

TODARO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n.2126/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 2.7.2003 D.V.F. conveniva in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Torino R.S., già amministratore del condominio di (OMISSIS), per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 1.760,06. L’attore, proprietario di un appartamento sito nello stabile di (OMISSIS), affermava che la somma di cui anzidetto gli era stata indebitamente addebitata dal convenuto a fronte di lavori all’edificio realizzati quando il predetto era amministratore del condominio, e ne invocava pertanto la restituzione.

Il convenuto si costituiva resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 3.551,51 che egli avrebbe anticipato anche nell’interesse dell’attore, in quanto partecipante al condominio già da lui amministrato.

A seguito della declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace, conseguente alla formulazione della domanda riconvenzionale, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Torino, che autorizzava la chiamata in causa del condominio. Quest’ultimo si costituiva in giudizio aderendo alla domanda svolta dall’attore D.V..

All’esito di C.T.U. finalizzata a ricostruire i rapporti in dare e in avere tra le parti, il Tribunale respingeva la domanda del D.V. accogliendo in parte quella del R. e condannava il primo a pagare al secondo la somma di Euro 2.585,76 oltre interessi dalla domanda.

Interponeva appello il D.V. mentre il R. spiegava appello incidentale in relazione alla parte della sua domanda riconvenzionale non accolta dal primo giudice. Si costituiva in secondo grado anche il condominio, sempre aderendo alla posizione dell’appellante.

Con la sentenza impugnata n.2126/2012 la Corte di Appello di Torino respingeva il gravame incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, rideterminava la somma dovuta dall’appellante al R. in Euro 2.330,54 oltre interessi dalla domanda.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.V.F. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso R.S.. Il condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questo grado ed è rimasto intimato.

Risulta inserito nel fascicolo un controricorso ad istanza del condominio di (OMISSIS), in realtà afferente a diverso giudizio già definito con sentenza della sesta sezione civile n.18283/2015.

Nessuna delle parti costituite ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disposto lo stralcio del controricorso erroneamente inserito nel fascicolo, proposto ad istanza del condominio di (OMISSIS) ed afferente a diverso giudizio, già definito con sentenza n.18283/2015 della sesta sezione civile di questa Corte.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la violazione degli artt.2702, 2726 e 1199 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la nullità sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento al contenuto della C.T.U. esperita in prime cure per la ricostruzione dei rapporti in dare e in avere esistenti tra le parti, senza tener conto delle domande proposte da queste ultime e comunque violando la regola di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2. Infatti la Corte territoriale, dopo aver dato atto che dall’istruttoria era emerso che il R. aveva versato alla ditta Ottino (la quale aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria sullo stabile condominiale di (OMISSIS)) la somma di Lire 81.500.000 su un maggior importo richiesto di Euro 129.664.000 – circostanza sulla quale i consulenti, di ufficio e di parte, si erano trovati d’accordo – avrebbe errato nel rilevare un presunto errore in cui tutte le parti erano incorse, rappresentato dalla mancata considerazione, nei conteggi, anche dell’ulteriore importo di Lire 27.000.000 che il tutore di uno dei condomini aveva direttamente versato alla ditta predetta, ed avrebbe considerato detto importo senza tuttavia stimolare le parti a dedurre sullo specifico punto.

La doglianza è inammissibile, innanzitutto perchè redatta con la tecnica dell’assemblaggio, mediante la giustapposizione di documenti (rendiconti, situazioni contabili, assegni bancari e relative matrici, dichiarazioni della ditta appaltatrice, verbali di udienza) che il ricorrente deduce esser stati acquisiti nel corso dei gradi di merito, senza che sia assicurato quel momento di sintesi che dovrebbe costituire il naturale oggetto del motivo di ricorso in cassazione.

In argomento, va ribadito che “… la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013, Rv. 626490; conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 dell’11/04/2012, Rv. 621813). Inoltre, la censura è inammissibile anche perchè essa si risolve in una richiesta di riesame del merito, preclusa in questo grado. Sul punto, va riaffermato che il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Infine, dalla lettura stessa del motivo emerge che non sussiste in ogni caso alcuna violazione, nè dell’art. 112 c.p.c. nè dell’art. 101 c.p.c., posto che la questione relativa al pagamento diretto eseguito da uno dei condomini “… non era venuta in discussione non certo per miopia delle parti ma perchè, sotto l’aspetto contabile, quel pagamento era stato sicuramente valorizzato” (cfr. pag.11 del ricorso).

L’affermazione conferma da un lato che anche questo versamento, in quanto comunque attinente al rapporto dare-avere oggetto del contendere e valorizzato nella relativa contabilità, rientrava nell’ambito dell’oggetto della lite; e, sotto altro aspetto, evidenzia che su di esso le parti avevano già preso posizione, proprio in quanto il pagamento era stato considerato nella contabilità del rapporto, di talchè non vi era alcun onere, da parte della Corte di merito, di sollecitare la discussione sullo specifico punto ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 106 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; nonchè la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La censura si articola in una prima parte, con la quale il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stato assoggettato a critica il punto della decisione di prime cure con cui il D.V. era stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore del R.; ed in una seconda parte, con la quale il ricorrente lamenta il fatto che la Corte lo abbia condannato anche alla parziale refusione delle spese di lite in favore del Condominio, sul presupposto che l’accertamento dovesse avvenire necessariamente nei confronti dello stesso, dimenticando tuttavia che il Condominio aveva aderito alle tesi del ricorrente. La prima parte del motivo è infondata, in quanto non si ravvisa alcuna omessa pronuncia: la Corte territoriale, nell’accogliere solo in minima parte l’appello principale – riducendo in particolare la condanna del D.V. da Euro 2.585,76 ad Euro 2.330,54 – ha espressamente confermato, nel resto, la sentenza di prime cure, che pertanto rimane ferma per la parte relativa alla regolamentazione delle spese del grado. In tal modo, il giudice di appello si è pronunciato sul motivo proposto dall’odierno ricorrente.

La seconda parte, invece, va accolta, in quanto effettivamente il condominio aveva aderito, sia in prime cure che in appello, alle domande svolte dall’odierno ricorrente e quindi non sussisteva alcuna res litigiosa tra dette parti. Non essendovi contestazione, non si poteva neppure configurare la soccombenza dell’odierno ricorrente. Quest’ultima, infatti, va apprezzata – tanto con riferimento alla condanna alle spese, quanto sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione – “… nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato…” (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 10134 del 25/06/2003, Rv. 564575; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17969 del 11/09/2015, Rv. 637104; Cass. Sez. L, Sentenza n.2494 del 18/03/1999, Rv. 524273).

In definitiva, va rigettato il primo e accolto il secondo, con conseguente decisione della causa ex art. 384 c.p.c., comma 2 e compensazione integrale delle spese di lite relative al giudizio di appello tra ricorrente e condominio. Nulla per le spese del presente grado tra dette parti, in assenza di attività difensiva svolta dal condominio, che è rimasto intimato.

Il ricorrente va invece condannato, in funzione del principio di soccombenza, al pagamento in favore del controricorrente R. delle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dispone lo stralcio del controricorso ad istanza del condominio di (OMISSIS) che risulta erroneamente inserito nel fascicolo; rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione;

cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, compensa per intero le spese del grado di appello tra il ricorrente e il condominio di (OMISSIS).

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del controricorrente R.S., che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA