Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24705 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24705 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 7133-2010 proposto da:
LIPPOLIS ANNA LPPNNA53H41E038P, MORGESE NUNZIA nata il
10/08/1966, VALENTINI ANGELA nata il 09/09/1967,
CASSANO ROSA nata il 01/05/1952, eredi di MONTELLI
GIUSEPPE e per esso LOSACCO BRUNA nata il 07/06/1947,
MONTELLI CARMELA nata il 26/02/1975, MONTELLI ANTONIA
2013
2666

nata il 30/08/1979, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 04/11/2013

- ricorrenti contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1062/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 6106/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso,
inammissibile il l ° e il 4 ° , assorbito il terzo
motivo.

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

RG n 7133/2010

Lippolis AnnA E ALTRI! inps

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 12/3/2009 la Corte d’Appello di Bari , in riforma della sentenza del
Tribunale, ha rigettato la domanda dei ricorrenti Lippolis Anna, Morgese Nunzia, Valentini
Angela e gli eredi di Montelli Giuseppe volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola per l’ anno 2002 sulla base del salario reale fissato dalla contrattazione
collettiva. La Corte ha, invece, confermato la domanda della ricorrente Cassano Rosa per la

A fondamento della sua decisione la Corte territoriale ha rilevato che, ad eccezione della ricorrente
Cassano, era decorso il termine di decadenza previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria
dall’art 47 del DPR 30/4/1970 n 639, come sostituito dall’art 4 del DL 19 settembre 1992 n 384,
convertito con modifiche nella L. 14 novembre 1992 n 438
Avverso la sentenza propongono ricorso in Cassazione i predetti assicurati sulla base di quattro
motivi.
L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
I ricorrenti denunciano violazione degli artt. 324, 325,326 cpc e 2909 cc .
Lamentano che l’ appello proposto dall’INPS , come tempestivamente eccepito nel giudizio di
secondo grado , è tardivo in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della
sentenza del tribunale .
Con il secondo motivo denunciano violazione dell’ art 47 del dpr n 639/1970 e prospettano
l’inapplicabilità del termine decadenziale sul presupposto che questo non trova applicazione nel
caso di riliquidazione di prestazione già corrisposta.
Con il terzo motivo la sola ricorrente Cassano denuncia violazione degli artt. 91,92 e 132 cpc ,118
disp att. cpc .Censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese
processuali .
Con il quarto motivo denunciano vizio di motivazione . Asseriscono che la Corte di merito nulla
aveva motivato in ordine alla tardività dell’appello .
Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato
Infatti tnerge dagli atti che a fronte della sentenza di primo grado notificata in data 12 novembre
2007 al procuratore costituito dell’INPS , quest’ultimo ha proposto appello depositando il relativo
atto solo il 20 dicembre 2007 e quindi oltre il termine di trenta giorni .
L’appello i(pertanto, inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio non potendo il
giudizio proseguire.

riliquidazione dell’indennità relativa all’anno 2004 .

Le altre censure restano assorbite.
Le spese del giudizio d’appello e di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate quelle del giudizio
d’appello in € 50,00 per esborsi ,€ 700,00 per onorari ed C 300,00 per diritti ,e quelle del giudizio
di Cassazione in € 70,00 per esborsi ed C 2.000,00 per compensi professionali , oltre accessori di
51.4.4c../

VAAAA.4,0

antistatari .
Roma 24/9/2013
L’estensore

Il Presidente
onio
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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLE

legge per entrambe le liquidazionitàttribuite agli avv.ti G. Sante Assennato e Giovanni G. Ponzone

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