Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24704 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24704

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15859/2011 proposto da

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (CF (OMISSIS)) in persona del curatore,

rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv.

Giuseppe Domenella, con il quale elettivamente domicilia in Roma al

viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’avv. Sergio Del Vecchio;

– ricorrente –

contro

A.N., (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in

calce al controricorso dall’avv. Gianni Antonelli e dall’avv. Marco

Antonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Pietro della Valle n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820 del 2010 della Corte di Appello di Ancona,

depositata in data 11 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 giugno 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 820 del 2010 la Corte di Appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da A.N. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata aveva disposto la revocazione dell’ammissione del credito insinuato dall’ A. al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., credito ammesso dal giudice delegato sulla scorta di una fornitura eseguita dal Centro Servizi Arredamenti di S.L. in favore della società fallita e che l’ A. sosteneva di avere pagato con denaro proprio per una momentanea indisponibilità della (OMISSIS), da lui stesso amministrata;

la posizione creditoria dell’ A. risultava, infatti, avvalorata, nella fase di verifica, da una dichiarazione liberatoria con la quale il S., in data 16.2.1999, riconosceva che il pagamento era stato eseguito in contanti dall’ A.; senonchè, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il S., con lettera del 21.7.1999, comunicava al curatore di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla liberatoria, allegando a tale comunicazione anche una missiva spedita all’ A. in data 31.3.1999 con la quale comunicava il proprio rifiuto di sottoscrivere la liberatoria in questione;

valorizzando tali documenti e considerando che nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’ A., una perizia aveva escluso che la sottoscrizione della liberatoria potesse essere attribuita al S. (dovendosi piuttosto ricondurre alla mano dell’ A.), il tribunale revocava il credito ammesso mentre la Corte di Appello, accoglieva il gravame dell’ A. e dichiarava inammissibile la domanda di revocazione;

la Corte osservava, in particolare, che le questioni concernenti l’esistenza del dolo del creditore, consistito nella produzione di un documento falso, e la decisività della lettera indirizzata dal S. all’ A., costituivano questioni concernenti l’ammissibilità della domanda e come tali erano rilevabili d’ufficio;

sulla prima questione (concernente l’ipotesi del dolo del creditore), osservava la Corte che quando il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento, l’accertamento della falsità della prova non può essere compiuto dal giudice della revocazione ma deve a questo precedere, laddove, nel caso di specie, l’apocrifia della firma è emersa da una perizia grafologica resa nell’ambito di un giudizio penale che non risultava ancora definito;

circa la seconda (concernente l’ipotesi della decisività del documento del S. con la quale quest’ultimo aveva comunicato all’ A. il proprio rifiuto di sottoscrivere la liberatoria), la Corte evidenziava che il requisito della decisività dei nuovi documenti implica l’idoneità degli stessi a provocare una decisione diversa, mediante la prova diretta dei fatti di causa, dovendo escludersi tale requisito allorchè quei documenti siano in grado di fornire, come nel caso di specie, semplici elementi indiziari, precisando che, venendo nel caso in esame in rilievo un documento proveniente da un terzo estraneo al rapporto intercorso tra le parti, la dichiarazione resa dal terzo possedeva, appunto, un mero valore indiziario;

avverso tale sentenza il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; A.N. resiste mediante controricorso;

le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2 e della L. Fall., art. 102 (nella formulazione applicabile ratione temporis), anche in rapporto all’art. 12 preleggi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere applicabili al rimedio previsto dalla L. Fall., art. 102 (nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006) i principi valevoli per la revocazione delle sentenze ex art. 395 c.p.c., escludendo, in particolare, che l’accertamento della falsità possa essere operato in seno al giudizio di revocazione L. Fall., ex art. 102;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113 e 329 c.p.c e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), avendo la Corte erroneamente rilevato d’ufficio una eccezione di ammissibilità riguardo ad un fatto (la falsità del documento) riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non contestato dall’appellante e quindi coperto dal giudicato;

con il terzo motivo lamenta l’erronea interpretazione della fattispecie del dolo revocatorio L. Fall., ex art. 102, ai sensi degli artt. 395 e 404 c.p.c. e la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, avendo la Corte omesso di esaminare la fattispecie del dolo revocatorio dedotta in atti, erroneamente ritenuto l’azione fondata solo ed esclusivamente sul documento falso e trascurato di esaminare l’intera attività posta in essere dall’ A. per ottenere l’ammissione al passivo, volta ad impedire l’accertamento della verità in danno della massa dei creditori;

con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 102 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,2727,2729 c.c., art. 1415 c.c., comma 2, art. 1416 c.c., comma 2, e art. 1417 c.c., avendo la Corte di merito trascurato di considerare che il documento in questione, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, ben poteva costituire prova diretta dei fatti oggetto del giudizio, errando comunque nel ritenere che quel documento non potesse essere valorizzato sul piano probatorio con gli indizi, le presunzioni e le altre prove acquisite nel processo;

il primo motivo sottopone a censura quella parte della sentenza nella quale, nell’esaminare la sussistenza o meno del dolo del creditore (consistito, nel caso di specie, nella produzione da parte dell’ A. di un documento falso), la Corte di Appello ha ritenuto che, essendovi l’esigenza di evitare che il giudizio revocatorio sia la sede dell’accertamento della falsità del documento, allorchè il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento, l’accertamento della falsità di quest’ultimo non potrebbe essere compiuto nel giudizio di revocazione, dovendo a questo precedere: nel caso in esame, invece, l’apocrifia della firma del S. sarebbe emerso da una perizia grafologica resa nell’ambito di un procedimento penale che non risultava ancora definito;

si pone dunque la questione se, nel caso in cui il dolo si sia tradotto nell’uso di un documento falso, l’accertamento della falsità del documento debba necessariamente precedere il giudizio di revocazione oppure possa essere compiuto direttamente in questa sede;

in tema di revocazione ex art. 395 c.p.c. in effetti la giurisprudenza è orientata nel senso indicato dalla Corte di merito, circa la necessità di un accertamento preventivo della falsità del documento richiesta dal n. 2 di tale disposizione che fa esplicito riferimento alla circostanza che si sia giudicato in base a prova “riconosciute o comunque dichiarate false” dopo la sentenza, regola ritenuta applicabile, in quanto principio generale, anche al caso previsto dal n. 1 (allorchè, cioè, l’uso dei documenti falsi abbia costituito la base oggettiva di un comportamento ingannatorio di una parte ai danni dell’altra);

in tal senso è stato affermato che “pur non richiedendo l’ipotesi del n. 1 cit. l’esistenza di una prova precostituita, il dolo revocatorio fondato sulla utilizzazione di un atto falso è necessariamente condizionato all’accertamento (o al riconoscimento) della falsità, che deve precedere il giudizio di revocazione, in applicazione della disciplina del n. 2 art. cit., espressione di un principio generale, inteso ad evitare che il giudizio di revocazione si traduca in una successiva istanza” (cfr. in tal senso Cass. n. 6028 del 1995, citata dalla Corte di Appello, Cass. n. 1696 del 1998 e da ultimo Cass. n. 3684 del 1999);

in tema di revocazione di crediti ammessi L. Fall., ex art. 102 (nella vecchia formulazione applicabile ratione temporis: cfr. adesso la L. Fall., art. 98, comma 4) tale principio non è applicabile;

la L. Fall., art. 102 contempla, infatti, la possibilità di domandare la revocazione del decreto del giudice delegato se si scopre che l’ammissione del credito è stata determinata da “falsità, dolo o errore essenziale di fatto o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati”, senza, quindi, alcun riferimento testuale alla necessità che tali documenti siano stati “riconosciuti o comunque” dichiarati falsi in un giudizio necessariamente antecedente rispetto all’istanza di revocazione;

in altri termini, se è vero che la fattispecie del dolo è comune sia all’art. 395 c.p.c. sia alla L. Fall., art. 102, nessun previo accertamento è richiesto nell’ambito della revocazione fallimentare dove la falsità, il dolo, l’errore essenziale di fatto ed il rinvenimento di documenti decisivi sono presi in considerazione dalla norma senza evocare la necessità di un previo accertamento operato in altro giudizio; sotto altro profilo può osservarsi che, benchè la giurisprudenza non si sia recentemente pronunciata sul punto, la dottrina ha osservato, in tema di errore di fatto, come sia opinione dominante che l’errore, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., non debba necessariamente risultare dagli atti e documenti di causa, ma possa essere provato con ogni mezzo ammesso dalla legge e nel corso dello stesso procedimento di revocazione;

d’altronde la stessa giurisprudenza di questa Corte, in un remoto precedente (e sempre in tema di errore di fatto), ha statuito che “la L. Fall., art. 102 prevede tra i motivi di revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare l’errore essenziale di fatto, e non di giudizio, il quale, a differenza dell’errore previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

non deve necessariamente risultare da atti e documenti della causa, ma può essere provato con ogni mezzo e corrisponde come l’errore ex art. 395 c.p.c., ad una falsa percezione materiale, e non ad una falsa valutazione” (Cass. n. 949 del 1971, riferita all’ipotesi di errore di fatto);

in tale prospettiva, dunque, sarà compito del giudice del merito verificare la rilevanza, l’incidenza e la consistenza probatoria del fatto sopravvenuto, evidenziato nella memoria del controricorrente, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 388 del 2012 che ha ritenuto infondata la contestazione mossa all’ A. di aver insinuato al passivo un credito inesistente;

l’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento dei restanti, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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