Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24703 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8673/2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO ANTONIO

MOLFESE;

– ricorrente –

contro

G.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERNOT ROSSLER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il

04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

G.B.M. (in P.) si opponeva al precetto intimatole dall’avvocato M.F. in forza di una sentenza con cui era stata riformata la decisione di prime cure e condannata la precettata, in solido con altra persona fisica, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, con rivalutazione e interessi, statuendo la residua debenza di un ulteriore e specificato importo, con interessi legali dalla decisione di appello al saldo, nonchè ponendo a carico della stessa un quarto delle spese di consulenza tecnica di ufficio e la metà delle spese liquidate per i due gradi, al riguardo disponendo la restituzione di una somma determinata indicata come pagata da M. per spese processuali;

il Giudice di Pace, davanti al quale l’opponente deduceva di aver pagato il dovuto, accoglieva parzialmente l’opposizione, con pronuncia riformata dal Tribunale, ad avviso del quale, in particolare, non erano dovuti interessi e rivalutazione sulle somme pagate da M. a titolo di spese legali e di perizia in esecuzione della sentenza di prime cure, poichè non previsti dal titolo esecutivo, al pari del rimborso delle spese generali, mentre era inammissibile in quanto nuova la domanda per imposta di registro;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.F., articolando due motivi.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che interessi e rivalutazione, sulle spese legali e di consulenza officiosa oggetto del titolo esecutivo, sarebbero stati dovuti trattandosi di obbligazione restitutoria non riducibile come invece fatto dalla pronuncia gravata, e da accordare anche d’ufficio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 91 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciare motivatamente sulla richiesta di pagamento delle spese processuali di primo grado, dell’odierno giudizio, ingiustamente compensate, sulla condanna al pagamento dell’imposta di registro, oltre che sul rimborso forfettario delle spese, dovuto “ex lege”, al contempo condannando il deducente, senza motivo, al pagamento del contributo unificato aggiuntivo;

Rilevato che:

preliminarmente si osserva che nel ricorso si premettono, sia pure senza farne specifiche censure, allegazioni di circostanze nuove, e dunque inammissibili, rispetto a quelle emergenti nelle fasi di merito, dal difetto di mandato per intimare il precetto, alla richiesta di riscuotere in proprio del legale dell’intimante, all’indicazione di distrazione delle spese riferita alla sentenza azionata senza che, invece, ve ne fosse menzione;

quanto al merito propriamente cassatorio vale ciò che segue;

il primo motivo è inammissibile;

la censura non si misura idoneamente con la ragione decisoria;

il deducente afferma che interessi e rivalutazione sarebbero dovuti anche d’ufficio sui debiti restitutori relativi alle ripetizioni di pagamenti eseguiti per statuizioni di prime cure, ma lo fa riferendosi al giudizio stesso in cui queste obbligazioni restitutorie siano nate, difatti specificando che potrebbe esser fatta anche autonoma domanda in separato giudizio a tal fine (pag. 13 del ricorso);

il giudice dell’opposizione a precetto, per converso, ha rilevato la carenza di specifiche utili nel titolo esecutivo, fondando su ciò la conclusione che il precetto, sul punto, era sprovvisto del necessario sotteso;

non risulta, d’altra parte, che vi sia stata domanda riconvenzionale in sede di opposizione a precetto a tal fine, nè tanto viene allegato e soprattutto dimostrato in ricorso, nel rispetto della necessaria specificità del motivo di gravame, e degli artt. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;

il secondo motivo è infondato;

il giudice di secondo grado, riformando la decisione di prima istanza, ha liquidato le spese per entrambi i gradi, con ciò assorbendo la critica alla compensazione disposta dal Giudice di Pace;

sulla richiesta di pagamento dell’imposta di registro il Tribunale (a pag. 8) ha chiarito che si trattava di domanda nuova e come tale inammissibile, senza che vi sia specifica, idonea e circostanziata censura a tale “ratio decidendi”;

sul rimborso forfettario la censura è del tutto infondata posto che la disciplina “ratione temporis” vigente (D.M. n. 140 del 2012) non la prevedeva;

si precisa che il Tribunale non ha pronunciato alcuna condanna al pagamento del c.d. doppio contributo unificato, ma solo dato correttamente atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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