Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24703 del 04/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24703 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 21997-2008 proposto da:
FRAGALE MICHELE nato il 26/04/1971, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DALL’ASEN GASTONE, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2559

contro

COMUNE di ALTOMONTE 83002090781, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 238, presso lo studio

Data pubblicazione: 04/11/2013

& dell’avvocato TONINO PRESTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FERRARA ALESSANDRO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1961/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato BLOISE GENEROSO per delega FERRARA
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordino rigetto.

di CATANZARO, depositata il 19/11/2007 r.g.n. 1105/05;

R.G. n. 21997/08
Ud. 17.9.2013

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza in data 25
ottobre – 19 novembre 2007, ha confermato la decisione di primo
grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del
Comune di Altomonte da Fragale Michele, lavoratore di pubblica
utilità, il quale aveva impugnato il provvedimento di sospensione
dal servizio e di risoluzione del rapporto adottato dal Sindaco del
predetto Comune, chiedendo di essere reintegrato nel posto di
lavoro ed il risarcimento dei danni subiti.
La Corte di merito ha rilevato che nella specie non trovava
applicazione la disciplina sui licenziamenti individuali, non
trattandosi di rapporto di lavoro subordinato; che era fondato
l’assunto del lavoratore, secondo cui il Sindaco non avrebbe potuto
adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto, ma solo
segnalare l’inadempimento, previa sospensione dell’interessato,
alla Sezione circoscrizionale per l’impiego, competente in materia;
che la domanda di risarcimento dei danni non poteva essere
tuttavia accolta, posto che al Fragale, il cui rapporto era cessato il
21 luglio 1999, poteva al più competere il compenso per l’ultimo
mese del progetto di pubblica utilità (22 luglio – 25 agosto 1999),
sempre che non gli fosse stato corrisposto il relativo emolumento;
che la richiesta risarcitoria avanzata dal lavoratore non poteva
trovare accoglimento, non avendo il medesimo specificato i danni
~ conseguenti alla cessazione del rapporto, che sarebbe
scaduto il mese successivo.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il
lavoratore sulla base di tre motivi. Il Comune resiste con
controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale
disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della
legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009), il

18 St. lav., 1418 cod. civ., 51 L. 142/90, come modificato dalla L.
127/97, 9 d. lgs. 468/97, deduce che la domanda non aveva ad
oggetto l’impugnativa di un licenziamento per mancanza di giusta
causa o giustificato motivo con le conseguenti statuizioni di cui
all’art. 18 St. lav., disciplina questa pacificamente inapplicabile al
rapporto in esame, ma la radicale nullità del provvedimento di
risoluzione del rapporto in quanto adottato dal Sindaco, anziché
dal responsabile della Sezione circoscrizionale per l’impiego ex art.
9 d. lgs. n. 468/97.
La Corte di merito, pur convenendo sulla incompetenza del
Sindaco di adottare il provvedimento risolutivo, non ne ha tratto le
necessarie conseguenze giuridiche, omettendo di disporre il
ripristino del rapporto di lavoro.
2.

Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto
affermato dalla Corte di merito, incombeva al Comune resistente
dimostrare che fosse stato effettuato il pagamento dell’ultima
mensilità relativa al progetto. Inoltre, la Corte di merito avrebbe
dovuto riconoscergli gli ulteriori assegni mensili, posto che nella
domanda avanzata con il ricorso introduttivo era ricompresso
anche il danno per non avere usufruito, come i suoi colleghi, delle
“diverse proroghe del progetto”, non percependo quindi i relativi
emolumenti.
Al riguardo era stata offerta la prova documentale di tali
proroghe, per ultimo disposte con leggi regionali e tuttora in corso.

ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.

3

Il danno subito non consisteva, contrariamente a quanto
affermato dal giudice d’appello, nella mancata percezione
dell’ultima mensilità del progetto, ma nella somma corrispondente
a tutti gli importi mensili non percepiti in conseguenza della sua
mandata riutilizzazione nei progetti più volte prorogati.
Con il terzo motivo, denunziando insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, il ricorrente deduce che, per effetto della illegittima
risoluzione del rapporto, ha subito un danno esistenziale, danno di
cui ha chiesto di essere risarcito sia in primo che in secondo grado,
senza che tale richiesta fosse stata presa in esame.
Tale danno andava commisurato

“all’importo di tutti gli

assegni mensili non percepiti in corrispondenza dei periodi di utilizzo
dei L.P.U. in virtù delle varie proroghe o alla somma ritenuta di
giustizia”.
4. Il primo motivo non è fondato.
La Corte di merito ha affermato che nella materia in esame
non era applicabile la disciplina sui licenziamenti individuali, posto
che “nel progetto di pubblica utilità non si instaura con il lavoratore

un rapporto di lavoro subordinato per espressa disposizione di
legge”.
Ha quindi confermato la sentenza impugnata, che aveva
rigettato la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, rilevando
che peraltro sul punto l’appellante non aveva mosso censure
specifiche.
Tale statuizione è stata contestata dal ricorrente, il quale ha
affermato che la domanda aveva ad oggetto la nullità del
provvedimento sindacale di risoluzione del rapporto di lavoro
perché emesso da organo incompetente, e quindi il giudice
d’appello avrebbe dovuto disporre il ripristino del rapporto.
Trattandosi infatti di un provvedimento nullo per mancanza
di uno dei requisiti essenziali dell’atto ex art. 1418, comma 2, cod.
civ., esso doveva considerarsi privo di ogni efficacia a decorrere

3.

4

dalla data della sua adozione, “con conseguente eliminazione ex

tunc di ogni effetto eventualmente prodottosi medio tempore”.
Senonchè, tale questione non risulta affrontata dalla sentenza
impugnata né il ricorrente deduce di averla dedotta in appello,
spiegando le ragioni poste a sostegno del relativo motivo di

Il ricorrente peraltro, nel precisare nella narrativa del ricorso
qui proposto, i motivi della impugnazione della sentenza di primo
grado (pag. 3), non fa riferimento alla questione sopra indicata.
Deduce anzi esplicitamente (cfr. pag. 5 del ricorso) che, pur
non potendo il rapporto in esame rientrare nello schema del
rapporto subordinato, con la conseguente inapplicabilità della
normativa di cui all’art. 18 St. lav., tuttavia la sentenza impugnata
era da censurare “sotto un diverso profilo”, e cioè per non aver
disposto, una volta che il provvedimento di risoluzione del rapporto
era nullo per essere stato emesso da organo incompetente, il
ripristino del rapporto,.
Alla stregua di tutto quanto precede, la censura in esame,
fondata su una questione che non risulta dedotta in sede di
appello, non può trovare ingresso in questa sede, onde va
dichiarata inammissibile.
5. Il secondo motivo è fondato nei limiti appresso indicati.
5.1. Il giudice d’appello, nel dichiarare illegittima la
risoluzione del rapporto, in quanto disposta con provvedimento del
Sindaco anziché dal responsabile della Sezione circoscrizionale per
l’impiego – statuizione questa passata in giudicato – ha rigettato la
domanda risarcitoria, ritenendo che all’appellante poteva “al più

competere il compenso per l’ultimo mese del progetto (22 luglio – 25
agosto) sempre che per effetto del provvedimento del sindaco egli
non avesse ricevuto alcun emolumento”.
Ha aggiunto che non era stata fornita in proposito alcuna
prova dal ricorrente, il quale aveva fondato “la sua richiesta

risarcitoria sulla incompetenza del sindaco ad emettere il

gravame.

5

provvedimento di risoluzione senza specificare quali danni da ciò gli
sono derivati in relazione ad un progetto che sarebbe scaduto il
mese successivo”.
Tale statuizione è errata nella parte in cui è stata rigettata la
richiesta di danni in ordine all’ultimo mese del progetto.
tale emolumento, una volta dichiarata illegittima la risoluzione del
rapporto di lavoro disposta dal Sindaco, era a carico del Comune
resistente, prova che quest’ultimo non ha fornito. Di conseguenza
il Comune è tenuto, a titolo risarcitorio, al pagamento di detto
emolumento.
Sul punto la sentenza impugnata deve dunque essere
cassata.
5.2. Va invece confermata la sentenza impugnata con
riguardo alla statuizione di rigetto della domanda relativa ai danni
successivi alla data di cessazione del progetto di pubblica utilità,
danni asseritamente subiti dal ricorrente per non avere il
medesimo, per effetto della anticipata risoluzione del rapporto,
potuto beneficiare delle numerose proroghe di detto progetto.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda sul rilievo che
tali danni non erano stati specificati né, tanto meno, provati.
In effetti, lo stesso ricorrente dà atto che il danno in questione
è stato “provato e quantificato” solo con la memoria di costituzione
in appello (cfr. pagine 10 e segg. del ricorso), memoria con la quale
è stato altresì precisato che l’originario progetto era stato prorogato
più volte, anche con leggi regionali, e che le relative

“mensilità

fino alla proroga del 31/ 12/ 06”

ammontavano a

complessivi E 33.640,00.
In presenza di queste tardive allegazioni, la sentenza
impugnata ha correttamente rigettato la richiesta di tali danni,
ritenendo implicitamente inammissibili tali deduzioni.
6. Il terzo motivo è inammissibile.

Al riguardo l’onere della prova dell’avvenuto pagamento di

6

Il ricorrente denunzia, con riguardo alla domanda di
risarcimento del danno esistenziale, rigettata in primo grado,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ma poi afferma che la relativa
censura non è stata presa in esame dal giudice d’appello, così

Orbene, come è stato più volte affermato da questa Corte
l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in
genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza
ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un
difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto
valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una
norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. o del
vizio di motivazione ex art. 360 n. 5. cod. proc. civ., in quanto
siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia
preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in
modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non
giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma
attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla
parte di chiedere al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche
del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso,
degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La
mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il
difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e
impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende,
pertanto, inammissibile il motivo (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755;
Cass. 23 febbraio 2006 n. 4019; Cass. 6 aprile 2006 n. 8097; Cass.
27 ottobre 2006 n. 23071; Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196).

come è effettivamente avvenuto.

7

7. In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso nei
termini sopra indicati (v. sub n. 5.1.), mentre vanno rigettati il
primo e il terzo motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma,
pagamento, a titolo risarcitorio, dell’emolumento relativo all’ultimo
mese del progetto, con gli interessi legali.
7. Le spese dell’intero processo vanno compensate tra le parti,
in relazione all’esito complessivo della lite.
P. Q . M .
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in
motivazione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il
Comune di Altomonte al pagamento, a favore del ricorrente,
dell’emolumento relativo all’ultimo mese del progetto di pubblica
utilità, oltre interessi legali.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma in data 17 settembre 2013.

cod. proc. civ., con la condanna del Comune resistente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA