Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24703 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 02/12/2016), n.24703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25540-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULII, MAURO RICCI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREVITI MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO LA TORRE, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1893/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30.10.2014, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, censurata con riguardo all’omessa pronunzia in ordine al capo di domanda con cui era stato il richiesto il riconoscimento del diritto al ripristino della pensione di inabilità, dichiarava la sussistenza di tale diritto in capo a Previti Maria Concetta con decorrenza dal 1.1.2009 e condannava l’INPS al pagamento della relativa prestazione assistenziale, compensando tra le parti le spese di lite.

Osservava il giudice del gravame che, essendo stato accertato il requisito sanitario in sede di c.t.u. espletata in prime cure, le cui conclusioni non erano stato oggetto di contestazione, ed avendo il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. n. 99 del 2013 risolto la questione relativa al requisito economico per la pensione di inabilità civile prevedendo la valutazione dei soli redditi individuali, provati dalla P. con certificazione dell’Agenzia delle Entrate, il beneficio richiesto poteva essere riconosciuto con la indicata decorrenza.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la P., che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza spiegare alcuna difesa.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il ricorso principale l’INPS si duole della violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, della L. n. 153 del 1969, art. 26, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 3, conv., con modificazioni, con L. n. 99 del 2013, art. 2697 c.c., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando in primo luogo che la Corte messinese ha dato un’interpretazione non corretta del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con L. n. 99 del 2013, che ha introdotto, all’art. 10, commi 5 e 6, il nuovo criterio della rilevanza del reddito individuale, ma soltanto a decorrere dal 28.6.2013. Osserva, in secondo luogo, che ulteriore vizio consiste nell’avere il giudice del gravame ritenuto provato il requisito reddituale per la pensione sulla base di documentazione incompleta, in quanto riferita soltanto all’anno 2009, e non ai successivi, in relazione ai quali non era stata prodotta analoga certificazione fiscale.

Col primo motivo del ricorso incidentale, la P. denunzia la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e della L. n. 153 del 1969, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con conseguente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la Code aveva omesso di considerare la produzione di certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011 e Modello CUD per il reddito 2012, oltre che certificati di stato di famiglia e di morte del coniuge, documentazione che evidenziava l’incompletezza della valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la decisione per violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, rilevando l’omissione di pronuncia in ordine al motivo di gravame con il quale era lamentata la mancata condanna dell’INPS alle spese di giudizio di primo grado e la omessa considerazione delle ragioni (possesso del requisito reddituale individuale) che inducevano a porre a carico della controparte anche le spese del giudizio di secondo grado.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

E’ pacifico che, ai fini della concessione della pensione di inabilità prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata, si aveva riguardo al reddito del nucleo familiare del richiedente. Più recentemente tale indirizzo era stato confermato da Cass. n. 4677, 5003, 5009, 5016 del 2011 e 10658 del 2012, secondo cui “ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata”. Era stato così espressamente disatteso l’orientamento espresso nelle pronunce nn. 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010 (“ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione di inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche”).

In tale contesto, è intervenuto il legislatore che, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, all’art. 10, comma 5, ha inserito, dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione del seguente tenore: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

A seguito di tale intervento normativo, anche per la pensione di inabilità, come per l’assegno di assistenza, il limite reddituale, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale, va calcolato con riferimento al solo reddito imponibile Irpef dell’interessato, “con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

Il successivo comma 6, del medesimo art. 10 ha poi previsto che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.

Deve, allora, ritenersi che la disposizione di cui all’art. 10, comma 6, di carattere transitorio, operi, quanto ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva, non consentendo all’INPS il recupero dei ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, semprechè risulti provato (o costituisca un dato comunque acquisito al giudizio) il mancato superamento, da parte dell’interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini Irpef (cfr., tra le altre, Cass. 6262/2014, Cass. 27812/2013, Cass. 22150/2014).

Nel caso di specie non si versa in tale ipotesi, in quanto la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame della P., ha riconosciuto il diritto della stessa alla pensione di inabilità ritenendo sufficiente il reddito individuale ai fini IRPEF, laddove, per quanto detto, occorreva avere riguardo al reddito coniugale prima del 28.6.2013.

Con il ricorso incidentale condizionato la P. assume la omessa valutazione e rilevazione anche d’ufficio della sussistenza del requisito reddituale con riferimento agli anni successivi al 2009, laddove espressamente si richiama il deposito di documentazione rilevante e dotata di efficacia probatoria ai detti fini, indicandone il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza e la sede di relativa produzione nella fase del merito. In particolare, viene fatto riferimento a certificato di morte di G.A. attestante il decesso dello stesso in data 20.4.2002. Sotto tale profilo pertanto il reddito da prendere in esame poteva essere costituito anche soltanto da quello della P. e la circostanza è rilevante ai fini della deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Tuttavia, risulta contestata dall’Istituto la prova della sussistenza del requisito reddituale anche con riferimento al solo reddito personale e sul punto non poteva ritenersi calato alcun giudicato essendo stato il ricorso della P. rigettato in primo grado.

Al riguardo va rilevato che la Corte del merito ha desunto la sussistenza del requisito reddituale per l’anno 2010 sulla base di autocertificazione, nulla precisando per gli anni successivi.

E’ consolidato il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie assistenziali), caratterizzato dal principio dell’onere della prova – non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. – salvo che essa concorra ad integrare il quadro probatorio con altre risultanze istruttorie, quale la certificazione amministrativa (dell’Agenzia delle entrate o di altra Amministrazione) che, pur dotata dell’efficacia di prova legale, ha contenuto da solo inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale (cfr. Cass. 12131/2009, Cass. 547/2015).

Altrettanto pacifico è il principio secondo cui In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ ufficio dal giudice di secondo grado, del quale l’Istituto può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 4.11.2011 n. 22899).

Proprio in ragione di tali principi, previa riunione dei ricorsi (in quanto proposti avverso la stessa decisione), in accoglimento anche del primo motivo del ricorso incidentale – assorbito il secondo relativo al capo sulle spese – la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento ai motivi indicati e la causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di Messina, in diversa composizione, perchè faccia corretta applicazione dei principi enunciati e proceda a nuova valutazione della certificazione anagrafica e della documentazione reddituale ove ritualmente prodotte dalla P..

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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