Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24702 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18551/2011 proposto da:

Unicredit Factoring S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 46,

presso lo studio dell’avvocato Spaziani Testa Ezio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Catavello Giancarlo,

giusta procure in calce al ricorso ed alla comparsa di costituzione

di nuovo difensore;

-ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Unicredit Factoring ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS), dichiarato con sentenza 3 giugno 2009, di un credito di cui affermava di essere titolare per anticipazioni effettuate sui corrispettivi di cessioni, in esecuzione di un contratto di factoring intrattenuto con la indicata società in bonis.

La domanda è stata rigettata dal giudice delegato.

L’opposizione di Unicredit Factoring è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con decreto in data 7 giugno 2011, per mancanza di prova certa del credito anteriore al fallimento, nonchè dei singoli rapporti di cessione di credito e, quindi, della sussistenza ed entità del credito.

Unicredit Factoring ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Fallimento (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., art. 165 c.p.c., artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c., si appunta sulla statuizione del Tribunale relativa alla mancanza di data certa del contratto di factoring, risultante invece dal timbro postale apposto a tergo di ogni foglio, costituente corpo unico con il documento.

Il Tribunale ha consapevolmente disatteso il principio, reiteratamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, e grava sulla parte (nella specie, sul curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, senza necessità di ricorrere alla querela di falso (v., tra le altre, Cass. n. 5346 e 13912 del 2007, n. 5561 del 2004).

Il Tribunale ha ritenuto non convincente detto orientamento, facendo riferimento a rilievi, disancorati dalla fattispecie, in ordine al cd. “timbro in autoprestazione” di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 8 che ha sostituito la “corrispondenza in corso particolare” di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 41, lett. b), osservando che l’ufficiale postale non partecipa all’atto, non lo conserva e non ha obblighi di verifica, e nel resto ha argomentato ricorrendo ad una speciosa distinzione tra il foglio e la scrittura, in totale dissonanza col principio di diritto sopra riportato, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che è invece basato proprio sul ragionevole collegamento tra foglio e scrittura.

Risulta assorbito il secondo profilo del medesimo motivo, con il quale la ricorrente assume l’anteriorità della scrittura, in quanto prodotta in un giudizio incardinato prima della dichiarazione di fallimento.

Analogamente sono assorbiti gli altri motivi: il secondo, riguardante l’estratto notarile dell'”inventario cedenti”, che avrebbe data anteriore al fallimento; il terzo e quarto, riguardanti la prova dei singoli rapporti di cessione.

In relazione al motivo accolto nei termini sopra indicati, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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