Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24702 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 14/09/2021), n.24702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14158-2020 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE FORGIONE;

– ricorrente –

contro

TUTOLO STAMPI SRL IN c.p., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1119/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 1119/2020, depositata il 13.2.2020, con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 9/2019 con cui il Tribunale di Cassino ha dichiarato il suo fallimento;

– che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo sub A) è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. Fall. e vizio di motivazione con riferimento all’omessa rilevazione della carenza di legittimazione attiva della società Tutolo Stampi s.r.l.;

– che, in particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sussistente il credito vantato dalla Tutolo Stampi s.r.l. nei suoi confronti, e, ciò, nonostante le contestazioni svolte nel procedimento di cognizione ordinaria (accertamento negativo del credito) instaurato presso il Tribunale di Cassino;

2. che il motivo è infondato;

che, in proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente – come avvenuto nel caso di specie – un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del 22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018).

– che, dunque, il richiamo dell’art. 6 L. Fall. al “creditore”, senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore fallendo che sia oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare, né rileva l’effettiva esistena dello stesso credito, il cui accertamento, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando di essere creditore, ha l’onere di partecipare per divenire creditore concorrente;

3. che con il primo motivo sub. B) è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che il giudice d’appello non avrebbe applicato il principio secondo cui grava sul creditore che propone istanza di fallimento l’onere della prova dello stato di insolvenza, facendo ricadere sulla società dichiarata fallita la ritenuta incertezza del quadro probatorio, e disattendendo le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alle carenze probatorie del credito vantato dalla Tutolo Stampi s.r.l.;

che, in particolare, nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi alla documentazione prodotta dal creditore istante, non potendo le fatture commerciali da quest’ultima emesse, così come il brogliaccio movimenti, costituire, in presenza di specifica contestazione, elementi idonei a comprovare il credito;

4. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, insufficiente motivazione per mancata ed erronea valutazione delle prove, omesso esame circa un punto decisivo della controversia;

che, in particolare, il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che il credito vantato dalla società istante è in realtà sub judice, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo del credito;

5. che questi ultimi motivi, da esaminarsi unitariamente avendo ad oggetto questioni intimamente connesse, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza;

che, in particolare, il giudice di merito, con un percorso logico-argomentativo privo di vizi logici, ha delibato l’esistenza di un credito della Tutolo Stampi s.r.l. nei confronti della società poi fallita sul rilievo, che come ammesso dalla odierna ricorrente a pagg. 12 e 13 del reclamo innanzi al giudice d’appello (passaggio riportato dalla sentenza impugnata), dal proprio bilancio al 31.12.2015 risultava un credito di Tutolo Stampi di Euro 642.000,00;

che emerge, altresì, dalla coerente ricostruzione della sentenza impugnata, come, pur detraendo tre fatture di acquisto per l’ammontare complessivo di Euro 259.600,00, emesse dalla società poi fallita nei confronti della Tutolo Stampi, residuava a favore di quest’ultima comunque un credito di Euro 254.013,86, in relazione al quale la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione aveva sostenuto genericamente (senza alcun riferimento preciso a date, modalità di pagamento etc.) di aver pagato in mezzi finanziari e mediante compensazioni delle rispettive posizioni debitorie e creditorie, senza fornire una prova idonea dell’estinzione del debito;

– che, pertanto, la Corte d’Appello non ha affatto illegittimamente operato un’inversione dell’onere della prova rispetto a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., avendo, in primis, accertato gli elementi costitutivi del diritto di credito vantato dalla Tutolo Stampi (alla luce delle risultanze del bilancio al 31.12.2015 della stessa fallita e delle ammissioni di quest’ultima), e, conseguentemente, accertato l’insussistenza dei fatti modificativi ed estintivi allegati dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– che tale valutazione in fatto svolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, ovvero in presenza di una motivazione che si traduce in vizio costituzionalmente rilevante, per essere omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili;

– che, nel caso di specie, la società ricorrente, senza censurare specificamente la ratio decidendi con cui la Corte d’Appello ha accertato la sussistenza del credito della Tutolo Stampi s.r.l. (nei termini sopra illustrati), si è limitata ad eccepire genericamente ed apoditticamente l’insufficienza della motivazione per mancata ed erronea valutazione delle prove complessivamente acquisite e l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, finendo per svolgere nella sostanza, delle mere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello;

-che, infine, la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. è manifestamente infondata, atteso che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per un’asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019);

6. che non si liquidano le spese di lite, non avendo la procedura intimata svolto difese; sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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