Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24702 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24702 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 30414-2007 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante

pro tejmptore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
2013
2543

LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta procura speciale
notarile in atti;
– ricorrente contro

MARCUCCITTI

DEL

ROSARIO

GUIDO,

elettivamente

Data pubblicazione: 04/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 711/2007 della CORTE D’APPELLO

990/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 04/07/2007 R.G.N.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 31/5 — 4/4/07 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto
l’impugnazione proposta da Marcuccitti Del Rosario Guido avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Chieti e, per l’effetto, ha condannato l’inali a

maturati dalla revoca della prestazione.
Ha spiegato la Corte che la nuova percentuale del 29% della rendita, indicata dal
consulente d’ufficio all’esito della valutazione delle tre malattie dell’ipoacusia,
dell’angioneurosi e della silicosi, non poteva ritenersi corretta in quanto in sede di
revisione della rendita unificata questa non poteva, comunque, essere inferiore a
quella già costituita da oltre un quindicennio in omaggio al cosiddetto limite
esterno fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 318 del 1989, tanto
più che l’ipotizzato miglioramento della silicosi si poneva in contrasto coi principi
enunciati in materia dalla letteratura scientifica, senza contare che la nuova
percentuale era anche inferiore a quella complessiva delle altre due malattie
consolidate nei postumi.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inail che affida l’impugnazione
a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso Marcuccitti Del Rosario Guido.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo l’Inail denunzia la violazione degli artt. 80, 137 e 146 (così
come sostituito dall’art. 5 della legge 27 dicembre 1975) del d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124, sostenendo che l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, per la
quale la silicosi non sarebbe mai suscettibile di miglioramento, si pone in palese
contrasto con la summenzionata norma di cui al primo comma dell’art. 146 del
citato testo unico n. 1124 del 1965 che prevede, invece, la revisione della rendita
per miglioramento della silicosi ed anche l’ipotesi della sua soppressione nel caso
di recupero dell’attitudine lavorativa nei limiti del minimo indennizzabile. Ljstituto

ripristinargli la rendita unificata nella misura del 63% e a corrispondergli i ratei

ricorrente si duole, inoltre, dell’erroneità di quanto affermato dai giudici d’appello
circa la intangibilità della rendita per effetto del consolidamento dei postumi delle
altre malattie professionali che avevano dato luogo alla costituzione della rendita
unica. Precisa a tal riguardo la difesa delllstituto ricorrente che nella fattispecie la

1975 venne riconosciuta quella per angioneurosi e nel 1980 quella per ipoacusia,
con unificazione delle stesse nel 1986, vale a dire prima del decorso del termine di
quindici anni dalla costituzione delle ultime due rendite, per cui all’atto della
predetta unificazione non era possibile ritenere che i postumi delle ultime due
malattie professionali si fossero consolidati, non essendo ancora decorso il
predetto termine. Ne conseguiva, altresì, che solo dalla data di costituzione della
rendita unica iniziava a decorrere un nuovo termine per la revisione e, in ogni
caso, il limite esterno di cui alla sentenza n. 317 del 1989 della Corte
Costituzionale incideva esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, ma
non impediva di rilevare le variazioni dello stato di salute del lavoratore. Infine,
anche a voler accedere alla tesi della Corte d’appello secondo la quale la silicosi
non era suscettibile di miglioramento, restava il fatto che, sommando la relativa
percentuale del 37% a quella delle altre due malattie professionali,
complessivamente valutate nella misura del 22%, si perveniva ad una percentuale
di inabilità del 59% che era inferiore a quella del 63% riconosciuta dai giudici di
secondo grado.
2. Col secondo motivo, formulato per insufficienza e contraddittorietà della
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, l’istituto ricorrente
censura l’impugnata sentenza nella parte in cui si afferma che il miglioramento cui
si riferisce l’art. 146 del d.p.r. 30/6/1965 n. 1124 riguarderebbe solo le malattie
cardiache e polmonari connesse alla tubercolosi e che quanto accertato dal
consulente d’ufficio sul miglioramento della silicosi sarebbe contrario ai principi
della letteratura scientifica in materia, mentre la Corte di merito avrebbe dovuto

2

frI)

prima rendita per la silicosi nella misura del 37% fu costituita nel 1969, mentre nel

chiarire se la valutazione peritale era sbagliata per difetto o se rispecchiava,
invece, le reali condizioni dell’assicurato.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione dell’art. 55 della legge n. 88 del 1989, il
ricorrente sostiene che se la percentuale di inabilità accertata dal consulente

tale minore percentuale invalidante non era dipesa da un miglioramento della
predetta malattia professionale ne discendeva che i medesimi avrebbero dovuto
qualificare la fattispecie in esame come ipotesi di rettifica di errore e consentire
l’applicazione della relativa normativa.
Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
Invero, ha ragione l’Inail a sostenere l’erroneità dell’affermazione della Corte
d’appello secondo la quale la silicosi non è mai suscettibile di miglioramento.
Infatti, l’art. 146, primo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965, come sostituito dall’art.
5 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, prevede espressamente la revisione della
rendita per miglioramento della silicosi, e pertanto l’affermazione del ricorrente che
la silicosi può solo peggiorare rimane assiomatica, priva di qualsiasi riscontro
normativo.
Inoltre, è anche certo che nel 1986, quando fu disposta l’unificazione della rendita, 1,
non erano ancora decorsi quindici anni dalla costituzione delle ultime due rendite \
per angioneurosi (1975) e per ipoacusia (1980) affinchè i postumi di tali malattie
di origine professionale potessero ritenersi consolidati per il decorso del termine di
revisione di cui all’art. 137 dl t.u. n. 1124/1965 e, a maggior ragione, non potevano
ancora esserlo alla data di proposizione del ricorso di primo grado del 24/10/2000,
essendo il termine iniziale rappresentato da quello dell’unificazione.
Infatti, con sentenza n. 6403 del 25/3/2005 le Sezioni unite di questa Corte hanno
statuito che “in tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è
consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante
complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello

d’ufficio per la silicosi era pari all’i 1% e se i giudici d’appello avevano ritenuto che

provocato dall’infortunio i cui postumi sono consolidati, purchè la rendita
complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I
medesimi principi vanno applicati anche nell’ipotesi di revisione di rendita unica (v.
Corte costituzionale n. 318 del 1989), essendo anche in tal caso consentito il

riduzione dell’attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia
inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre
l’intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo
(cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo
risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla
data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo
termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura
della rendita da erogare.”
Infine, l’Inail ha anche ragione a dolersi del fatto che sommando il valore delle
percentuali ridotte delle due malattie diverse dalla silicosi (29%) a quello di
quest’ultima, seppur considerata nella misura originaria del 37% antecedente a
quella accertata per effetto del miglioramento, non si perviene, comunque, al
risultato del 63% riconosciuto dalla Corte di merito.
Data la natura dirimente del primo motivo, resta assorbita la disamina degli altri
due motivi.
Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rigetto dell’originaria domanda, non rendendosi necessari, ai sensi
dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ulteriori accertamenti di fatto.
Nulla va disposto in ordine alle spese dell’intero procedimento a norma dell’art.
152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge
n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 24/10/2000.
P.Q.M.

4

riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per
le spese dell’intero procedimento.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2013

Il Consigliere estensore

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