Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24701 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.19/10/2017), n. 24701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22400/2011 proposto da:
Intesa SanPaolo S.p.a., incorporante il Sanpaolo IMI s.p.a., a sua
volta incorporante il Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avvocato De
Lorenzi Maurizio, rappresentata e difesa dall’avvocato Valente
Silvio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca Popolare Pugliese S.p.a., Credito Emiliano S.p.a., Curatela del
Fallimento D.L.A., Curatela del Fallimento Deal (OMISSIS)
S.r.l., Italfondiario S.p.a., Mps Gestione Crediti Banca S.p.a.,
Unicredit Banca di Roma S.p.a., Unicredit S.p.a.;
– intimati –
nonchè
Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratore della SPV IEFFE
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Bressanone n. 3, presso lo
studio dell’avvocato Casotti Cantatore Maria Luisa, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
San Sebastianello n. 6, presso lo studio dell’avvocato Cappiello
Raffaele, rappresentata e difesa dagli avvocati Dell’Anna Misurale
Giuseppe, Dell’Anna Raffaele, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
Unicredit S.p.a., (società incorporante Capitalia S.p.a.), nella
qualità di incorporante della UniCredit Banca di Roma s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio
dell’avvocato Ludini Elio, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fallimento di (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore del
fallimento Dott. L.C.L., elettivamente domiciliato in
Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato
Lazzaretti Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Caprioli
Lucio, giusta procura in calce ai controricorsi ai ricorsi
incidentali;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
contro
D.L.A., nella qualità di titolare dell’omonima impresa,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11,
presso lo studio dell’avvocato Lazzaretti Andrea, rappresentato e
difeso dagli avvocati Caprioli Lucio, Fasano Massimo, giusta procura
in calce ai controricorsi ai ricorsi incidentali;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
contro
Intesa SanPaolo S.p.a, Credito Emiliano S.p.a., Mps Gestione Crediti
Banca S.p.a.;
– intimati-
avverso la sentenza n. 616/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Salvato Luigi che chiede che la Corte, riuniti
i ricorsi, li dichiari inammissibili.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1990, la Curatela del Fallimento di D.L.A. e del Fallimento Deal (OMISSIS) convennero in giudizio diversi istituti bancari, per chiedere di revocare l’atto, stipulato il 19 ottobre 1988 e integrato il 31 ottobre 1988, di cessione in loro favore di un credito per indennizzo assicurativo, in relazione alle conseguenze dannose di un incendio che aveva distrutto l’opificio industriale adibito a calzaturificio di proprietà di D.L.A. e i beni ivi contenuti della (OMISSIS).
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 12 ottobre 2010, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda della Curatela, ha dichiarato inefficaci gli atti di cessione sopraindicati.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale, la Intesa SanPaolo e, in via incidentale, la Banca Popolare Pugliese, l’Unicredit e l’Italfondiario; il Fallimento (OMISSIS) e D.L.A. hanno resistito con autonomi controricorsi; non hanno svolto attività difensiva la MPS Gestione Crediti Banca, il Credito Emiliano e il San Paolo Banco di Napoli; Intesa SanPaolo, Italfondiario, il Fallimento (OMISSIS) e D.L.A. hanno presentato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il PG ha presentato la seguente requisitoria scritta:
D.L.A. non è stato parte del giudizio e, quindi, sono inammissibili i controricorsi da esso proposti.
La circostanza, dedotta dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., che sarebbe stato omologato il concordato fallimentare di D.L., è irrilevante. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’omologazione del concordato fallimentare produce infatti l’improponibilità o l’improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi della L.Fall., artt. 64 e 67, a condizione che il presupposto dell’impedimento all’esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell’interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l’intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l’art. 372 c.p.c., come accaduto invece nella specie (Cass. n. 5369 del 2001; n. 2459 del 1995).
Intesa SanPaolo s.p.a. è stata già parte nel giudizio di appello e, quindi, non appare agevole comprendere l’eccezione formulata dal Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. al punto 2 del controricorso, che non appare meritevole di accoglimento.
I ricorsi principali ed incidentali possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono tutti un unico motivo, denunciando vizio di motivazione e svolgendo censure sostanzialmente coincidenti.
In sintesi, la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali propongono tutti un unico motivo, con il quale denunciano vizio di motivazione, censurando la sentenza nella parte i cui ha ritenuto dimostrata la scientia decoctionis.
Nella specie non vengono in questione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla modalità della prova della conoscenza dell’insolvenza, che costituiscono ius receptum e non richiedono di essere ricordati, essendo sufficiente osservare che sono stati sinteticamente, ma correttamente richiamati dalla sentenza impugnata (v. pag. 14-16).
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo qui applicabile ratione temporis) si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate. Siffatto vizio non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè se così fosse il motivo si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, al quale neppure può imputarsi d’avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi. In definitiva, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste soltanto qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o a incongruenze così gravi da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 803 del 2016; n. 13485 e n. 91 del 2014).
Nella specie, non si rinvengono lacune e/o incoerenze ed incongruenze logiche nel percorso argomentativo svolto dal giudice del merito, il quale ha anzitutto correttamente premesso che la qualità di ‘banchierè non è di per sè determinante al fine della prova della conoscenza dell’insolvenza, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza.
La Corte d’appello ha, quindi, valorizzato una serie di convergenti elementi (l’esaurimento da parte dei falliti delle linee di credito; lo stallo produttivo conseguente all’incendio ed alla distruzione del magazzino; il peso rilevantissimo degli oneri finanziari; i dati di bilancio, quali rilevati dal c.t.u.), che ha correttamente considerato prima atomisticamente, poi attraverso una valutazione di sintesi, per desumerne la prova della conoscenza dell’insolvenza.
Le censure svolte dai ricorrenti lamentano che la sentenza non avrebbe “speso una sola parola sulle risultanze di bilancio” (in particolare, pag. 14 del ricorso Intesa, fatto sostanzialmente proprio dalla Banca Popolare Pugliese, pag. 11 del ricorso di quest’ultima; ma analogamente anche gli altri ricorsi incidentali), ma non considerano il rinvio operato alla c. t. u. Soprattutto, i ricorrenti neanche indicano gli elementi del documento contabile, non valutati o valutati male, che avrebbero invece logicamente imposto una difforme conclusione (per tali rilievi appare incongruente la censura di Italfondiario svolta a pag. 12).
I ricorrenti riconoscono, inoltre, la conoscenza dell’avvenuto esaurimento delle linee di credito (in particolare, Intesa, pag. 17) e solo assertivamente contestano la possibilità di inferire logicamente da tale dato la conoscenza dell’insolvenza, ovvero prospettano una lettura alternativa di tale elemento, senza evidenziare le ragioni di incongruità logica (in particolare, il ricorso di Unicredit, pag. 11).
In definitiva, tutti i ricorsi integrano un caso paradigmatico del non raro tentativo di ottenere, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, un riesame delle risultanze processuali. Essi non evidenziano infatti circostanze in grado di dimostrare l’incompletezza, e/o l’incoerenza ed incongruità logica della motivazione, che appare immune da tali vizi, ma offrono, in realtà, un’alternativa lettura delle risultanze processuali, chiedendo inammissibilmente un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Collegio condivide integralmente la suddetta requisitoria. I ricorsi sono quindi inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra i ricorrenti e il Fallimento (OMISSIS); sono irripetibili nei confronti di D.L.A., i cui controricorsi sono inammissibili.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili; condanna i ricorrenti, in solido, alle spese in favore del Fallimento (OMISSIS), liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge; dichiara irripetibili le spese nel rapporto con D.L.A..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017