Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24701 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28072/17 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato a Roma, Via Val d’Ossola

n. 100, (c/o avv. Mario Pettorino), difeso dall’avvocato Stefano

Pettorino, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato a Lacco Ameno, via Caccaviello n. 16,

presso l’avvocato Francesco Cellammare che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

Net Set s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 952/17 del Tribunale di Benevento 18 maggio

2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I fatti di causa di seguito esposti sono stati desunti da questa Corte dall’esame del ricorso, del controricorso e della sentenza impugnata. Infatti, per quanto si dirà, il ricorso non riferisce in modo analitico e circostanziato tutto l’iter della vicenda processuale oggetto del presente giudizio.

2. Il Comune di Ischia, sul presupposto che I.M. avesse omesso il versamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’importo di circa 19.000 Euro, emise due ingiunzioni fiscali e, sulla base di queste, il 9.2.2010 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, nella forma dell’espropriazione presso terzi.

A tal fine l’amministrazione comunale pignorò i crediti vantati da I.M. nei confronti della società Net Set s.r.l., che del primo era debitrice in virtù di un contratto di locazione.

I.M. propose congiuntamente opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, assumendo che la notifica delle ingiunzioni fiscali era nulla; che il pignoramento del credito non era stato preceduto dalla notifica del precetto; che per il recupero del credito in esame non era consentito all’amministrazione comunale ricorrere alla procedura di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 5; che l’amministrazione comunale era decaduta dal diritto di esigere il proprio credito, e che comunque quest’ultimo era prescritto.

3. Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza 14 ottobre 2010, all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, ordinò la sospensione dell’esecuzione.

2. Avverso tale ordinanza il Comune di Ischia propose reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Benevento in composizione collegiale.

Questo, con provvedimento del 10 febbraio 2011, accolse il reclamo e revocò l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione.

3. All’esito della fase di merito dell’opposizione esecutiva proposta dal debitore, il Tribunale di Benevento con sentenza 11 gennaio 2012 n. 67 rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 10 novembre 2017 n. 4916 rigettò il gravame proposto da I.M..

4. Nelle more di quel giudizio di appello, il Comune di Ischia riassunse, con ricorso depositato nell’ottobre del 2012, il processo esecutivo. Il Giudice dell’esecuzione fissò per la prosecuzione del processo l’udienza del 6 dicembre 2012.

Il ricorrente deduce di essere comparso in quell’udienza e di avere e

depositato “note verbali”; il Comune controricorrente deduce, invece, che nella suddetta udienza, decorsa un’ora dalla chiamata della causa, il debitore esecutato non comparve ed il giudice dell’esecuzione riservò di provvedere sull’istanza di assegnazione; quindi, con ordinanza 15 gennaio 2013, assegnò all’amministrazione creditrice la somma di Euro 19.765,20.

5. Avverso tale ordinanza di assegnazione I.M. propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

A fondamento dell’opposizione dedusse che:

-) il processo esecutivo si era estinto, poichè era stato riassunto oltre il termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c., che l’odierno ricorrente fa decorrere dalla pronuncia dell’ordinanza collegiale con la quale era stato accolto il reclamo del Comune di Ischia avverso l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo, pronunciata all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione;

-) in ogni caso, il processo esecutivo non poteva essere riassunto, perchè era ancora pendente la fase di merito dell’opposizione;

-) l’ordinanza di assegnazione era stata pronunciata da un Tribunale incompetente, in quanto doveva essere pronunciata dal Tribunale di Benevento in composizione collegiale, “in ragione dell’effetto devolutivo” prodotto dal suo reclamo avverso l’ordinanza cautelare di sospensione del processo esecutivo.

6. Con sentenza 18 maggio 2017 n. 952 il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione.

Il Tribunale ritenne che tutti i vizi dedotti dall’opponente non riguardavano l’ordinanza di assegnazione, ma la ritualità della procedura esecutiva, e dovevano perciò essere dedotti al più tardi nella prima udienza successiva alla riassunzione, svoltasi, come già detto, il 6 dicembre 2012.

7. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da I.M. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Il Comune di Ischia ha resistito con controricorso.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 18 maggio 2020, è stata rinviata all’adunanza camerale del 13 luglio 2020 per effetto del differimento delle attività processuali disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e quello di nullità processuale, ai sensi rispettivamente degli artt. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo contiene varie censure così riassumibili:

-) la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento era viziata perchè il giudice aveva omesso di rilevare, ex officio, la “nullità assoluta ed insanabile” dell’ordinanza di assegnazione;

-) tale nullità derivava dalla circostanza che l’esecuzione era iniziata e proseguita in assenza di un valido titolo esecutivo;

-) l’ingiunzione fiscale sulla base della quale il Comune di Ischia aveva avviato la procedura esecutiva non costituiva, infatti, un valido titolo esecutivo, a causa della sopravvenuta abrogazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 5 e cioè della norma che consentiva all’amministrazione di agire in executivis sulla base dell’ingiunzione fiscale.

1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè solleva questioni nuove.

Infatti nessuna delle censure contenute nel primo motivo di ricorso risulta proposta con l’atto di opposizione agli atti esecutivi introduttivo del presente giudizio.

Come già detto, con quell’atto (del 4.2.2013) I.M. sollevò tre questioni: l’estinzione del processo, l’inammissibilità della riassunzione del giudizio sospeso, e l’incompetenza del giudice che aveva pronunciato l’ordinanza di assegnazione.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè sulla possibilità per il Comune di Ischia di ricorrere all’ingiunzione fiscale, nel caso di specie, si è formato il giudicato.

Nelle more del presente giudizio, infatti, come dedotto dall’amministrazione controricorrente e come risulta dagli atti depositati dallo stesso ricorrente, è passata in giudicato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha rigettato la prima opposizione proposta da I.M., fondata sull’assunto della irritualità del ricorso all’ingiunzione fiscale da parte del Comune di Ischia (sentenza del Tribunale di Benevento 11 gennaio 2012 n. 67).

2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 38 e 669 terdecies c.p.c.. Deduce che il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’ordinanza di assegnazione, in quanto pronunciata da un giudice incompetente.

Secondo la tesi prospettata dal ricorrente, tale ordinanza avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, essendo stato quest’ultimo a disporre la revoca dell’ordinanza sospensiva del processo esecutivo.

2.1. Il motivo, come meglio si dirà più oltre, è temerario, prima che infondato.

Il ricorrente invoca infatti una regola di competenza totalmente sconosciuta al codice, mai affermata dalla giurisprudenza, destituita di qualsiasi fondamento.

L’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate è atto del giudice dell’esecuzione, ed il giudice che dirige l’esecuzione è sempre il Tribunale in composizione monocratica.

La circostanza che il Collegio possa essere investito in via incidentale dal reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non riverbera alcun riflesso sulle competenze di quest’ultimo.

3. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2013, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2017.

Ad esso pertanto è applicabile l’art. 96 c.p.c., comma 3, nel testo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Questa Corte ritiene che il ricorrente nel caso di specie abbia effettivamente agito, quanto meno, con colpa grave.

Agire con mala fede o colpa grave vuol dire infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’ammissibilità e della fondatezza della propria posizione;

Nel caso di specie, per quanto detto, il ricorrente:

-) ha proposto un ricorso per cassazione formulando censure nuove;

-) ha riproposto censure che, oltre che nuove, investivano questioni coperte dal giudicato;

-) ha sostenuto tesi giuridiche tanto fantasiose quanto azzardate (“competente a pronunciare l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato è il tribunale in composizione collegiale”).

Tutte e tre le ragioni di inammissibilità appena elencate sono evidenti; derivano da principi giuridici pacifici; non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.

Deve quindi concludersi che delle due l’una: o il ricorrente (e per lui il suo difensore, del cui operato ovviamente il cliente deve rispondere nei confronti della controparte, ex art. 2049 c.c.) ignorava le suddette norme, ed allora ha agito con colpa grave, trattandosi di ignoranza inescusabile; oppure le conosceva, ed allora ha agito addirittura con mala fede, proponendo una impugnazione che ben sapeva essere destinata ad una pronuncia di inammissibilità.

Il ricorrente ha dunque tenuto un contegno processuale connotato quanto meno da colpa grave, e va di conseguenza condannato d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 2.300 attuali, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna I.M. alla rifusione in favore del Comune di Ischia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna I.M. al pagamento in favore del Comune di Ischia dell’ulteriore importo di Euro 2.300 ex art. 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi come in motivazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di I.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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