Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24700 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26939/17 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato a Strangoli (KR) Via di

Santa Croce n. 6, presso l’avvocato Eugenia Perri, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

nonchè

Agenzia delle Entrate – Riscossione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 171/17 del Giudice di pace di Cirò 28 aprile

2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 C.O. propose opposizione alla cartella esattoriale emessa dalla società Equitalia Sud s.p.a. (che in seguito sarà estinta ope legis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con trasferimento delle relative funzioni alla Agenzia delle Entrate – Riscossione), ed avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazioni del C.d.S..

A fondamento dell’opposizione dedusse di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, e che comunque il relativo credito era prescritto.

2. Con sentenza 28 aprile 2017 n. 171 il giudice di pace di Cirò rigettò l’opposizione (alla luce dell’intero contenuto della decisione, deve ritenersi un mero lapsus calami l’affermazione ivi contenuta, secondo cui “non può che riconoscersi la fondatezza della domanda”, di cui a p. 5, terz’ultimo capoverso, della sentenza impugnata), affermando che la Prefettura di Avellino, ente impositore, aveva “con adeguata documentazione” dimostrato l’avvenuta notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni.

3. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da C.O. con ricorso fondato su un unico motivo.

Nessuna delle parti intimate si è difesa.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 10 marzo 2020, è stata rinviata all’adunanza camerale del 13 luglio 2020 per effetto del differimento delle attività processuali disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2934 c.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28.

Sostiene che nel corso del giudizio sarebbe “emerso con chiarezza” che il verbale di contestazione dell’infrazione gli era stato notificato il 5 giugno 2001, e quindi dieci anni prima della “proposizione del giudizio di opposizione”, con la conseguenza che il credito erariale si sarebbe dovuto dichiarare prescritto.

2. Il ricorso è inammissibile.

La cartella oggetto di contestazione, infatti, si sarebbe dovuta impugnare con l’appello (a motivi limitati), e non col ricorso per cassazione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato a tal riguardo che le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, “l’appello a motivi limitati, previsto dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (…).

Tale conclusione (…) si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo c.p.c., là dove nel comma 1, prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Poichè la sentenza equitativa del giudice di pace non è nè una sentenza pronunciata in grado di appello, nè una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), (…) essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dell’art. 339 c.p.c., comma 3 (…)” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 13019 del 04/06/2007, Rv. 597292 – 01).

Nel caso di specie, la cartella oggetto del contendere venne emessa per il recupero di una somma di Euro 359,02, con la conseguenza che la sentenza oggetto del presente ricorso, essendo stata pronunciata necessariamente secondo equità, andava impugnata con l’appello a motivi limitati.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.O. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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