Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24700 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19205/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G.P., A.E., IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE DI

D.P.G.P. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO VINCENZI giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 172/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia Romagna del 27/10/2014, depositata il

26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Immobiliare Orsa Maggiore di D.P.G.P. & C. sas (già Immobiliare Orsa Maggiore di A.E. & C. sas), nonchè di A.E. e D.P.G.P. (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 172/20/2015, depositata in data 26/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IRAP ed IVA dovute dalla società, a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, in relazione all’anno d’imposta 2004 e per IRPEF, dovuta dai soci, stante l’accertato maggior reddito da partecipazione, in esito al rinvenimento di documentazione extracontabile della società ed all’esame dei movimenti sui conti bancari della stessa e dei soci – e stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che i soci avevano sufficientemente provato che le rilevate movimentazioni bancarie sui conti degli stessi, attribuite dall’Ufficio “automaticamente ed acriticamente” alla società, “non si riferivano all’attività sociale”, ma all’attività personale svolta dai due soci, marito e moglie (psicologa, l’una, consulente aziendale, l’altro).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 1.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 6595/2013) ha chiarito che, “in tema di accertamento IVA, relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti) tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci”. In generale, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale (Cass. 20668/2014: Cass. 26829/2014).

Al fine di vincere la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la prova contraria a carico del contribuente può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, “da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fitti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”, Cass. 18081/2010; Cass. 25502/2011; Cass. 2781/2015; Cass. 16697/2016).

Ora, nella specie, la C.T.R. si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, che era stata fornita “sufficiente” giustificazione, da parte dei due soci, titolari dei conti correnti personali, dei movimenti bancari e della non riferibilità delle somme movimentate alla società. La C.T.R. ha proceduto dunque ad una valutazione sommaria e cumulativa, del tutto inidonea a far ritenere superata la prova presuntiva, offerta, sulla base di elementi indiziari (involgenti anche le movimentazioni riscontrate sul conto corrente intestato alla società), dall’Amministrazione finanziaria.

La sentenza impugnata none quindi conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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