Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017), n. 2470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1831/13 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Associazione Circolo 5 Quilles Schiavon Club;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1030/39/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, depositata il 18
novembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10
gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica, il collegio autorizza la motivazione semplificata.
2. Con l’impugnata sentenza n. 1030/39/10 depositata il 18 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, riuniti i separati appelli proposti da Associazione Circolo 5 Quilles Schiavon Club, in riforma delle decisioni n. 169/08/07 n. 170/08/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, accoglieva sia il ricorso promosso avverso l’avviso di accertamento con il quale sul presupposto della natura commerciale dell’attività di bar esercitata dalla contribuente veniva recuperato a tassazione un maggior reddito e sia il ricorso promosso avverso l’atto di contestazione di sanzioni per aver omesso la dichiarazione anno 2004.
3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimata contribuente non presentava difese.
4. Il ricorso è stato però tardivamente proposto atteso che – come veduto – l’impugnata sentenza è stata depositata il 18 novembre 2010 laddove il procedimento notificatorio è iniziato soltanto il 3 gennaio 2013. E cioè ben oltre il termine lungo annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis.
5. In assenza di avversarie difese, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017