Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1831/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Associazione Circolo 5 Quilles Schiavon Club;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1030/39/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, depositata il 18

novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica, il collegio autorizza la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 1030/39/10 depositata il 18 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, riuniti i separati appelli proposti da Associazione Circolo 5 Quilles Schiavon Club, in riforma delle decisioni n. 169/08/07 n. 170/08/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, accoglieva sia il ricorso promosso avverso l’avviso di accertamento con il quale sul presupposto della natura commerciale dell’attività di bar esercitata dalla contribuente veniva recuperato a tassazione un maggior reddito e sia il ricorso promosso avverso l’atto di contestazione di sanzioni per aver omesso la dichiarazione anno 2004.

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimata contribuente non presentava difese.

4. Il ricorso è stato però tardivamente proposto atteso che – come veduto – l’impugnata sentenza è stata depositata il 18 novembre 2010 laddove il procedimento notificatorio è iniziato soltanto il 3 gennaio 2013. E cioè ben oltre il termine lungo annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis.

5. In assenza di avversarie difese, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA