Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11681/2013 proposto da:

B.G.; C.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza di Pietra, 26, presso lo studio dell’avvocato Buldo

Elisabetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Del Monte

Gianfranco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona curatore I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 334/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 23.1.06 il Tribunale di Vallo della Lucania accolse l’azione revocatoria proposta dal fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. nei confronti di C.A. e B.G. e dichiarò l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare del 14.12.86 stipulato tra la suddetta società e i ricorrenti, condannando quest’ultimi al rilascio del bene in favore della curatela fallimentare.

C. e B. proposero appello avverso tale sentenza, lamentando che il giudice avesse ritenuto la sproporzione tra il prezzo d’acquisto e il valore dell’immobile, senza peraltro tener conto della prova fornita dagli acquirenti dell’ignoranza dello stato d’insolvenza della società venditrice.

Non si costituì il fallimento.

Con sentenza del 19.1.2012, la Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione, argomentando che: non era stato dimostrato che gli appellanti avessero versato un prezzo superiore a quello convenuto in contratto, poichè l’assegno circolare prodotto era stato emesso a favore di terzo soggetto, rilevando altresì che tale difesa era stata sviluppata solo in grado d’appello unitamente alla produzione dei titoli; non era stato dimostrato che l’immobile fosse stato venduto allo stato grezzo; gli acquirenti non avevano vinto la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, avendo solo allegato la propria residenza in località lontana da quella in cui operava il venditore, senza dimostrare di aver acquisito, prima della compravendita, informazioni ed elementi indicativi della condizione di normale esercizio da parte della società venditrice.

C.A. e B.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituita la Curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in ordine alla scientia decoctionis.

Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di vari elementi indiziari acquisiti in ordine alla mancata conoscenza dello stato d’insolvenza, incorrendo anche in vizio motivazionale, non considerando: la natura dell’immobile, da destinare ad abitazione di vacanza; i rapporti intrattenuti con la società venditrice, limitati solo alla compravendita in questione; la notevole distanza tra il luogo di residenza degli acquirenti e la località in cui operava la società venditrice, poi fallita.

Inoltre, i ricorrenti invocano anche altra sentenza della stessa Corte d’appello di Salerno, in ordine ad asserita analoga vendita immobiliare, decisa con sentenza di rigetto della domanda della medesima curatela fallimentare.

Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto conto di una serie di circostanze indiziarie della inscientia decoctionis, ma si tratta di circostanze nuove, non valorizzate con i motivi di appello (la sentenza impugnata non ne dà atto, nè i ricorrenti riferiscono di averle poste a base del gravame). L’unico elemento indiziario indicato con l’appello è la distanza tra il luogo di residenza degli acquirenti e il luogo in cui operava la società venditrice, ma tale elemento è stato valutato dalla Corte territoriale e ritenuto insufficiente, mentre in sede di legittimità non è consentita una diversa rivalutazione dell’attitudine inferenziale degli indizi, riservata al giudice di merito.

Il motivo è diretto, inoltre, al riesame dell’interpretazione dei fatti effettuata della Corte d’appello circa il mancato superamento della presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, L. Fall., ex art. 67, comma 1 (nella formulazione vigente all’epoca).

Nulle a statuire sulle spese, data la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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