Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. III, 27/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 27/01/2022), n.2470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8014/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Pilo

Albertelli 1, (fax 0698933754 – tel. 0644233842) presso lo studio

dell’avvocato Camporeale Lucia, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato S.S.;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi Di Riscossione Spa, e Ministero Della Giustizia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2576/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- L’avv. S.S. nell’ottobre del 2010 ha proposto opposizione a 4 cartelle di pagamento, emesse e notificate da Equitalia Sardegna spa, per il recupero di spese processuali e Cassa Ammende a favore della Pubblica amministrazione.

L’opposizione deduceva profili riconducibili sia all’art. 617 sia all’art. 615 c.p.c., ed eccepiva la nullità delle cartelle, vuoi per l’impossibilità di identificare il titolo della pretesa, sia per difetto di titolo esecutivo, inesistente o comunque non notificato; sia ancora per prescrizione dell’asserito credito, anteriore di più di cinque anni rispetto alla notifica delle cartelle.

2.- Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione.

3.- L’Avv. S.S., in proprio, ricorre con cinque motivi.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5.- Le questioni poste con i motivi di ricorso sono state già esaminate e decise da questa Corte sia con sentenze, all’esito di udienza pubblica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 31/01/2019), che con ordinanza, conforme a quelle sentenze, all’esito di Camera di consiglio (Cass. Sez. 6-3 n. 19619/ 2019).

Questo Collegio intende dare continuità a detti orientamenti.

Quanto ai motivi di ricorso.

6.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112,132 e 277 c.p.c..

Il motivo si articola in due censure.

Con la prima il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha deciso sulle sue difese relative alla mancata notifica del titolo giurisdizionale posto a base del ruolo, limitandosi ad affermazioni che non costituiscono concreto esame degli argomenti proposti dal ricorrente, dapprima nell’atto di opposizione, di seguito nelle note autorizzate del 11 aprile 2011, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.

Con una seconda censura lo S. assume che il Tribunale non avrebbe pronunciato “sulla eccezione preliminare delle conclusioni 29/3/16….relativa alla “nullità delle cartelle per nullità assoluta della relata di notifica in testa all’atto””.

La prima censura non riproduce il contenuto degli atti su cui si fonda e ciò né direttamente, né indirettamente, sicché viola l’art. 366, n. 6. Delega, infatti, questa Corte a ricercare negli atti che indica come prodotti l’oggetto della pretesa omessa pronuncia. Si limita, infatti, a riferirsi all’eccezione “relativa all’obbligo di notifica del titolo giurisdizionale posto a fondamento del ruolo”. Peraltro, la censura, se fosse ammissibile, risulterebbe palesemente priva di fondamento in quanto la prospettazione del secondo motivo, in ragione della stessa evocazione della motivazione del Tribunale, la smentisce: il Tribunale invero alle pagine 8 e 9 (che il ricorrente riproduce nell’illustrazione del secondo motivo) affronta la questione della omessa notificazione del titolo esecutivo, e la risolve ritenendo che l’unico titolo da notificare è il ruolo, e non quello giurisdizionale. E dunque non v’e’ omessa pronuncia su domande o eccezioni di parte.

La seconda censura, nel lamentare un’omessa pronuncia su una questione che si dice posta nelle conclusioni all’udienza del 29 marzo 2016, non precisa se tale questione rappresentava un motivo di opposizione ed anzi, nell’esposizione del fatto, non si è fatto riferimento alla deduzione della nullità delle notifiche: peraltro, il verbale non risulta indicato come prodotto e nemmeno si dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011), onde la censura viola l’art. 366 c.p.c., n. 6. Comunque, se anche quella conclusione fosse stata (ma le conclusioni indicate dalla sentenza non la comprendono) presa, avrebbe integrato una inammissibile innovazione della domanda di opposizione.

Entrambe le censure sono, dunque, inammissibili.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 49 e 63.

Il ricorrente osserva che, in questa procedura di riscossione, il titolo esecutivo è costituito dalla pronuncia giurisdizionale che condanna alle spese, al cui recupero, per l’appunto, è rivolta la procedura esattoriale: il ruolo è invece mero atto di riscossione, che presuppone il titolo, costituito dalla sentenza che condanna alle spese e che dunque fonda il credito erariale; né la notifica della cartella può supplire quella del titolo.

Il Tribunale – del quale si riporta la motivazione, come s’e’ detto sopra – non avrebbe tenuto conto di tale circostanza, ed ha erroneamente ritenuto invece che della notifica del titolo giurisdizionale si possa fare a meno.

Il motivo è infondato.

p..- Va ribadito l’orientamento di questa Corte, formatosi, come si è detto prima, su ricorso identico a questo, secondo cui “in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle Ammende, di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227-ter, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all’obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass. 2553/2019, ribadito poi da Cass. 19619/2019. Già in precedenza Cass. 30921/1998).

In sostanza, vanno ribaditi gli argomenti che questa Corte, in caso assolutamente analogo, ha utilizzato a sostegno di quella massima: “Nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26.

Quest’ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).

In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell’esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 479 c.p.c. e dell’atto di precetto di cui all’art. 480 c.p.c. (si tratta di una situazione analoga a quella dell’esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione – in tal caso integrale – del titolo stesso; altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che ne riporta gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell’esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto). Conseguenza e conferma della conformazione e della ratio della descritta disciplina è poi la disposizione di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, in base al quale – nella procedura di riscossione – non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (nel senso appena indicato, cfr., in particolare: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01; nel medesimo senso, so- stanzialmente, cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018, Rv. 647938 – 01).

Ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente e, dall’altra parte (il che è assorbente), che l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (ferma restando la possibilità per l’intimato di contestare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, per qualunque ragione, anche laddove questa sia fondata su provvedimento che si assuma non esistente e/o non efficace prima della sua notificazione, contestazione che costituisce peraltro motivo di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.)” (Cass. 19619/ 2019).

7.- Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., artt. 1365 e 1367 c.c. e artt. 615,610,617 c.p.p..

La tesi del ricorrente è che il Tribunale ha erroneamente ritenuto come letto in udienza il dispositivo, ma senza considerare che il procedimento si era svolto in Camera di consiglio, all’esito della quale non è prevista alcuna lettura del dispositivo: con la conseguenza di ritenere come valida la lettura del dispositivo in udienza, pur ove è impossibile che vi sia stata, senza invece ammettere, come avrebbe dovuto, che “ai fini dell’azione di riscossione, non basta la conoscenza del dispositivo letto in udienza, ma serve la legale conoscenza, attraverso specifica notifica, del testo integrale della pronuncia” (p. 14).

Il Tribunale avrebbe di conseguenza tratto la convinzione che l’estratto di ruolo era basato su un dispositivo validamente pubblicato, ritenendo erroneamente tale quello letto in udienza. Conseguentemente avrebbe frainteso anche il contenuto della querela, non rivolta a contestare che il dispositivo sia stato effettivamente letto in udienza, bensì a denunciare di falsità l’estratto di una pronuncia non pubblicata (p. 14).

Il motivo è inammissibile.

Lo è come motivo afferente all’opposizione agli atti esecutivi, in quanto si risolve in una doglianza rilevante ai fini della contestazione sull’esistenza del titolo esecutivo, che, pertanto, inerendo all’opposizione all’esecuzione, doveva svolgersi con l’appello; se anche così non si ritenesse, rileva il fatto che il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, nella parte in cui contesta la conferenza e la correttezza delle considerazioni svolte dal Tribunale in relazione all’effettivo contenuto della querela, senza tuttavia procedere alla trascrizione per quanto di interesse di tale atto e nemmeno ad una sua indiretta riproduzione, con precisazione della parte corrispondente, onde consentire a questa Corte di avere contezza del suo reale tenore; è vero che viene richiamato l’atto n. 4 del fascicolo di primo grado, che, peraltro, anche se non lo si dice nell’illustrazione, è quello evocato a pag. 3 nell’esposizione del fatto, cioè le conclusioni precisate all’udienza del 3 maggio 2016, ma quanto si argomenta non essere stato considerato dal Tribunale, come contenuto della querela, se si confronta con quanto colà riprodotto, riesce di impossibile raccordo e comunque viene esposto in modo che risulta anche impossibile comprendere i termini della querela stessa. Il motivo è ulteriormente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, per carenza di specificità, là dove omette l’indicazione del “come” e “perché” sarebbero state violate o falsamente applicate – nella lettura della querela – le norme richiamate nella rubrica; lo stesso sarebbe comunque infondato, essendo basato sull’assunto erroneo (cfr. Cass. Pen. 35559/2008) della impossibilità di formare un estratto autentico del dispositivo pronunciato dalla Corte di Cassazione penale (letto in udienza o deliberato in Camera di consiglio) prima che la sentenza sia pubblicata e notificata; disserta di lettura in udienza pubblica, quando il Tribunale non ha affatto alluso ad una simile udienza ma ha alluso al fatto che il dispositivo “sia stato effettivamente letto e riportato dal Presidente della Sezione della Supreme Corte sul ruolo di udienza”.

p..- Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante: il ricorrente ritiene di avere eccepito che l’estratto non ha validità giuridica ” perché costituisce motivazione a posteriori del ruolo e della cartella”.

Il motivo è inammissibile.

Infatti: a) le ragioni poste con la querela di falso, essendo questioni rivolte a contestare l’esistenza di un titolo esecutivo, contestano il diritto di procedere ad esecuzione e dunque costituiscono oggetto di una opposizione alla esecuzione, qui inammissibile, dal momento che il ricorso diretto in Cassazione è ammissibile solo per l’opposizione agli atti esecutivi; b) ad ogni modo una volta chiarito che il titolo esecutivo nella procedura di riscossione è costituito dal ruolo e non va notificato prima della cartella di pagamento, che ne contiene un estratto idoneo ad individuare la pretesa per cui si procede, risulta evidente che tutte le questioni legate alla validità ed efficacia dei provvedimenti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione a ruolo non possono assumere alcun rilievo in relazione alla regolarità degli atti della riscossione (né comunque le ragioni della sussistenza di un siffatto rilievo risultano chiarite nel ricorso, che per tale profilo sconta un evidente difetto di specificità) ma soltanto, al più, in relazione all’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

8.- L’ultimo motivo, il quinto, fa valere violazione dell’art. 91 c.p.c..

Il ricorrente si duole della condanna alle spese per due ragioni: la prima è che, pur essendo due le parti, avrebbe dovuto disporsi liquidazione come se fosse una sola, essendo Agenzia delle Entrate una articolazione del Ministero, che di quella si avvale per recuperare i crediti tributari; inoltre, la stessa Agenzia era stata soccombente sulla questione della giurisdizione e ciò manifesta una soccombenza reciproca di cui non si sarebbe tenuto conto.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo argomento, è evidente che le parti erano due, non rilevando che l’uno sia organo dell’altro nell’apparato amministrativo, bensì rilevando solo che sia parte autonoma rispetto all’altro nel procedimento civile.

Quanto al secondo, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

9.- Il ricorso va dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo le controparti svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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