Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2470 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 22310-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO
VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE giusta mandato speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
IGNAZZI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41,
presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO giusta mandato in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4831/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 27/09/2010,
depositata il 30/09/2010;

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Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la

“Con ricorso al Tribunale di Bari Rosa Ig-nazzi, operaia agricola a tempo determinato,
conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza
dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2000; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari,
che accoglieva la domanda riconoscendo, fra l’altro, il diritto della ricorrente alla
inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della
quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con tre motivi di ricorso;
L’intimata resiste con controricorso;
1. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art 47, comma 3, del d.P.R. n.
639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa Corte di stabilire se
sia applicabile o meno il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola,
nella specie richiesta con istanza proposta entro il 31 marzo 2001 ed azionata in giudizio
con domanda depositata in data 19 gennaio 2005;
2. Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione dell’art.
18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e
53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera
a), del d.lgs. n. 314/97,
2

seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. :

all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione
agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della
legge n. 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale

affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
4. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. expiutimis Cass. sez.
unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo
cui la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di
richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente

invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto

riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente
ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex p/utimis Cass.
n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012, Cass. n.
7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da
tale indirizzo;
6. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla
stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n.
202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il

i

seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto

dalla

precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini
della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale,
da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del

fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto
principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in
legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva”;
7.

La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo

avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del
d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;

Ric. 2011 n. 22310 sez. ML – ud. 21-11-2013
-4-

D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di

Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice
procedura civile e dichiarato manifestamente infondato quanto al
primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo e al terzo.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono

giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola.
La definizione del giudizio anche alla luce dello ius superveniens di cui al
dl. n.98 del del 2011 conv. in L n. 111 del 2011 . giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo della indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 21 novembre 2013

del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata

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