Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Pirenei n. 1, presso l’avv. GENTILE Alfonso, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Picarelli Gennaro, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 79/04/05, depositata il 28 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. Sorrentino Federico, il quale ha concluso

per l’accoglimento del primo motivo di ricorso per manifesta

fondatezza, assorbito il secondo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale e’ stato riconosciuto a S. G., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/1999;

che il contribuente resiste con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

che vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dal controricorrente, in quanto il ricorso, da un lato, e’ stato notificato l’ultimo giorno utile (28 settembre 2006), e, dall’altro, risponde ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.;

che il primo assorbente motivo del ricorso, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 avendo il contribuente aderito, per gli anni in contestazione, alla definizione agevolata ivi prevista, e’ manifestamente fondato: premesso, infatti, che tale questione e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. nn. 25239 del 2007, 17142 del 2008) e la ricorrente ha depositato in questa sede idonea documentazione al riguardo, costituisce principio consolidato quello secondo cui la presentazione della suddetta istanza di definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta cosi’ definite;

il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza del presupposto impositivo, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi);

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la citata giurisprudenza si e’ formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, con cio’ rimanendo assorbito il ricorso incidentale, il cui unico motivo concerne la statuizione di compensazione delle spese da parte del giudice d’appello.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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