Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20564/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 222/2005 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO

(PZ), depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno impugna per cassazione la sentenza con la quale il G.d.P. di Lagonegro, accogliendo l’opposizione proposta da P.G., ha annullato il verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, n. (OMISSIS) elevato nei confronti dell’opponente dalla Polstrada di Potenza.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza 28.1.09 la trattazione è stata rinviata in attesa della decisione delle SS.UU. sulla questione dell’impugnabilità diretta del verbale nel quale si faccia menzione della detrazione dei punti-patente connessa alla violazione, questione poi risolta in senso non specifico dalle sentenze 20544/08 e 22235/09, per cui è stata nuovamente rimessa; ritiene, tuttavia, il Collegio di non dover attendere una nuova decisione al riguardo, in quanto la questione, pur facente parte degli originari motivi d’opposizione, non è stata affatto trattata dal giudice a quo, che ha incentrato l’adottata decisione d’annullamento sulla sola questione dell’indimostrata taratura periodica dello strumento di rilevazione della velocità, omettendo qualsiasi riferimento agli altri motivi, pur indicati nell’esposizione in fatto, neppure per dichiararne un eventualmente ritenuto assorbimento, per il che, in difetto di ricorso incidentale sul punto o, quanto meno, di sua riproposizione, la questione è ormai estranea al thema decidendum.

Ciò posto e venendo al merito, il ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6, e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto che le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità debbano essere sottoposte a taratura periodica.

La censura è manifestamente fondata.

Le argomentazioni sulle quali si basa la sentenza impugnata sono state, infatti, ripetutamente disattese da questa Corte dalla quale si è ritenuto, per citare solo alcune tra le più recenti massimate ed alle cui ampie motivazioni si rinvia, che: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada” (Cass. 24.4.10 n. 9846, 19.11.07 n. 23978); e che: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature” (Cass. 9.1.09 n. 310, 15.12.08 n. 29333).

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e la causa, essendo acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto necessari alla sua definizione, può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, con la reiezione dell’originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna P.G. alle spese d’entrambe le fasi del giudizio che liquida, per quella di merito, in Euro 500,00 per diritti ed onorari, nonchè, per quella di legittimità, in Euro 400,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge per entrambe.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA