Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 247 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. I, 12/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 12/01/2010), n.247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLGIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 490/2009 proposto da:

S.K. (c.f. (OMISSIS)), S.A.

Y., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

54, presso l’avvocato MATTEO GHISALBERTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ARGENTATI Franco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.F., nella qualità di tutore dei minori S.A.

e SA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO 94, presso l’avvocato GIANGRECO MAROTTA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANFROCI Saverio Luigi, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

ANCONA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

lette le conclusioni scritte del Cons. Dott. PANEBIANCO: ricorrono le

condizioni richieste dall’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5 per una

decisione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sotto

il profilo sia del n. 1 che del n. 5.

Rilevato che l’estensore della presente ordinanza in data 28.5.2009

ha depositato la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.: “Il

Consigliere relatore, letti gli atti, osserva:

Fatto

IN FATTO

La Corte d’Appello di Ancona, sezione per i Minorenni, con sentenza depositata in data 21.10.2008, confermava la dichiarazione dello stato di adottabilità dei fratelli minori S.A., nato il (OMISSIS) e Sa.An., nato il (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, che aveva sottolineato, oltre allo stato di tossicodipendenza sia della madre, S.A. Y., che aveva continuato ad assumere droga anche durante le due gravidanze, che del padre, S.K., il loro rifiuto a sottoporsi ad un percorso di recupero in una struttura protetta nonchè il disinteresse mostrato per le vicende dei figli sia nel corso della degenza ospedaliera del più grande che dopo l’affidamento dei minori in apposite strutture.

Avverso tale sentenza i genitori dei minori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I minori, rappresentati dal tutore avv. F.F., hanno resistito con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, come modificato dalla L. n. 149 del 2001. Contestano le circostanze di fatto riferite dalla Corte d’Appello e cioè che lei fosse dedita al meretricio ed all’uso di stupefacenti nonchè che entrambi non avessero mostrato interesse per i figli, lamentando che non si sia tenuto conto che attualmente gestiscono un’attività commerciale ((OMISSIS)) e che sono in attesa del terzo figlio.

Con il secondo motivo denunciano difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto della disponibilità dei genitori di S.K. di trasferirsi in (OMISSIS) per affiancarli nel difficile cammino intrapreso.

Orbene, va subito rilevata la mancata osservanza in entrambi i motivi di ricorso dell’obbligo di formulazione dei quesiti previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso in esame “ratione temporis”, essendo tale norma entrata in vigore il 2.3.2006 e risalendo la sentenza impugnata, al cui deposito deve farsi riferimento, al 21.10.2008. Obbligo questo da osservare anche per quanto riguarda il motivo relativo al difetto di motivazione, come più volte già enunciato da questa Corte, che ha rilevato la necessità di una sintesi in grado di circoscriverne i limiti al fine di evitare incertezze in sede di valutazione sulla sua ammissibilità (Sez. Un. 2652/08).

Sotto tale aspetto il ricorso deve ritenersi quindi inammissibile.

In ogni caso il ricorso si risolve in una diversa esposizione dei fatti accertati in sede di merito ed in particolare nella negazione delle varie circostanze che avevano indotto prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello a ravvisare lo stato di abbandono morale e materiale dei minori e la inidoneità dei genitori a svolgere adeguatamente il loro compito. Quanto poi alla deduzione circa la mancata considerazione dell’interesse mostrato dai nonni, si rileva invece che la Corte d’Appello ne ha tenuto conto, sottolineando la tardività e quindi la poca credibilità di una tale disponibilità;

trattasi di un apprezzamento che non può certamente essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, così come estranee al presente giudizio devono considerarsi le diverse deduzioni di fatto espresse in questa sede.

Si ritiene quindi che ricorrono le condizioni richieste dall’art. 375 c.p.c., per una decisione in Camera di consiglio sotto il profilo sia del n. 1 che del n. 5″.

Nonostante detta relazione sia stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore dei ricorrenti in data 30.7.2009, non sono stati presentati scritti difensivi nè sono state avanzate richieste da parte degli interessati per essere sentiti.

In mancanza di iniziative processuali da parte dei ricorrenti deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.

Nulla deve essere però disposto in ordine alle spese, non essendo stata svolta dalle controparti alcuna attività difensiva in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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